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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06303/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3D [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza del 20/05/2021 del tribunale di Enna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Enna, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante legale della 3D [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto con cui il Gip del tribunale di Enna aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, nel quadro di un'indagine inerente i reati ex art. 416 cod. pen., 110, 81 cpv. cod pen. e 10 quater comma 2 Dlgs. 74/2000, rigettava la richiesta di riesame.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. mediante i rispettivi difensori, deducendo tre comuni motivi di impugnazione

3. Deducono, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12 bis Dlgs. 74/2000.

Il tribunale non avrebbe considerato l'inesistenza del cd. periculum in mora, derivante sia dalla natura del sequestro - per equivalente - che dall'importo per cui si procede, che potrebbe essere escusso indifferentemente nei confronti di ciascuno dei tre soggetti ricorrenti, essendo tutti capienti, laddove peraltro, quanto alla sopra citata società, il relativo conto corrente corrisponderebbe, nel suo saldo, a somma superiore a quella sequestrata sul conto corrente medesimo.

Ebbene, nonostante il sequestro operato su tale ultimo conto e pari a 77.181,00 euro, si sarebbe proceduto anche a sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al suo conto corrente, con danno sia per la predetta società che per il Fanton.

Si contesta, inoltre, che si sia proceduto al sequestro sul conto corrente della suindicata società per l'intero ammontare della somma di riferimento, e nel contempo si sia proceduto anche al sequestro del conto del [OSCURATO:PERSONA].

Laddove il sequestro preventivo funzionale alla confisca non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la quota di prezzo o profitto di reato a ciascuno attribuibile.

4. Con il secondo motivo, rappresentano i vizi di mancanza e illogicità della motivazione, non essendo stato valutato il contratto del settembre 2018, intercorso tra la società già citata e il [OSCURATO:PERSONA], spontaneamente consegnato agli investigatori e quindi sussistente, che ove esaminato avrebbe fatto venir meno i ritenuti gravi indizi a carico dei ricorrenti.

Il vizio di illogicità conseguirebbe alla ignoranza di contenuti di altri atti del processo, indicati nei motivi di riesame.

Inoltre, emergerebbe il vizio di mancanza di motivazione per omesso esame di un documento rilevante. 2 t [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di interesse, atteso che il suo conto corrente, sottoposto a sequestro in esecuzione del decreto originario adottato dal Gip del tribunale di Enna, risulta essere stato poi liberato dal vincolo attualmente in contestazione, come riportato nel ricorso medesimo ( cfr. pag. 3).

Egualmente inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale pro tempore della "[OSCURATO:SOCIETA]", per carenza di procura speciale, non rinvenibile in atti.

Come noto, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto che ancorchè indagato sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva. (Sez. 5 - n. 2465 del 24/09/2018 (dep. 18/01/2019) Rv. 275257 - 01).

2. Quanto al residuo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], stante la priorità logico- giuridica, deve essere esaminato innanzitutto il secondo motivo, con cui si vuole rappresentare la insussistenza del fumus del reato.

Esso è inammissibile, alla luce del principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).

Invero, in contrasto con tale principio, i ricorrenti hanno espressamente dedotto, da una parte, un vizio di manifesta illogicità.

Dall'altra, pur sostenendo anche la sussistenza del vizio di mancanza di motivazione, per la rappresentata mancata valutazione del contratto del settembre 2018, intercorso tra la società 3 ,(/ già citata e il [OSCURATO:PERSONA], hanno, nella sostanza, criticato nel merito l'articolazione della motivazione, deducendo il travisamento per omissione del predetto atto negoziale: tale è infatti la critica per cui le argomentazioni dela kttuaru•n , yp2, - tutt'altro che insussistenti ovvero apparenti, nel senso della incomprensibilità del percorso logico - giuridico seguito, sarebbero destinate ad essere diverse alla luce del predetto contratto.

Peraltro non allegato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, né disponibile agli atti.

Rimane inoltre insuperato l'espresso rilievo del tribunale circa l'insussistenza del citato contratto, non contrastato in ricorso.

3. Il secondo motivo è invece fondato, posto che di recente le sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, tanto obbligatoria che facoltativa, con inclusione anche quindi del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez.

U - n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01).

Difformemente da tale principio, i giudici hanno invece sostenuto l'assenza della necessità di motivare l'adozione del predetto sequestro anche con riferimento al "periculum in mora", seppur entro i limiti specificati con la suindicata sentenza, così omettendo ogni riferimento al riguardo.

Il fondamento di tale censura assorbe e rende pleonastico l'esame degli ulteriori rilievi critici sollevati e residuanti.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periculum in mora con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Enna competente ai sensi dell'art. 324 co. 5, c.p.p.

Deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso del Fanton e devono dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della società " JD Group [OSCURATO:PERSONA]", con condanna dei predetti ultimi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Enna competente ai sensi dell'art. 324 co. 5, c.p.p.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Fanton.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della società " 3D Group [OSCURATO:PERSONA]" e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3D [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza del 20/05/2021 del tribunale di Enna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Enna, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante legale della 3D [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto con cui il Gip del tribunale di Enna aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, nel quadro di un'indagine inerente i reati ex art. 416 cod. pen., 110, 81 cpv. cod pen. e 10 quater comma 2 Dlgs. 74/2000, rigettava la richiesta di riesame. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. mediante i rispettivi difensori, deducendo tre comuni motivi di impugnazione 3. Deducono, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12 bis Dlgs. 74/2000. Il tribunale non avrebbe considerato l'inesistenza del cd. periculum in mora, derivante sia dalla natura del sequestro - per equivalente - che dall'importo per cui si procede, che potrebbe essere escusso indifferentemente nei confronti di ciascuno dei tre soggetti ricorrenti, essendo tutti capienti, laddove peraltro, quanto alla sopra citata società, il relativo conto corrente corrisponderebbe, nel suo saldo, a somma superiore a quella sequestrata sul conto corrente medesimo. Ebbene, nonostante il sequestro operato su tale ultimo conto e pari a 77.181,00 euro, si sarebbe proceduto anche a sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al suo conto corrente, con danno sia per la predetta società che per il Fanton. Si contesta, inoltre, che si sia proceduto al sequestro sul conto corrente della suindicata società per l'intero ammontare della somma di riferimento, e nel contempo si sia proceduto anche al sequestro del conto del [OSCURATO:PERSONA]. Laddove il sequestro preventivo funzionale alla confisca non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la quota di prezzo o profitto di reato a ciascuno attribuibile. 4. Con il secondo motivo, rappresentano i vizi di mancanza e illogicità della motivazione, non essendo stato valutato il contratto del settembre 2018, intercorso tra la società già citata e il [OSCURATO:PERSONA], spontaneamente consegnato agli investigatori e quindi sussistente, che ove esaminato avrebbe fatto venir meno i ritenuti gravi indizi a carico dei ricorrenti. Il vizio di illogicità conseguirebbe alla ignoranza di contenuti di altri atti del processo, indicati nei motivi di riesame. Inoltre, emergerebbe il vizio di mancanza di motivazione per omesso esame di un documento rilevante. 2 t [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di interesse, atteso che il suo conto corrente, sottoposto a sequestro in esecuzione del decreto originario adottato dal Gip del tribunale di Enna, risulta essere stato poi liberato dal vincolo attualmente in contestazione, come riportato nel ricorso medesimo ( cfr. pag. 3). Egualmente inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale pro tempore della "[OSCURATO:SOCIETA]", per carenza di procura speciale, non rinvenibile in atti. Come noto, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto che ancorchè indagato sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva. (Sez. 5 - n. 2465 del 24/09/2018 (dep. 18/01/2019) Rv. 275257 - 01). 2. Quanto al residuo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], stante la priorità logico- giuridica, deve essere esaminato innanzitutto il secondo motivo, con cui si vuole rappresentare la insussistenza del fumus del reato. Esso è inammissibile, alla luce del principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). Invero, in contrasto con tale principio, i ricorrenti hanno espressamente dedotto, da una parte, un vizio di manifesta illogicità. Dall'altra, pur sostenendo anche la sussistenza del vizio di mancanza di motivazione, per la rappresentata mancata valutazione del contratto del settembre 2018, intercorso tra la società 3 ,(/ già citata e il [OSCURATO:PERSONA], hanno, nella sostanza, criticato nel merito l'articolazione della motivazione, deducendo il travisamento per omissione del predetto atto negoziale: tale è infatti la critica per cui le argomentazioni dela kttuaru•n , yp2, - tutt'altro che insussistenti ovvero apparenti, nel senso della incomprensibilità del percorso logico - giuridico seguito, sarebbero destinate ad essere diverse alla luce del predetto contratto. Peraltro non allegato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, né disponibile agli atti. Rimane inoltre insuperato l'espresso rilievo del tribunale circa l'insussistenza del citato contratto, non contrastato in ricorso. 3. Il secondo motivo è invece fondato, posto che di recente le sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, tanto obbligatoria che facoltativa, con inclusione anche quindi del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U - n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01). Difformemente da tale principio, i giudici hanno invece sostenuto l'assenza della necessità di motivare l'adozione del predetto sequestro anche con riferimento al "periculum in mora", seppur entro i limiti specificati con la suindicata sentenza, così omettendo ogni riferimento al riguardo. Il fondamento di tale censura assorbe e rende pleonastico l'esame degli ulteriori rilievi critici sollevati e residuanti. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periculum in mora con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Enna competente ai sensi dell'art. 324 co. 5, c.p.p. Deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso del Fanton e devono dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della società " JD Group [OSCURATO:PERSONA]", con condanna dei predetti ultimi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Enna competente ai sensi dell'art. 324 co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Fanton. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della società " 3D Group [OSCURATO:PERSONA]" e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Decreto Cassazione n. 06303/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris