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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27453/2025

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ricorso iscritto al n. 22313/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 1485/2023, depositata il 16 maggio2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Foggia notificava, in data 14 ottobre 2015, a [OSCURATO:PERSONA] avviso [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2010.

R.G.

N.22313/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n.

TVK0104002163/2015, con il quale veniva accertatosinteticamente, per l’anno 2010, un maggior reddito di € 230.099,00, sulla base di una serie di voci di spesa sostenute (in particolare, € 179.790,00 per spese rappresentate dal contratto di leasing 20053317001 ed € 895,00 per spese e visite mediche; € 1.230,00 per spese relative ad elementi certi; € 47.750,00 per investimenti effettuati, di cui € 3.850,00 per spese di ristrutturazione ed € 43.900,00 per compravendita di azioni).

2. Avverso tale atto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia la quale, con sentenza n. 1497/2017, depositata il 28 settembre 2017, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Puglia, con sentenza n. 1485/2023, pronunciata il 28 aprile 2023 e depositata in segreteria il 16 maggio2023, rigettava l’appello, compensando le spese.

4. Avverso tale ultima sentenza ha propo sto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi.

Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. In data 21 gennaio 2025 il consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso, ritenendo manifestamente infondato il primo motivo, ed inammissibile il secondo.

Con istanza depositata il 4 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate chiedeva la trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

R.G.

N.22313/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata per la discussione l’adunanza camerale del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidatoa due motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia laviolazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.

Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata era priva di effettiva motivazione, non dando contezza dell’iter logico- giuridico seguito in ordine alla prova della consistenza delle disponibilità finanziarie di essocontribuente e della coniuge, ai fini della giustificazione delle spese rilevate in sede accertativa.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,dell’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata non rispettava i principi della normativa in materia di accertamento sintetico, in quanto non poteva dirsi raggiunta la prova contraria da parte del contribuente con il solo richiamo alle potenzialità reddituali del nucleo familiare, in considerazione della mancanza di adeguata documentazione probatoria in merito all’effettivo utilizzo e consistenza di tali apporti patrimoniali.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

R.G.

N.22313/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata rispetta senz’altro il c.d. minimo costituzionale ai fini della sua validità, avendo la C.G.T. di secondo grado spiegato chiaramente di avere ritenuto provata l’esistenza di disponibilità finanziarie extra-reddituali in capo al contribuente, sì da giustificare le spese sostenute nell’anno di riferimento.

2.2. Il s econdo motivo è , invece , inammissibile .

La ricorrente, sostanzialmente, contestala valutazione in fatto operata dalla Corte territoriale, offrendo una interpretazione alternativa della documentazione acquisita nel corso del giudizio, ma senza censurare effettivamente l’applicazione della normativa, che invece è avvenuta correttamente, avendo il giudice a quo ritenuto che il contribuente avesse fornito la prova del superamento della presunzione di cui all’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973.

A tal proposito la Corte regionale – in consonanza con quella provinciale – ha specificamente riscontrato che il contribuente aveva assolto l’onere probatorio su di lui incombente, avendo supportato la sua posizione processuale con la produzione di idonea documentazione che comprovava il possesso di ulteriori redditi e disponibilità finanziarie, dimostrando, al riguardo, la loro entità e la durata del loro possesso nell’anno di imposta oggetto dell’accertamento.

Quindi, la CTG di secondo grado ha, con valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità,ritenuto adeguatamente provata la provenienza e la natura delle disponibilità finanziarie depositate.

3. Dalle argomentazioni svolte consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza della ricorrentee si liquidano nei termini di cui al dispositivo.

R.G.

N.22313/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., la ricorrente deve essere condannataal pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 3.500,00, nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che viene determinata in € 2.500,00, ex art. 96, comma 4, c.p.c.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.700,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma di € 3.500,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 22313/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 1485/2023, depositata il 16 maggio2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Foggia notificava, in data 14 ottobre 2015, a [OSCURATO:PERSONA] avviso [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2010. R.G. N.22313/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n. TVK0104002163/2015, con il quale veniva accertatosinteticamente, per l’anno 2010, un maggior reddito di € 230.099,00, sulla base di una serie di voci di spesa sostenute (in particolare, € 179.790,00 per spese rappresentate dal contratto di leasing 20053317001 ed € 895,00 per spese e visite mediche; € 1.230,00 per spese relative ad elementi certi; € 47.750,00 per investimenti effettuati, di cui € 3.850,00 per spese di ristrutturazione ed € 43.900,00 per compravendita di azioni). 2. Avverso tale atto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia la quale, con sentenza n. 1497/2017, depositata il 28 settembre 2017, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Puglia, con sentenza n. 1485/2023, pronunciata il 28 aprile 2023 e depositata in segreteria il 16 maggio2023, rigettava l’appello, compensando le spese. 4. Avverso tale ultima sentenza ha propo sto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. In data 21 gennaio 2025 il consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso, ritenendo manifestamente infondato il primo motivo, ed inammissibile il secondo. Con istanza depositata il 4 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate chiedeva la trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. R.G. N.22313/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata per la discussione l’adunanza camerale del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidatoa due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia laviolazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice. Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata era priva di effettiva motivazione, non dando contezza dell’iter logico- giuridico seguito in ordine alla prova della consistenza delle disponibilità finanziarie di essocontribuente e della coniuge, ai fini della giustificazione delle spese rilevate in sede accertativa. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,dell’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata non rispettava i principi della normativa in materia di accertamento sintetico, in quanto non poteva dirsi raggiunta la prova contraria da parte del contribuente con il solo richiamo alle potenzialità reddituali del nucleo familiare, in considerazione della mancanza di adeguata documentazione probatoria in merito all’effettivo utilizzo e consistenza di tali apporti patrimoniali. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. R.G. N.22313/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata rispetta senz’altro il c.d. minimo costituzionale ai fini della sua validità, avendo la C.G.T. di secondo grado spiegato chiaramente di avere ritenuto provata l’esistenza di disponibilità finanziarie extra-reddituali in capo al contribuente, sì da giustificare le spese sostenute nell’anno di riferimento. 2.2. Il s econdo motivo è , invece , inammissibile . La ricorrente, sostanzialmente, contestala valutazione in fatto operata dalla Corte territoriale, offrendo una interpretazione alternativa della documentazione acquisita nel corso del giudizio, ma senza censurare effettivamente l’applicazione della normativa, che invece è avvenuta correttamente, avendo il giudice a quo ritenuto che il contribuente avesse fornito la prova del superamento della presunzione di cui all’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973. A tal proposito la Corte regionale – in consonanza con quella provinciale – ha specificamente riscontrato che il contribuente aveva assolto l’onere probatorio su di lui incombente, avendo supportato la sua posizione processuale con la produzione di idonea documentazione che comprovava il possesso di ulteriori redditi e disponibilità finanziarie, dimostrando, al riguardo, la loro entità e la durata del loro possesso nell’anno di imposta oggetto dell’accertamento. Quindi, la CTG di secondo grado ha, con valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità,ritenuto adeguatamente provata la provenienza e la natura delle disponibilità finanziarie depositate. 3. Dalle argomentazioni svolte consegue il rigetto del ricorso. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza della ricorrentee si liquidano nei termini di cui al dispositivo. R.G. N.22313/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., la ricorrente deve essere condannataal pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 3.500,00, nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che viene determinata in € 2.500,00, ex art. 96, comma 4, c.p.c. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.700,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma di € 3.500,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle
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