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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26880/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NOTO avverso la sentenza del 03/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto al reato sub b), estinto per prescrizione, con eliminazione del relativo aumento di pena; rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 3 marzo 2021, la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati previsti dagli artt. 474, secondo comma, e 648 cod. pen., ma riduceva la pena inflitta all'imputato in ragione della esclusione della recidiva.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e processuale, non avendo la Corte di appello dichiarato estinti i reati per prescrizione, maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza.

2.1. Per il primo reato, commesso il 30 luglio 2012, la prescrizione è maturata il 30 gennaio 2020, in assenza di cause di sospensione, poiché la Corte territoriale ha escluso l'applicazione della recidiva.

2.2. Quanto alla ricettazione, i beni rinvenuti nei locali di pertinenza dell'imputato "erano certamente ivi giacenti sin da epoca notevolmente antecedente alla perquisizione".

Manca, comunque, la prova certa in ordine alla mancata acquisizione dei beni ed è impossibile anche individuare la data di commissione del reato presupposto.

La Corte di appello, con apodittica motivazione, ha affermato che, in mancanza di documenti allegati dall'imputato, era presumibile che la ricezione della merce fosse avvenuta in prossimità del sequestro.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, inerente all'omessa declaratoria di prescrizione per il reato previsto dall'art. 474, secondo comma, cod. pen., maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza di appello.

2. Va premesso che è «ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

Per il delitto di detenzione di merce contraffatta il tempo necessario a prescrivere è di sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in ragione della esclusione della recidiva da parte della Corte di appello (non rilevando le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 10 gennaio 2020).

La prescrizione per detto reato, consumato il 30 luglio 2012, in assenza di cause di sospensione, è maturata il 30 gennaio 2020, ampiamente prima della sentenza impugnata, emessa il 3 marzo 2021.

3. E' manifestamente infondato, invece, il motivo con il quale si è sostenuto che anche il delitto di ricettazione, la cui prescrizione matura in dieci anni, era estinto al momento della pronuncia della sentenza di appello.

Con il gravame, infatti, la difesa si era limitata a sostenere che la merce era riferibile a squadre di calcio risalenti nel tempo, ciò che costituiva un "indizio rilevante di una ricezione di quella merce per la vendita all'epoca in cui gli eventi rappresentati in essa erano attuali".

La Corte di appello ha disatteso tale generica asserzione, poiché, "oltre a riguardare una parte minima dei beni sequestrati, non coglie nel segno, ben potendo sussistere un pubblico interessato, anche a distanza di anni, all'acquisto di un prodotto celebrativo dell'evento".

La sentenza ha anche osservato che l'imputato non ha allegato alcun documento attestante l'epoca di effettiva ricezione della merce.

Sulla base di questi rilievi, non risulta illogica la valutazione della Corte, secondo la quale i beni contraffatti rinvenuti nel magazzino del ricorrente erano stati dallo stesso ricevuti in prossimità del sequestro.

Va poi precisato che, per affermare che al momento della decisione impugnata la ricettazione fosse già estinta per prescrizione, si dovrebbe ipotizzare che la ricezione della merce - e quindi la consumazione del delitto, contestato come un unico reato - fosse avvenuta in data precedente al 3 marzo 2011, vale a dire poco meno di un anno e cinque mesi prima del sequestro, circostanza inverosimile, in relazione alla quale l'unico elemento fornito dalla difesa è stato ritenuto privo di ogni valenza indiziaria nella sentenza impugnata, con motivazione logica e incensurabile.

In sede di legittimità, inoltre, è precluso ogni accertamento di fatto in ordine al tempus commissi delicti (Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765).4.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio in ordine alla condanna per il reato previsto dall'art. 474 del codice penale, con eliminazione della relativa pena in continuazione.

Il ricorso è inammissibile nel resto.

Va ribadito che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per quelli in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.

U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art.474 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena in continuazione di mesi due di reclusione ed euro 256,00 di multa.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NOTO avverso la sentenza del 03/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto al reato sub b), estinto per prescrizione, con eliminazione del relativo aumento di pena; rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 3 marzo 2021, la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati previsti dagli artt. 474, secondo comma, e 648 cod. pen., ma riduceva la pena inflitta all'imputato in ragione della esclusione della recidiva.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e processuale, non avendo la Corte di appello dichiarato estinti i reati per prescrizione, maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza. 2.1. Per il primo reato, commesso il 30 luglio 2012, la prescrizione è maturata il 30 gennaio 2020, in assenza di cause di sospensione, poiché la Corte territoriale ha escluso l'applicazione della recidiva. 2.2. Quanto alla ricettazione, i beni rinvenuti nei locali di pertinenza dell'imputato "erano certamente ivi giacenti sin da epoca notevolmente antecedente alla perquisizione". Manca, comunque, la prova certa in ordine alla mancata acquisizione dei beni ed è impossibile anche individuare la data di commissione del reato presupposto. La Corte di appello, con apodittica motivazione, ha affermato che, in mancanza di documenti allegati dall'imputato, era presumibile che la ricezione della merce fosse avvenuta in prossimità del sequestro. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, inerente all'omessa declaratoria di prescrizione per il reato previsto dall'art. 474, secondo comma, cod. pen., maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza di appello. 2. Va premesso che è «ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Per il delitto di detenzione di merce contraffatta il tempo necessario a prescrivere è di sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in ragione della esclusione della recidiva da parte della Corte di appello (non rilevando le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 10 gennaio 2020). La prescrizione per detto reato, consumato il 30 luglio 2012, in assenza di cause di sospensione, è maturata il 30 gennaio 2020, ampiamente prima della sentenza impugnata, emessa il 3 marzo 2021. 3. E' manifestamente infondato, invece, il motivo con il quale si è sostenuto che anche il delitto di ricettazione, la cui prescrizione matura in dieci anni, era estinto al momento della pronuncia della sentenza di appello. Con il gravame, infatti, la difesa si era limitata a sostenere che la merce era riferibile a squadre di calcio risalenti nel tempo, ciò che costituiva un "indizio rilevante di una ricezione di quella merce per la vendita all'epoca in cui gli eventi rappresentati in essa erano attuali". La Corte di appello ha disatteso tale generica asserzione, poiché, "oltre a riguardare una parte minima dei beni sequestrati, non coglie nel segno, ben potendo sussistere un pubblico interessato, anche a distanza di anni, all'acquisto di un prodotto celebrativo dell'evento". La sentenza ha anche osservato che l'imputato non ha allegato alcun documento attestante l'epoca di effettiva ricezione della merce. Sulla base di questi rilievi, non risulta illogica la valutazione della Corte, secondo la quale i beni contraffatti rinvenuti nel magazzino del ricorrente erano stati dallo stesso ricevuti in prossimità del sequestro. Va poi precisato che, per affermare che al momento della decisione impugnata la ricettazione fosse già estinta per prescrizione, si dovrebbe ipotizzare che la ricezione della merce - e quindi la consumazione del delitto, contestato come un unico reato - fosse avvenuta in data precedente al 3 marzo 2011, vale a dire poco meno di un anno e cinque mesi prima del sequestro, circostanza inverosimile, in relazione alla quale l'unico elemento fornito dalla difesa è stato ritenuto privo di ogni valenza indiziaria nella sentenza impugnata, con motivazione logica e incensurabile. In sede di legittimità, inoltre, è precluso ogni accertamento di fatto in ordine al tempus commissi delicti (Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765).4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio in ordine alla condanna per il reato previsto dall'art. 474 del codice penale, con eliminazione della relativa pena in continuazione. Il ricorso è inammissibile nel resto. Va ribadito che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per quelli in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art.474 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena in continuazione di mesi due di reclusione ed euro 256,00 di multa.
Sentenza Cassazione n. 26880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris