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CassazionedecretoSezione UDecisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 12738/2025

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ente Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 15482/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato del 22 aprile 2024, n. 3665.

Visto il ricorso, iscritto al RGN 15482/2024, proposto dal Comune di Genova, per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato del 22 aprile 2024, n. 3665, in tema di rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari, di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 39; rilevato che, ricevuta in data 3 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 7 maggio 2025, ha rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e che la stessa è stata sottoscritta per adesione dall’Avvocatura generale dello Stato per il controricorrente Ministero della giustizia; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 15482/2024 Numero sezionale 40/2025 Numero di raccolta generale 12738/2025 Data pubblicazione 13/05/2025 considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., non va pronunciata condanna alle spese processuali in favore della parte controricorrente, avendo quest’ultima aderito alla rinuncia.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l #

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 15482/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato del 22 aprile 2024, n. 3665. Visto il ricorso, iscritto al RGN 15482/2024, proposto dal Comune di Genova, per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato del 22 aprile 2024, n. 3665, in tema di rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari, di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 39; rilevato che, ricevuta in data 3 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 7 maggio 2025, ha rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e che la stessa è stata sottoscritta per adesione dall’Avvocatura generale dello Stato per il controricorrente Ministero della giustizia; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 15482/2024 Numero sezionale 40/2025 Numero di raccolta generale 12738/2025 Data pubblicazione 13/05/2025 considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., non va pronunciata condanna alle spese processuali in favore della parte controricorrente, avendo quest’ultima aderito alla rinuncia. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l #
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