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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 28877/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 01095/2024 promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Comune di Fiesco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l a sentenza n. 16 20 / 20 2 3 della Corte di appello di Brescia , pubblicata il 30/10/2023e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 145/2023, il Tribunale di Cremona annullava l’ingiunzione di pagamento di € 19.492, 12, emessa dal Comune di Fiesco ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( di seguito, I NWIT ), per il pagamento del canone di locazione non abitativa di una porzione di terreno sita nel Comune stesso.

La società risultava inadempiente poiché, dopo il pagamento dei primi anni di canone così come concordato nel contratto stipulato il 12/04/2016, sosteneva (come comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di dover pagare unicamente la somma di € 516,46 a titolo di T OSAP o COSAP (ora [OSCURATO:PERSONA]).

A fronte dell’inadempimento, il Comune di Fiesco notificava ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, contro la quale la INWITproponeva opposizione, che veniva accolta.

Il Comune di Fiesco proponeva appello contro tale statuizione.

La Corte d’appello di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1620/2023, in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cremona accoglieva l’impugnazione, rigettando l’opposizione avverso l’ingiunzione.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la INWIT, affidando l’impugnazione a tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Comune di Fiesco.

In data 03/09/2025, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo rappresentante e dai difensori nominati, nonché dal Sindaco del Comune di Fiescoe dal suo difensore, per accettazione, anche per quanto attiene alla compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 826 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato la natura disponibile dell’area di cui ècausa, in relazione alla ritenuta insussistenza dei requisit i soggettivo e oggettivo per l’affermazione del carattere indisponibile del bene.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 93 d.lgs. n. 259 del 200 3 e all’art. 63 d.lgs. n. 446 del 19 97 , in ragione della ritenuta mancata applicazione da parte della Corte d’appello della normativa di settore, secondo la quale l’occupazione di aree o infrastrutture da parte degli operatori di comunicazione elettroniche , per l’esercizio del servizio pubblico,deve essere assoggettata a canoni non rimessi alla volontà delle parti, ma ad un criterio normativo predeterminato, che prevede un canone “agevolato”.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 8-bis d.l. n. 135 del 2018 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 non si applica anche aibeni del patrimonio disponibile anche per il tempo successivo alla data d i entrata in vigore d ella norma , con violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 831 - bis , l. n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 40, comma 5, l. n. 108 del 2021.

2. Occorre preliminarmente rilevare che in data 0 3 /09/2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società e dai difensori di quest’ultima, contenente l’accettazione sottoscritta dalla controparte e dal difensore di quest’ultima, anche per la compensazione delle spese di lite. 3.Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio.

4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, poiché l’accettazione delcontroricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, aisensi dell’art. 391, comma 4 , c.p.c. 5.Vertendosi in ipotesi di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , d .P.R. n. 115 del 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Cosìdeciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 01095/2024 promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Comune di Fiesco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l a sentenza n. 16 20 / 20 2 3 della Corte di appello di Brescia , pubblicata il 30/10/2023e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 145/2023, il Tribunale di Cremona annullava l’ingiunzione di pagamento di € 19.492, 12, emessa dal Comune di Fiesco ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( di seguito, I NWIT ), per il pagamento del canone di locazione non abitativa di una porzione di terreno sita nel Comune stesso. La società risultava inadempiente poiché, dopo il pagamento dei primi anni di canone così come concordato nel contratto stipulato il 12/04/2016, sosteneva (come comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di dover pagare unicamente la somma di € 516,46 a titolo di T OSAP o COSAP (ora [OSCURATO:PERSONA]). A fronte dell’inadempimento, il Comune di Fiesco notificava ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, contro la quale la INWITproponeva opposizione, che veniva accolta. Il Comune di Fiesco proponeva appello contro tale statuizione. La Corte d’appello di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1620/2023, in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cremona accoglieva l’impugnazione, rigettando l’opposizione avverso l’ingiunzione. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la INWIT, affidando l’impugnazione a tre motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Fiesco. In data 03/09/2025, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo rappresentante e dai difensori nominati, nonché dal Sindaco del Comune di Fiescoe dal suo difensore, per accettazione, anche per quanto attiene alla compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 826 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato la natura disponibile dell’area di cui ècausa, in relazione alla ritenuta insussistenza dei requisit i soggettivo e oggettivo per l’affermazione del carattere indisponibile del bene. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 93 d.lgs. n. 259 del 200 3 e all’art. 63 d.lgs. n. 446 del 19 97 , in ragione della ritenuta mancata applicazione da parte della Corte d’appello della normativa di settore, secondo la quale l’occupazione di aree o infrastrutture da parte degli operatori di comunicazione elettroniche , per l’esercizio del servizio pubblico,deve essere assoggettata a canoni non rimessi alla volontà delle parti, ma ad un criterio normativo predeterminato, che prevede un canone “agevolato”. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 8-bis d.l. n. 135 del 2018 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 non si applica anche aibeni del patrimonio disponibile anche per il tempo successivo alla data d i entrata in vigore d ella norma , con violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 831 - bis , l. n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 40, comma 5, l. n. 108 del 2021. 2. Occorre preliminarmente rilevare che in data 0 3 /09/2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società e dai difensori di quest’ultima, contenente l’accettazione sottoscritta dalla controparte e dal difensore di quest’ultima, anche per la compensazione delle spese di lite. 3.Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio. 4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, poiché l’accettazione delcontroricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, aisensi dell’art. 391, comma 4 , c.p.c. 5.Vertendosi in ipotesi di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , d .P.R. n. 115 del 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Cosìdeciso in Roma, nella camera di
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