CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39071/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'applicazione della recidiva contestata nei confronti della seconda ricorrente e alla omessa applicazione delle attenuanti generiche, in favore di entrambe le ricorrenti, non sono consentiti in questa sede, in quanto fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che con specifico riferimento alla mancata esclusione della recidiva contesta, deve osservarsi come il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 ) dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; che, infatti, anche a voler ritenere correttamente contestato il vizio di inadeguatezza della motivazione fornita sul punto dal primo giudice, deve osservarsi come la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha colmato tale vuoto motivazionale, e con adeguate e ampie argomentazioni giuridiche, ha indicato le ragioni del suo convincimento circa la conferma dell'applicazione della circostanza aggravante de quo, sussistendone i presupposti fondamentali come indicati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328); che, per quanto attiene alla censura circa la mancata applicazione delle circostanze ex art.62-bis, cod. pen., deve ribadirsi come essa risulti anche manifestamente infondata, dal momento che i giudici di appello (si vedano in particolare pagg. 4-5 della impugnata sentenza), hanno fornito sul punto una congrua motivazione, in conformità del principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anQh,e.,solo sulla base dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, soprattutto quando, come nel caso di specie, nei motivi di ricorso si ripropongano alla base della relativa richiesta gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di merito e da quest'ultimo adeguatamente disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare argomentazione che si confronti con pertinenza censoria con quanto sul punto statuito nella sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna defjr*Correnti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condannaAricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso