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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2019

Cassazione n. 25221/2023

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one dei fatti e rilevarono che il direttore Montanari aveva solo assistito alla stipula del contratto di mutuo tra la banca e l’acquirente dell’immobile della Stocchi e che la banca aveva ricevuto le deleghe di pagamento senza aver conoscenza dei rapporti sottostanti, autorizzando il pagamento della minor somma di € 100.000 sul presupposto di rappresentate inadempienze di Edilcontract nel rapporto di fornitura con Cribe.

Il Tribunale di Rimini rigettò la domanda, condannando l’attrice alle spese.La Corte d’Appello di Bologna, adita in appello dalla [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s. (di seguito Baschetti, già Edilcontract), con sentenza dell’11/6/2019, ha rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese del grado.

Avverso la sentenza la Baschetti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, RomagnaEst ed [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall’art. 380bisc.p.c. in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Con ordinanza interlocutoria del 27/10/2022 il Collegio ha rinviato la causa per la trattazione in Pubblica Udienza.

In vista della odierna trattazione il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso - proposto in relazione all’art. 360, primo co. n. 3 c.p.c. per la violazione degli articoli 1723, secondo comma e 2043 c.c. - la ricorrente assume che la corte di merito ha errato sia nel ritenere revocabile un mandato che non è lo era affatto essendo stato stipulato in rem propria, dunque nell’interesse del terzo, non potendosi neppure,ai sensi dell’art. 1723, 2° co. c.c., configurare la sussistenza di una giusta causa di revoca del mandato irrevocabile, sia nel non prospettare una responsabilità extracontrattuale della banca e del suo direttore per lesione del diritto di credito di Baschetti.

Il motivo è infondato.

La fattispecie si inquadra, come correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello, nell’ambito della disciplina del conto corrente bancario, nella quale l’ordine di bonifico impartito dal cliente alla banca costituisce un atto esecutivo del mandato senza rappresentanza sotteso al contratto; ora, tale esecuzione, in base all’art. 1856 c.c. deve avvenire secondo le regole del mandato,per cui con l’ordine di bonifico il correntista dispone che la banca trasferisca una somma di denaro mediante addebito sul conto corrente ed accredito della stessa sul conto corrente del creditore,ma tale rapporto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è circoscritto all’ordinante e alla banca, risultando per contro estraneo al beneficiario.

Nei confronti del terzo l’incarico di effettuare il pagamento ha natura di delegatiosolvendi ex art. 1269 c.c. senza assunzione da parte della banca di un’autonoma obbligazione (Cass., 3, n. 10545 del 22/5/2015).

Dunque l’azione diretta ad ottenere l’adempimento presso il delegatario è esclusiva del delegante (Cribe) e non spetta al delegatario (Baschetti) verso il quale il delegato ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto, cosa che non ha fatto, ai sensi dell’art. 1269 co. 1 c.c., manifestare un’autono ma volontà di obbligarsi ad eseguire il pagamento verso il delegatario.

Lo schema negoziale così delineato esclude la responsabilità extracontrattuale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] perché gli stessi non hanno provocato alcun danno ingiusto ossia “non iure” né“contra ius” come correttamente rilevato dalla impugnata sentenza.

Quel che la ricorrente pretende di configurare quale illecito extracontrattuale non è altro che il danno derivante dall’inadempimento da parte di Cribe al contratto stipulato con la Edilcontract, danno che avrebbe dovuto essere fatto valere, con i rimedi propri dell’inadempimento contrattuale, nell’ambito di quel rapporto giuridico, rapporto privo di alcun collegamento negoziale con il contratto di mandato sussistente tra la banca ed il debitore.Non avendo il creditore attivato i rimedi contrattuali a tutela delle proprie ragioni nei confronti del debitore,non può certo pretendere di ottenere tale tutela dalla banca, estranea, anche in forza del principio della relatività degli effetti del contratto, al rapporto di credito intercorrente tra Edilcontract e Cribe e priva di qualunque potere valutativo nell’ambito del mandato di pagamento ricevuto da Cribe.

La condotta della banca, qualificata dalla corte di merito quale delegatio solvendi, non può ritenersi aver procurato alcun danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c. in quanto il rapporto dedotto in giudizio aveva natura contrattuale ed in relazione ad esso la banca doveva ritenersi, come argomentato dall’impugnata sentenza, aver correttamente eseguito il mandato ricevuto.

Passando ora alla pretesa violazione dell’art. 1723, 2° co. c.c., anche tale censuraè manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, riportando quanto statuito dal Tribunale, ha rilevato (p. 4) che la condotta della banca risultava corretta altresì sulla base della disciplina del mandato irrevocabile anche nell’interesse del terzo, in quanto l’inadempimento da parte del mandatario degli obblighi nascenti dal mandato, a seguito di ingiustificata revoca ad opera del mandante, non poteva essere postoa sostegno della pretesa risarcitoria del terzo nei confronti del mandatario, in quanto l’irrevocabilità del mandatoeventualmente conferito, come nel caso di specie,anche nell’interesse del terzo non faceva sorgere un diritto del terzo stesso nei confronti del mandatario all’esecuzione del mandato.

La sentenza è conforme all’indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “il mandato conferito anche nell'interesse del terzo non rientra nella categoria dei contratti a favore del terzo e non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretendere dal mandatario l'esecuzione del mandato, ma rende soltanto irrevocabile il mandato stesso, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, del codice civile.

Il mandatario all'incasso, pertanto, non assume - salvo che ciò non sia previsto da una specifica clausola del mandato - alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante (Cass., 1, n. 1391 del 30/1/2003).

La sentenza è altresì conforme ad altra pronuncia di questa Corte, cui pure il Collegio intende dare continuità, secondo cui “in tema di mandato, e in particolare quanto alla disciplina dell’azione diretta del mandante ex art. 1705 c.c.,i terzi nei cui confronti egli “può sostituirsi al mandatario” sono soltanto quelli con cui il mandatario stesso ha concluso il contratto oggetto di mandato, mentre non può il mandante far valere i diritti acquisiti dal mandatario nell’ambito di un diverso contratto, così realizzando una illegittima modificazione soggettiva di una parte contrattuale (Cass., 3, n. 22596 del 1/12/2004)”.

Alle suesposte considerazioni segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo.

Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versataper il ricorso, se dovuta; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.200, oltre € 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one dei fatti e rilevarono che il direttore Montanari aveva solo assistito alla stipula del contratto di mutuo tra la banca e l’acquirente dell’immobile della Stocchi e che la banca aveva ricevuto le deleghe di pagamento senza aver conoscenza dei rapporti sottostanti, autorizzando il pagamento della minor somma di € 100.000 sul presupposto di rappresentate inadempienze di Edilcontract nel rapporto di fornitura con Cribe. Il Tribunale di Rimini rigettò la domanda, condannando l’attrice alle spese.La Corte d’Appello di Bologna, adita in appello dalla [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s. (di seguito Baschetti, già Edilcontract), con sentenza dell’11/6/2019, ha rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese del grado. Avverso la sentenza la Baschetti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, RomagnaEst ed [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall’art. 380bisc.p.c. in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Con ordinanza interlocutoria del 27/10/2022 il Collegio ha rinviato la causa per la trattazione in Pubblica Udienza. In vista della odierna trattazione il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso - proposto in relazione all’art. 360, primo co. n. 3 c.p.c. per la violazione degli articoli 1723, secondo comma e 2043 c.c. - la ricorrente assume che la corte di merito ha errato sia nel ritenere revocabile un mandato che non è lo era affatto essendo stato stipulato in rem propria, dunque nell’interesse del terzo, non potendosi neppure,ai sensi dell’art. 1723, 2° co. c.c., configurare la sussistenza di una giusta causa di revoca del mandato irrevocabile, sia nel non prospettare una responsabilità extracontrattuale della banca e del suo direttore per lesione del diritto di credito di Baschetti. Il motivo è infondato. La fattispecie si inquadra, come correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello, nell’ambito della disciplina del conto corrente bancario, nella quale l’ordine di bonifico impartito dal cliente alla banca costituisce un atto esecutivo del mandato senza rappresentanza sotteso al contratto; ora, tale esecuzione, in base all’art. 1856 c.c. deve avvenire secondo le regole del mandato,per cui con l’ordine di bonifico il correntista dispone che la banca trasferisca una somma di denaro mediante addebito sul conto corrente ed accredito della stessa sul conto corrente del creditore,ma tale rapporto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è circoscritto all’ordinante e alla banca, risultando per contro estraneo al beneficiario. Nei confronti del terzo l’incarico di effettuare il pagamento ha natura di delegatiosolvendi ex art. 1269 c.c. senza assunzione da parte della banca di un’autonoma obbligazione (Cass., 3, n. 10545 del 22/5/2015). Dunque l’azione diretta ad ottenere l’adempimento presso il delegatario è esclusiva del delegante (Cribe) e non spetta al delegatario (Baschetti) verso il quale il delegato ([OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto, cosa che non ha fatto, ai sensi dell’art. 1269 co. 1 c.c., manifestare un’autono ma volontà di obbligarsi ad eseguire il pagamento verso il delegatario. Lo schema negoziale così delineato esclude la responsabilità extracontrattuale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] perché gli stessi non hanno provocato alcun danno ingiusto ossia “non iure” né“contra ius” come correttamente rilevato dalla impugnata sentenza. Quel che la ricorrente pretende di configurare quale illecito extracontrattuale non è altro che il danno derivante dall’inadempimento da parte di Cribe al contratto stipulato con la Edilcontract, danno che avrebbe dovuto essere fatto valere, con i rimedi propri dell’inadempimento contrattuale, nell’ambito di quel rapporto giuridico, rapporto privo di alcun collegamento negoziale con il contratto di mandato sussistente tra la banca ed il debitore.Non avendo il creditore attivato i rimedi contrattuali a tutela delle proprie ragioni nei confronti del debitore,non può certo pretendere di ottenere tale tutela dalla banca, estranea, anche in forza del principio della relatività degli effetti del contratto, al rapporto di credito intercorrente tra Edilcontract e Cribe e priva di qualunque potere valutativo nell’ambito del mandato di pagamento ricevuto da Cribe. La condotta della banca, qualificata dalla corte di merito quale delegatio solvendi, non può ritenersi aver procurato alcun danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c. in quanto il rapporto dedotto in giudizio aveva natura contrattuale ed in relazione ad esso la banca doveva ritenersi, come argomentato dall’impugnata sentenza, aver correttamente eseguito il mandato ricevuto. Passando ora alla pretesa violazione dell’art. 1723, 2° co. c.c., anche tale censuraè manifestamente infondata. La sentenza impugnata, riportando quanto statuito dal Tribunale, ha rilevato (p. 4) che la condotta della banca risultava corretta altresì sulla base della disciplina del mandato irrevocabile anche nell’interesse del terzo, in quanto l’inadempimento da parte del mandatario degli obblighi nascenti dal mandato, a seguito di ingiustificata revoca ad opera del mandante, non poteva essere postoa sostegno della pretesa risarcitoria del terzo nei confronti del mandatario, in quanto l’irrevocabilità del mandatoeventualmente conferito, come nel caso di specie,anche nell’interesse del terzo non faceva sorgere un diritto del terzo stesso nei confronti del mandatario all’esecuzione del mandato. La sentenza è conforme all’indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “il mandato conferito anche nell'interesse del terzo non rientra nella categoria dei contratti a favore del terzo e non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretendere dal mandatario l'esecuzione del mandato, ma rende soltanto irrevocabile il mandato stesso, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, del codice civile. Il mandatario all'incasso, pertanto, non assume - salvo che ciò non sia previsto da una specifica clausola del mandato - alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante (Cass., 1, n. 1391 del 30/1/2003). La sentenza è altresì conforme ad altra pronuncia di questa Corte, cui pure il Collegio intende dare continuità, secondo cui “in tema di mandato, e in particolare quanto alla disciplina dell’azione diretta del mandante ex art. 1705 c.c.,i terzi nei cui confronti egli “può sostituirsi al mandatario” sono soltanto quelli con cui il mandatario stesso ha concluso il contratto oggetto di mandato, mentre non può il mandante far valere i diritti acquisiti dal mandatario nell’ambito di un diverso contratto, così realizzando una illegittima modificazione soggettiva di una parte contrattuale (Cass., 3, n. 22596 del 1/12/2004)”. Alle suesposte considerazioni segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versataper il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.200, oltre € 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso,
Sentenza Cassazione n. 25221/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris