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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 32580/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 dicembre 2021 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso - con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato - nel reato di illecita detenzione aggravata di kg. 1,700 netti di cocaina (pari al numero di 11.333 dosi medie singole) di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando in anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa la pena irrogatale, con la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo, con i primi due motivi, censure di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché plurimi vizi della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità concorsuale, per avere la Corte distrettuale erroneamente ravvisato un contributo causale alla realizzazione dell'azione delittuosa, pur in presenza di una condotta configurabile esclusivamente quale connivenza incolpevole.

Al riguardo si pone in rilievo il fatto che le sentenze di merito hanno offerto interpretazioni diverse delle circostanze ritenute dimostrative della responsabilità concorsuale dell'imputata, valorizzando gli elementi relativi alla disponibilità dell'abitazione (ove il Pasquinelli non viveva stabilmente) ed al consenso da lei manifestatogli affinché la droga vi venisse custodita per conto di terzi (dietro pagamento di un compenso), sebbene debbano ritenersi insufficienti, sotto tale profilo, la semplice conoscenza e l'assenso alla custodia della droga da parte di colui che coabita con il detentore: la ricorrente, infatti, si sarebbe limitata ad accettare una situazione organizzata e decisa da altri, prendendo atto di una scelta da lei non programmata, ma tollerata esclusivamente per la salvaguardia della propria famiglia.

Si assume, inoltre, che l'abitazione non era nella disponibilità esclusiva dell'imputata e della figlia della coppia Gregorio-Pasquinelli, ma costituiva la casa comune del nucleo familiare: dai verbali di arresto e perquisizione, infatti, l'abitazione viene sempre presentata come di uso comune da parte di entrambi i conviventi.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censura il vizio della mancanza di motivazione in ordine al punto 3) dei motivi di appello, avente ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. cit. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.2.

Infondate devono ritenersi le ragioni di doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, ove si consideri che dalla motivazione della decisione impugnata emerge con chiarezza come la Corte territoriale, nel condividere le valutazioni al riguardo già espresse dal primo Giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico- argomentativa, giustificato la valutazione di responsabilità dell'imputata, fondandola sul complesso delle risultanze probatorie sottoposte al suo vaglio, e segnatamente: a) sulla rilevante circostanza di fatto che, nel caso in esame, la detenzione del rilevante quantitativo di stupefacente non era finalizzata allo svolgimento di un'attività di preparazione delle dosi e alla loro successiva commercializzazione, bensì ad una custodia per conto di terzi; b) sul fatto che l'ingente quantitativo della sostanza poi sequestrata (dell'intrinseco valore di circa euro 400.000-450.000) era stato occultato all'interno di un armadio situato nella camera da letto della comune abitazione; c) sul fatto che il coimputato, [OSCURATO:PERSONA], ha spontaneamente dichiarato, al riguardo, di aver deciso di "fare la retta", ossia di custodire per conto e nell'interesse altrui la sostanza dietro il pagamento di un compenso; d) sul fatto che la stessa imputata ha spontaneamente dichiarato, nel corso dell'udienza del 14 settembre 2021, di esserne a conoscenza e di avervi dato il suo assenso per le difficoltà economiche in cui versava la famiglia, pur avendone paura e mostrandosi all'inizio contrariata, anche per la sua estraneità a qualsiasi attività di traffico di droga (dichiarazioni, queste, con le quali ella rettificava le dichiarazioni precedentemente rese in occasione dell'udienza di convalida, ove, per tutelare il convivente e padre di sua figlia, gravato da precedenti specifici, aveva di contro affermato di aver occasionalmente rinvenuto una busta contenente gli involucri di stupefacente in prossimità dei raccoglitori dei rifiuti, laddove il compagno ne aveva semplicemente tollerato la detenzione in casa).

Muovendo dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, la Corte di appello ne ha sostanzialmente condiviso le valutazioni ed il correlativo esito decisorio, sottoponendo ad un'attenta disamina il contenuto dei rilievi difensivi e disattendendone la fondatezza sulla base di coerenti ed esaustive argomentazioni, là dove ha posto in rilievo il fatto che dell'attività, remunerata, di custodia dell'ingente quantitativo di droga nell'interesse di terzi l'imputata era pienamente a conoscenza per esserne stata specificamente informata dal compagno e per avervi dato il suo consapevole assenso, offrendo la sua disponibilità ad occultarla nella comune abitazione.

Pacifica, al riguardo, secondo quanto evidenziato nella prima decisione di merito (pagg. 3 ss.), deve inoltre ritenersi, sulla base del richiamato contenuto dei verbali arresto e perquisizione, la circostanza che il luogo di custodia era in uso comune ad entrambi gli imputati, irrilevante apparendo, a fronte della loro piena disponibilità dell'immobile de quo, il passaggio motivazionale della sentenza impugnata ove si afferma che il Pasquinelli non vi abitava stabilmente.

3. In tal guisa ricostruito il contesto storico-fattuale della regiudicanda, è d'uopo rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principi che regolano la materia, uniformandosi al costante insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis v.

Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, Paladini, Rv. 258244; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990), secondo cui, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino tale detenzione, anche solo assicurando al concorrente una relativa sicurezza, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera, sicché il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato.

Sotto tale profilo, invero, la sentenza impugnata ha preso in esame e coerentemente disatteso le - qui reiterate - censure dalla difesa mosse in sede di gravame, là dove ha correttamente tracciato la linea di distinzione fra la responsabilità a titolo concorsuale e la connivenza non punibile, individuando quest'ultima, sulla base del quadro di principi delineato da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244), nella mera conoscenza dell'altrui condotta delittuosa ovvero nell'assistenza inerte e priva di iniziative, come tale inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, laddove nell'evenienza fattuale qui considerata, come si è visto, l'imputata, espressamente informatane dal compagno, che le aveva parlato della sua decisione di prendere in custodia per conto terzi, e dietro corresponsione di un compenso, un ingente quantitativo di droga per un breve periodo di tempo, prestò il suo consenso, consapevolmente mettendo a disposizione per tale illecita attività la comune abitazione.

4. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, avendo la sentenza impugnata omesso di rispondere alla censura dalla difesa formulata nel punto 3) dei motivi di appello [e nel successivo punto 4), cui si faceva espresso rinvio nel menzionato punto 3)], ove si sollecitava per la peculiare posizione dell'imputata - diversamente da quanto statuito nella prima decisione, che aveva concesso le attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. cit. - il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla richiamata aggravante, oltre ad una riduzione della entità della pena irrogata in primo grado, prospettandone l'eccessività e il difetto di proporzionalità.

Al riguardo, invero, la sentenza impugnata si è limitata ad esaminare solo quest'ultimo profilo, senza considerare gli argomenti dalla difesa sviluppati a sostegno del diverso giudizio di bilanciamento delle concorrenti circostanze.

5. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.

Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2021 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso - con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato - nel reato di illecita detenzione aggravata di kg. 1,700 netti di cocaina (pari al numero di 11.333 dosi medie singole) di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando in anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa la pena irrogatale, con la conferma nel resto della decisione impugnata. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo, con i primi due motivi, censure di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché plurimi vizi della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità concorsuale, per avere la Corte distrettuale erroneamente ravvisato un contributo causale alla realizzazione dell'azione delittuosa, pur in presenza di una condotta configurabile esclusivamente quale connivenza incolpevole. Al riguardo si pone in rilievo il fatto che le sentenze di merito hanno offerto interpretazioni diverse delle circostanze ritenute dimostrative della responsabilità concorsuale dell'imputata, valorizzando gli elementi relativi alla disponibilità dell'abitazione (ove il Pasquinelli non viveva stabilmente) ed al consenso da lei manifestatogli affinché la droga vi venisse custodita per conto di terzi (dietro pagamento di un compenso), sebbene debbano ritenersi insufficienti, sotto tale profilo, la semplice conoscenza e l'assenso alla custodia della droga da parte di colui che coabita con il detentore: la ricorrente, infatti, si sarebbe limitata ad accettare una situazione organizzata e decisa da altri, prendendo atto di una scelta da lei non programmata, ma tollerata esclusivamente per la salvaguardia della propria famiglia. Si assume, inoltre, che l'abitazione non era nella disponibilità esclusiva dell'imputata e della figlia della coppia Gregorio-Pasquinelli, ma costituiva la casa comune del nucleo familiare: dai verbali di arresto e perquisizione, infatti, l'abitazione viene sempre presentata come di uso comune da parte di entrambi i conviventi. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censura il vizio della mancanza di motivazione in ordine al punto 3) dei motivi di appello, avente ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. cit. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.2. Infondate devono ritenersi le ragioni di doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, ove si consideri che dalla motivazione della decisione impugnata emerge con chiarezza come la Corte territoriale, nel condividere le valutazioni al riguardo già espresse dal primo Giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico- argomentativa, giustificato la valutazione di responsabilità dell'imputata, fondandola sul complesso delle risultanze probatorie sottoposte al suo vaglio, e segnatamente: a) sulla rilevante circostanza di fatto che, nel caso in esame, la detenzione del rilevante quantitativo di stupefacente non era finalizzata allo svolgimento di un'attività di preparazione delle dosi e alla loro successiva commercializzazione, bensì ad una custodia per conto di terzi; b) sul fatto che l'ingente quantitativo della sostanza poi sequestrata (dell'intrinseco valore di circa euro 400.000-450.000) era stato occultato all'interno di un armadio situato nella camera da letto della comune abitazione; c) sul fatto che il coimputato, [OSCURATO:PERSONA], ha spontaneamente dichiarato, al riguardo, di aver deciso di "fare la retta", ossia di custodire per conto e nell'interesse altrui la sostanza dietro il pagamento di un compenso; d) sul fatto che la stessa imputata ha spontaneamente dichiarato, nel corso dell'udienza del 14 settembre 2021, di esserne a conoscenza e di avervi dato il suo assenso per le difficoltà economiche in cui versava la famiglia, pur avendone paura e mostrandosi all'inizio contrariata, anche per la sua estraneità a qualsiasi attività di traffico di droga (dichiarazioni, queste, con le quali ella rettificava le dichiarazioni precedentemente rese in occasione dell'udienza di convalida, ove, per tutelare il convivente e padre di sua figlia, gravato da precedenti specifici, aveva di contro affermato di aver occasionalmente rinvenuto una busta contenente gli involucri di stupefacente in prossimità dei raccoglitori dei rifiuti, laddove il compagno ne aveva semplicemente tollerato la detenzione in casa). Muovendo dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, la Corte di appello ne ha sostanzialmente condiviso le valutazioni ed il correlativo esito decisorio, sottoponendo ad un'attenta disamina il contenuto dei rilievi difensivi e disattendendone la fondatezza sulla base di coerenti ed esaustive argomentazioni, là dove ha posto in rilievo il fatto che dell'attività, remunerata, di custodia dell'ingente quantitativo di droga nell'interesse di terzi l'imputata era pienamente a conoscenza per esserne stata specificamente informata dal compagno e per avervi dato il suo consapevole assenso, offrendo la sua disponibilità ad occultarla nella comune abitazione. Pacifica, al riguardo, secondo quanto evidenziato nella prima decisione di merito (pagg. 3 ss.), deve inoltre ritenersi, sulla base del richiamato contenuto dei verbali arresto e perquisizione, la circostanza che il luogo di custodia era in uso comune ad entrambi gli imputati, irrilevante apparendo, a fronte della loro piena disponibilità dell'immobile de quo, il passaggio motivazionale della sentenza impugnata ove si afferma che il Pasquinelli non vi abitava stabilmente. 3. In tal guisa ricostruito il contesto storico-fattuale della regiudicanda, è d'uopo rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principi che regolano la materia, uniformandosi al costante insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, Paladini, Rv. 258244; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990), secondo cui, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino tale detenzione, anche solo assicurando al concorrente una relativa sicurezza, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera, sicché il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. Sotto tale profilo, invero, la sentenza impugnata ha preso in esame e coerentemente disatteso le - qui reiterate - censure dalla difesa mosse in sede di gravame, là dove ha correttamente tracciato la linea di distinzione fra la responsabilità a titolo concorsuale e la connivenza non punibile, individuando quest'ultima, sulla base del quadro di principi delineato da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244), nella mera conoscenza dell'altrui condotta delittuosa ovvero nell'assistenza inerte e priva di iniziative, come tale inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, laddove nell'evenienza fattuale qui considerata, come si è visto, l'imputata, espressamente informatane dal compagno, che le aveva parlato della sua decisione di prendere in custodia per conto terzi, e dietro corresponsione di un compenso, un ingente quantitativo di droga per un breve periodo di tempo, prestò il suo consenso, consapevolmente mettendo a disposizione per tale illecita attività la comune abitazione. 4. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, avendo la sentenza impugnata omesso di rispondere alla censura dalla difesa formulata nel punto 3) dei motivi di appello [e nel successivo punto 4), cui si faceva espresso rinvio nel menzionato punto 3)], ove si sollecitava per la peculiare posizione dell'imputata - diversamente da quanto statuito nella prima decisione, che aveva concesso le attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. cit. - il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla richiamata aggravante, oltre ad una riduzione della entità della pena irrogata in primo grado, prospettandone l'eccessività e il difetto di proporzionalità. Al riguardo, invero, la sentenza impugnata si è limitata ad esaminare solo quest'ultimo profilo, senza considerare gli argomenti dalla difesa sviluppati a sostegno del diverso giudizio di bilanciamento delle concorrenti circostanze. 5. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabi
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