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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15644/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che, in qualità di giudice di appello della sentenza del giudice di pace di Viterbo, ha annullato la sentenza impugnata per essere i reati per cui vi è stata condanna prescritti già al momento della pronuncia di primo grado, conseguentemente revocando le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'erronea declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto l'interesse al ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con diversa e più favorevole formula, impone l'individuazione dell'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, con l'indicazione degli atti dai quali lo stesso possa essere desunto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è intrinsecamente generico, in quanto non indica gli elementi concreti dai quali evincere che il giudice sarebbe dovuto addivenire ad una assoluzione più favorevole all'imputato di quella per prescrizione; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che, in qualità di giudice di appello della sentenza del giudice di pace di Viterbo, ha annullato la sentenza impugnata per essere i reati per cui vi è stata condanna prescritti già al momento della pronuncia di primo grado, conseguentemente revocando le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'erronea declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto l'interesse al ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con diversa e più favorevole formula, impone l'individuazione dell'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, con l'indicazione degli atti dai quali lo stesso possa essere desunto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è intrinsecamente generico, in quanto non indica gli elementi concreti dai quali evincere che il giudice sarebbe dovuto addivenire ad una assoluzione più favorevole all'imputato di quella per prescrizione; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 15644/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris