CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 37717/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 20/04/2022 del Tribunale di Frosinone visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza DEL [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Frosinone ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso Balliu tramite il suo difensore, deducendo mancanza e vizio di motivazione in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, peraltro intrinsecamente generico, non rientra tra quelli consentili ai sensi dell'art. 448-comma 2-bis cod. proc. pen., non essendo deducibile il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento. 4. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e da essa discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec