CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04130/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg.2 e 3 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che questa Corte di legittimità ha affermato più volte come il riconoscimento del soggetto agente operato dagli addetti di polizia giudiziaria costituisce accertamento di mero fatto, e, come tale, è materiale probatorio utilizzabile nel giudizio, in base al libero apprezzamento del giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 25721 del 18/04/2003, Rv. 225574 - 01; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015 (dep. 2016), Verde, Rv. 266023 - 01; Sez. 6, n. 2662 del 08/11/1995 Ud. (dep.1996) Rv. 204515 - 01), che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, e che, dunque, se non illogico, non può essere oggetto di sindacato davanti a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci