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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07297/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 25316-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiPIERGIOVANNI ALLEVA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 GIAMPAOLO;171 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A;- intimata -avverso la sentenza n. 505/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 23/09/2024 R.G.N. 407/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenzadel Tribunale della stessa sede di rigetto dell'impugnativa dellicenziamento per giusta causa intimato il 17.8.2023 dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] al direttore generale [OSCURATO:PERSONA], aseguito di procedimento disciplinare.2.

In sintesi, la Corte territoriale ha confermato il giudizio delTribunale, che aveva ravvisato un’insuperabile lesione delrapporto fiduciario nel comportamento del dirigente apicale dirichiesta di compensi per invenzione industriale, qualeinventore, per mancata condivisione del processo dibrevettazione con il Consiglio di amministrazione e per conflittodi interessi non dichiarato con le scelte industriali della società(nel senso di avere operato quale Direttore Generale nelpromuovere presso il Consiglio di Amministrazione scelteindustriali favorevoli allo sviluppo di un progetto che involgevainteressi personali dello stesso dirigente in quanto titolare diinvenzione da utilizzare nel progetto, dallo stesso brevettata manon dichiarata in Consiglio di Amministrazione).

La Corte diBologna, inoltre, ha qualificato in violazione dei principi di buonafede e correttezza il comportamento dell'appellante che,ritenendosi inventore con diritto a compenso (ex art. 64 d.l. n.30/2005), aveva agito in conflitto di interessi nel gestire ilprogetto, per non aver informato il datore di lavoro perchépotesse valutare compiutamente tale circostanza.3.

Avverso la sentenza d’appello l’ing.

Calabrese ha propostoricorso per cassazione con tre motivi; ha resistito concontroricorso la società; entrambe le parti hanno depositatomemoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo allasussunzione nella fattispecie di giusta causa della mancatainformazione sulla qualità di inventore (del congegno diapertura di cassonetto CCVL – Cassonetto a ControlloVolumetrico Limitato).2.

Con il secondo motivo, deduce violazione o falsaapplicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzionenella fattispecie di giusta causa della mancata informazionesulla spettanza al lavoratore-inventore di un compenso sotto ilprofilo dell’“an debeatur”3.

Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazionedell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzione nella fattispeciedi giusta causa dell’asserita mancata informazione sul“quantum” del compenso dovuto all’inventore ing.

Calabrese,costituente costo di produzione del cassonetto CCVL a congegnodi apertura brevettato.4.

I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto tutti di denuncia di violazione dell’art. 2119 c.c., nonsono ammissibili.5.

Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema dilicenziamento per giusta causa e per giustificato motivosoggettivo, l'attività di integrazione del precetto normativo dicui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudicedi merito non può essere censurata in sede di legittimità se nonnei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio disussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella normagenerale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenzadel predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valoriNumero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr.

NuCmaerso sdi. r accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. altresì Cass.n. 985/2017, n. 88/2023, n. 26043/2023, n. 12787/2024; v.anche Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n.25977/2020, n. 30866/2023 n. 24253/2024).6.

Anche la valutazione della gravità e proporzionalità dellacondotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudicedi merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di naturaoggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale vieneriempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; equesta Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell'attivitàdi riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non neglievidenziati limiti di una valutazione di ragionevolezza, e talesindacato sulla ragionevolezza non è relativo alla motivazionedel fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nellanorma generale, quale sua concretizzazione.7.

Non è dunque rivisitabile in questa sede in fatto lavalutazione operata nel merito circa la gravità e proporzionalitàdei fatti contestati e della sanzione, a fronte di motivazione, deltutto adeguata e logica, che ha tenuto conto degli elementioggettivi e soggettivi del caso concreto, compiendo lavalutazione spettante alla fase di merito e traendone leconseguenze di legge.8.

Invero, parte ricorrente assume trattarsi di un“licenziamento reattivo, motivato dall’unico motivo illecito direprimere una richiesta di compenso economico in séassolutamente legittima”, non potendosi credere che i variPresidenti del CdA di [OSCURATO:PERSONA], tutti alti Dirigenti di [OSCURATO:PERSONA], nonavessero mai visto, nell’arco di più di 7 anni, né il brevettorilasciato né le domande di brevetto, tutte portanti la(obbligatoria) indicazione dell’ing.

Calabrese come inventore,Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026sicché l’equazione stabilita dalla Corte d’Appello tra “confNluitmteoro ddi ir accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026interessi e mancata informazione” integrerebbe un errore disussunzione.9.

Secondo la società, invece, si è verificato un “eclatanteabuso di fiducia dell’ing.

Calabrese, dirigente, direttore,consigliere di amministrazione e infine Presidente [OSCURATO:PERSONA]” inuna condotta di silenzio sulla procedura e sulla modificadell’accordo per la registrazione del brevetto.10.

I giudici del merito hanno ricostruito i fatti e li hannovalutati, ritenendola corrispondente ai fatti come accertati,secondo la prospettazione della società.

Tale valutazione risultacongruamente e logicamente motivata, ancorché non condivisada parte ricorrente, e non può essere oggetto di nuovo (terzo)giudizio di merito.11.

Infatti, nel caso di specie, non si configura la violazionedelle norme di legge denunciata, sub specie errore disussunzione.

Il ricorrente si duole piuttosto di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa, esterna all'esatta interpretazione della norma einerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabilein sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione(Cass. n. 195/2016, n. 24155/2017, n. 10320/2018, n.23851/2019, n. 23927/2020, n. 22349/2024), oggi peraltro neirigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,quindi, nel caso concreto, preclusa dalla pronuncia cd. doppiaconforme di merito.12.

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme» non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sonofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione aifatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudiceNumero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforNzuamreero doi r accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.13.

Pertanto, nonostante la denuncia formale di errori didiritto, i vizi dedotti propongono una valutazione del materialeprobatorio diversa da quella operata dai giudici del merito,postulando un sindacato chiaramente inibito in sede dilegittimità (Cass n. 30577/2019, n. 15316/2025).14.

La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. integrauna clausola generale che l'interprete deve concretizzaretramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principitacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediantespecificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione èdeducibile in sede di legittimità come violazione di legge; mal'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto ingiudizio, degli elementi integranti il parametro normativocostituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di meritoed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici(Cass. n. 7029/2023).15.

La sentenza impugnata, che ha sussunto gli accertamentiin fatto svolti nell’ambito dei principi testé ricordati, resisteperciò alle critiche oggetto dei motivi in esame, perché lecensure della parte finiscono con il richiedere inammissibilmentela rivalutazione in fatto dei dati valutati dal giudice di merito,che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità (v.

Cass.n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018,n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. n.20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n.36349/2023).16.

In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio inNumero registro generale 25316/2024favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo,N umero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 7297/2026in relazione al valore della causa.Data pubblicazione 26/03/202617.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazioneconsegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nellaricorrenza dei presupposti processuali.Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 7297/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E LicenziamentodirigenteSEZIONE LAVOROR.G.N. 25316/2024Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 25316-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiPIERGIOVANNI ALLEVA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 GIAMPAOLO;171 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A;- intimata -avverso la sentenza n. 505/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 23/09/2024 R.G.N. 407/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenzadel Tribunale della stessa sede di rigetto dell'impugnativa dellicenziamento per giusta causa intimato il 17.8.2023 dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] al direttore generale [OSCURATO:PERSONA], aseguito di procedimento disciplinare.2.

In sintesi, la Corte territoriale ha confermato il giudizio delTribunale, che aveva ravvisato un’insuperabile lesione delrapporto fiduciario nel comportamento del dirigente apicale dirichiesta di compensi per invenzione industriale, qualeinventore, per mancata condivisione del processo dibrevettazione con il Consiglio di amministrazione e per conflittodi interessi non dichiarato con le scelte industriali della società(nel senso di avere operato quale Direttore Generale nelpromuovere presso il Consiglio di Amministrazione scelteindustriali favorevoli allo sviluppo di un progetto che involgevainteressi personali dello stesso dirigente in quanto titolare diinvenzione da utilizzare nel progetto, dallo stesso brevettata manon dichiarata in Consiglio di Amministrazione).

La Corte diBologna, inoltre, ha qualificato in violazione dei principi di buonafede e correttezza il comportamento dell'appellante che,ritenendosi inventore con diritto a compenso (ex art. 64 d.l. n.30/2005), aveva agito in conflitto di interessi nel gestire ilprogetto, per non aver informato il datore di lavoro perchépotesse valutare compiutamente tale circostanza.3.

Avverso la sentenza d’appello l’ing.

Calabrese ha propostoricorso per cassazione con tre motivi; ha resistito concontroricorso la società; entrambe le parti hanno depositatomemoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo allasussunzione nella fattispecie di giusta causa della mancatainformazione sulla qualità di inventore (del congegno diapertura di cassonetto CCVL – Cassonetto a ControlloVolumetrico Limitato).2.

Con il secondo motivo, deduce violazione o falsaapplicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzionenella fattispecie di giusta causa della mancata informazionesulla spettanza al lavoratore-inventore di un compenso sotto ilprofilo dell’“an debeatur”3.

Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazionedell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzione nella fattispeciedi giusta causa dell’asserita mancata informazione sul“quantum” del compenso dovuto all’inventore ing.

Calabrese,costituente costo di produzione del cassonetto CCVL a congegnodi apertura brevettato.4.

I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto tutti di denuncia di violazione dell’art. 2119 c.c., nonsono ammissibili.5.

Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema dilicenziamento per giusta causa e per giustificato motivosoggettivo, l'attività di integrazione del precetto normativo dicui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudicedi merito non può essere censurata in sede di legittimità se nonnei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio disussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella normagenerale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenzadel predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valoriNumero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr.

NuCmaerso sdi. r accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. altresì Cass.n. 985/2017, n. 88/2023, n. 26043/2023, n. 12787/2024; v.anche Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n.25977/2020, n. 30866/2023 n. 24253/2024).6.

Anche la valutazione della gravità e proporzionalità dellacondotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudicedi merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di naturaoggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale vieneriempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; equesta Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell'attivitàdi riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non neglievidenziati limiti di una valutazione di ragionevolezza, e talesindacato sulla ragionevolezza non è relativo alla motivazionedel fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nellanorma generale, quale sua concretizzazione.7.

Non è dunque rivisitabile in questa sede in fatto lavalutazione operata nel merito circa la gravità e proporzionalitàdei fatti contestati e della sanzione, a fronte di motivazione, deltutto adeguata e logica, che ha tenuto conto degli elementioggettivi e soggettivi del caso concreto, compiendo lavalutazione spettante alla fase di merito e traendone leconseguenze di legge.8.

Invero, parte ricorrente assume trattarsi di un“licenziamento reattivo, motivato dall’unico motivo illecito direprimere una richiesta di compenso economico in séassolutamente legittima”, non potendosi credere che i variPresidenti del CdA di [OSCURATO:PERSONA], tutti alti Dirigenti di [OSCURATO:PERSONA], nonavessero mai visto, nell’arco di più di 7 anni, né il brevettorilasciato né le domande di brevetto, tutte portanti la(obbligatoria) indicazione dell’ing.

Calabrese come inventore,Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026sicché l’equazione stabilita dalla Corte d’Appello tra “confNluitmteoro ddi ir accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026interessi e mancata informazione” integrerebbe un errore disussunzione.9.

Secondo la società, invece, si è verificato un “eclatanteabuso di fiducia dell’ing.

Calabrese, dirigente, direttore,consigliere di amministrazione e infine Presidente [OSCURATO:PERSONA]” inuna condotta di silenzio sulla procedura e sulla modificadell’accordo per la registrazione del brevetto.10.

I giudici del merito hanno ricostruito i fatti e li hannovalutati, ritenendola corrispondente ai fatti come accertati,secondo la prospettazione della società.

Tale valutazione risultacongruamente e logicamente motivata, ancorché non condivisada parte ricorrente, e non può essere oggetto di nuovo (terzo)giudizio di merito.11.

Infatti, nel caso di specie, non si configura la violazionedelle norme di legge denunciata, sub specie errore disussunzione.

Il ricorrente si duole piuttosto di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa, esterna all'esatta interpretazione della norma einerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabilein sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione(Cass. n. 195/2016, n. 24155/2017, n. 10320/2018, n.23851/2019, n. 23927/2020, n. 22349/2024), oggi peraltro neirigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,quindi, nel caso concreto, preclusa dalla pronuncia cd. doppiaconforme di merito.12.

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme» non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sonofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione aifatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudiceNumero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforNzuamreero doi r accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.13.

Pertanto, nonostante la denuncia formale di errori didiritto, i vizi dedotti propongono una valutazione del materialeprobatorio diversa da quella operata dai giudici del merito,postulando un sindacato chiaramente inibito in sede dilegittimità (Cass n. 30577/2019, n. 15316/2025).14.

La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. integrauna clausola generale che l'interprete deve concretizzaretramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principitacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediantespecificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione èdeducibile in sede di legittimità come violazione di legge; mal'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto ingiudizio, degli elementi integranti il parametro normativocostituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di meritoed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici(Cass. n. 7029/2023).15.

La sentenza impugnata, che ha sussunto gli accertamentiin fatto svolti nell’ambito dei principi testé ricordati, resisteperciò alle critiche oggetto dei motivi in esame, perché lecensure della parte finiscono con il richiedere inammissibilmentela rivalutazione in fatto dei dati valutati dal giudice di merito,che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità (v.

Cass.n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018,n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. n.20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n.36349/2023).16.

In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio inNumero registro generale 25316/2024favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo,N umero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 7297/2026in relazione al valore della causa.Data pubblicazione 26/03/202617.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazioneconsegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nellaricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, € 200 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, € 200 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 25316-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiPIERGIOVANNI ALLEVA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026      GIAMPAOLO;171 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A;- intimata -avverso la sentenza n. 505/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 23/09/2024 R.G.N. 407/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Data pubblicazione 26/03/20261. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenzadel Tribunale della stessa sede di rigetto dell'impugnativa dellicenziamento per giusta causa intimato il 17.8.2023 dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] al direttore generale [OSCURATO:PERSONA], aseguito di procedimento disciplinare.2. In sintesi, la Corte territoriale ha confermato il giudizio delTribunale, che aveva ravvisato un’insuperabile lesione delrapporto fiduciario nel comportamento del dirigente apicale dirichiesta di compensi per invenzione industriale, qualeinventore, per mancata condivisione del processo dibrevettazione con il Consiglio di amministrazione e per conflittodi interessi non dichiarato con le scelte industriali della società(nel senso di avere operato quale Direttore Generale nelpromuovere presso il Consiglio di Amministrazione scelteindustriali favorevoli allo sviluppo di un progetto che involgevainteressi personali dello stesso dirigente in quanto titolare diinvenzione da utilizzare nel progetto, dallo stesso brevettata manon dichiarata in Consiglio di Amministrazione). La Corte diBologna, inoltre, ha qualificato in violazione dei principi di buonafede e correttezza il comportamento dell'appellante che,ritenendosi inventore con diritto a compenso (ex art. 64 d.l. n.30/2005), aveva agito in conflitto di interessi nel gestire ilprogetto, per non aver informato il datore di lavoro perchépotesse valutare compiutamente tale circostanza.3. Avverso la sentenza d’appello l’ing. Calabrese ha propostoricorso per cassazione con tre motivi; ha resistito concontroricorso la società; entrambe le parti hanno depositatomemoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo allasussunzione nella fattispecie di giusta causa della mancatainformazione sulla qualità di inventore (del congegno diapertura di cassonetto CCVL – Cassonetto a ControlloVolumetrico Limitato).2. Con il secondo motivo, deduce violazione o falsaapplicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzionenella fattispecie di giusta causa della mancata informazionesulla spettanza al lavoratore-inventore di un compenso sotto ilprofilo dell’“an debeatur”3. Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazionedell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzione nella fattispeciedi giusta causa dell’asserita mancata informazione sul“quantum” del compenso dovuto all’inventore ing. Calabrese,costituente costo di produzione del cassonetto CCVL a congegnodi apertura brevettato.4. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto tutti di denuncia di violazione dell’art. 2119 c.c., nonsono ammissibili.5. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema dilicenziamento per giusta causa e per giustificato motivosoggettivo, l'attività di integrazione del precetto normativo dicui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudicedi merito non può essere censurata in sede di legittimità se nonnei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio disussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella normagenerale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenzadel predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valoriNumero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. NuCmaerso sdi. r accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. altresì Cass.n. 985/2017, n. 88/2023, n. 26043/2023, n. 12787/2024; v.anche Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n.25977/2020, n. 30866/2023 n. 24253/2024).6. Anche la valutazione della gravità e proporzionalità dellacondotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudicedi merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di naturaoggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale vieneriempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; equesta Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell'attivitàdi riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non neglievidenziati limiti di una valutazione di ragionevolezza, e talesindacato sulla ragionevolezza non è relativo alla motivazionedel fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nellanorma generale, quale sua concretizzazione.7. Non è dunque rivisitabile in questa sede in fatto lavalutazione operata nel merito circa la gravità e proporzionalitàdei fatti contestati e della sanzione, a fronte di motivazione, deltutto adeguata e logica, che ha tenuto conto degli elementioggettivi e soggettivi del caso concreto, compiendo lavalutazione spettante alla fase di merito e traendone leconseguenze di legge.8. Invero, parte ricorrente assume trattarsi di un“licenziamento reattivo, motivato dall’unico motivo illecito direprimere una richiesta di compenso economico in séassolutamente legittima”, non potendosi credere che i variPresidenti del CdA di [OSCURATO:PERSONA], tutti alti Dirigenti di [OSCURATO:PERSONA], nonavessero mai visto, nell’arco di più di 7 anni, né il brevettorilasciato né le domande di brevetto, tutte portanti la(obbligatoria) indicazione dell’ing. Calabrese come inventore,Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026sicché l’equazione stabilita dalla Corte d’Appello  tra “confNluitmteoro  ddi ir accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026interessi e mancata informazione” integrerebbe un errore disussunzione.9. Secondo la società, invece, si è verificato un “eclatanteabuso di fiducia dell’ing. Calabrese, dirigente, direttore,consigliere di amministrazione e infine Presidente [OSCURATO:PERSONA]” inuna condotta di silenzio sulla procedura e sulla modificadell’accordo per la registrazione del brevetto.10. I giudici del merito hanno ricostruito i fatti e li hannovalutati, ritenendola corrispondente ai fatti come accertati,secondo la prospettazione della società. Tale valutazione risultacongruamente e logicamente motivata, ancorché non condivisada parte ricorrente, e non può essere oggetto di nuovo (terzo)giudizio di merito.11. Infatti, nel caso di specie, non si configura la violazionedelle norme di legge denunciata, sub specie errore disussunzione. Il ricorrente si duole piuttosto di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa, esterna all'esatta interpretazione della norma einerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabilein sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione(Cass. n. 195/2016, n. 24155/2017, n. 10320/2018, n.23851/2019, n. 23927/2020, n. 22349/2024), oggi peraltro neirigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,quindi, nel caso concreto, preclusa dalla pronuncia cd. doppiaconforme di merito.12. Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme» non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sonofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione aifatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudiceNumero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforNzuamreero  doi r accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.13. Pertanto, nonostante la denuncia formale di errori didiritto, i vizi dedotti propongono una valutazione del materialeprobatorio diversa da quella operata dai giudici del merito,postulando un sindacato chiaramente inibito in sede dilegittimità (Cass n. 30577/2019, n. 15316/2025).14. La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. integrauna clausola generale che l'interprete deve concretizzaretramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principitacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediantespecificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione èdeducibile in sede di legittimità come violazione di legge; mal'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto ingiudizio, degli elementi integranti il parametro normativocostituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di meritoed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici(Cass. n. 7029/2023).15. La sentenza impugnata, che ha sussunto gli accertamentiin fatto svolti nell’ambito dei principi testé ricordati, resisteperciò alle critiche oggetto dei motivi in esame, perché lecensure della parte finiscono con il richiedere inammissibilmentela rivalutazione in fatto dei dati valutati dal giudice di merito,che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità (v. Cass.n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018,n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. n.20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n.36349/2023).16. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio inNumero registro generale 25316/2024favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo,N umero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 7297/2026in relazione al valore della causa.Data pubblicazione 26/03/202617. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazioneconsegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nellaricorrenza dei presupposti processuali.Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 7297/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  LicenziamentodirigenteSEZIONE LAVOROR.G.N. 25316/2024Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.  Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 25316-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiPIERGIOVANNI ALLEVA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026      GIAMPAOLO;171 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A;- intimata -avverso la sentenza n. 505/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 23/09/2024 R.G.N. 407/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Data pubblicazione 26/03/20261. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenzadel Tribunale della stessa sede di rigetto dell'impugnativa dellicenziamento per giusta causa intimato il 17.8.2023 dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] al direttore generale [OSCURATO:PERSONA], aseguito di procedimento disciplinare.2. In sintesi, la Corte territoriale ha confermato il giudizio delTribunale, che aveva ravvisato un’insuperabile lesione delrapporto fiduciario nel comportamento del dirigente apicale dirichiesta di compensi per invenzione industriale, qualeinventore, per mancata condivisione del processo dibrevettazione con il Consiglio di amministrazione e per conflittodi interessi non dichiarato con le scelte industriali della società(nel senso di avere operato quale Direttore Generale nelpromuovere presso il Consiglio di Amministrazione scelteindustriali favorevoli allo sviluppo di un progetto che involgevainteressi personali dello stesso dirigente in quanto titolare diinvenzione da utilizzare nel progetto, dallo stesso brevettata manon dichiarata in Consiglio di Amministrazione). La Corte diBologna, inoltre, ha qualificato in violazione dei principi di buonafede e correttezza il comportamento dell'appellante che,ritenendosi inventore con diritto a compenso (ex art. 64 d.l. n.30/2005), aveva agito in conflitto di interessi nel gestire ilprogetto, per non aver informato il datore di lavoro perchépotesse valutare compiutamente tale circostanza.3. Avverso la sentenza d’appello l’ing. Calabrese ha propostoricorso per cassazione con tre motivi; ha resistito concontroricorso la società; entrambe le parti hanno depositatomemoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo allasussunzione nella fattispecie di giusta causa della mancatainformazione sulla qualità di inventore (del congegno diapertura di cassonetto CCVL – Cassonetto a ControlloVolumetrico Limitato).2. Con il secondo motivo, deduce violazione o falsaapplicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzionenella fattispecie di giusta causa della mancata informazionesulla spettanza al lavoratore-inventore di un compenso sotto ilprofilo dell’“an debeatur”3. Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazionedell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzione nella fattispeciedi giusta causa dell’asserita mancata informazione sul“quantum” del compenso dovuto all’inventore ing. Calabrese,costituente costo di produzione del cassonetto CCVL a congegnodi apertura brevettato.4. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto tutti di denuncia di violazione dell’art. 2119 c.c., nonsono ammissibili.5. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema dilicenziamento per giusta causa e per giustificato motivosoggettivo, l'attività di integrazione del precetto normativo dicui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudicedi merito non può essere censurata in sede di legittimità se nonnei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio disussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella normagenerale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenzadel predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valoriNumero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. NuCmaerso sdi. r accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. altresì Cass.n. 985/2017, n. 88/2023, n. 26043/2023, n. 12787/2024; v.anche Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n.25977/2020, n. 30866/2023 n. 24253/2024).6. Anche la valutazione della gravità e proporzionalità dellacondotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudicedi merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di naturaoggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale vieneriempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; equesta Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell'attivitàdi riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non neglievidenziati limiti di una valutazione di ragionevolezza, e talesindacato sulla ragionevolezza non è relativo alla motivazionedel fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nellanorma generale, quale sua concretizzazione.7. Non è dunque rivisitabile in questa sede in fatto lavalutazione operata nel merito circa la gravità e proporzionalitàdei fatti contestati e della sanzione, a fronte di motivazione, deltutto adeguata e logica, che ha tenuto conto degli elementioggettivi e soggettivi del caso concreto, compiendo lavalutazione spettante alla fase di merito e traendone leconseguenze di legge.8. Invero, parte ricorrente assume trattarsi di un“licenziamento reattivo, motivato dall’unico motivo illecito direprimere una richiesta di compenso economico in séassolutamente legittima”, non potendosi credere che i variPresidenti del CdA di [OSCURATO:PERSONA], tutti alti Dirigenti di [OSCURATO:PERSONA], nonavessero mai visto, nell’arco di più di 7 anni, né il brevettorilasciato né le domande di brevetto, tutte portanti la(obbligatoria) indicazione dell’ing. Calabrese come inventore,Numero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026sicché l’equazione stabilita dalla Corte d’Appello  tra “confNluitmteoro  ddi ir accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026interessi e mancata informazione” integrerebbe un errore disussunzione.9. Secondo la società, invece, si è verificato un “eclatanteabuso di fiducia dell’ing. Calabrese, dirigente, direttore,consigliere di amministrazione e infine Presidente [OSCURATO:PERSONA]” inuna condotta di silenzio sulla procedura e sulla modificadell’accordo per la registrazione del brevetto.10. I giudici del merito hanno ricostruito i fatti e li hannovalutati, ritenendola corrispondente ai fatti come accertati,secondo la prospettazione della società. Tale valutazione risultacongruamente e logicamente motivata, ancorché non condivisada parte ricorrente, e non può essere oggetto di nuovo (terzo)giudizio di merito.11. Infatti, nel caso di specie, non si configura la violazionedelle norme di legge denunciata, sub specie errore disussunzione. Il ricorrente si duole piuttosto di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa, esterna all'esatta interpretazione della norma einerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabilein sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione(Cass. n. 195/2016, n. 24155/2017, n. 10320/2018, n.23851/2019, n. 23927/2020, n. 22349/2024), oggi peraltro neirigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,quindi, nel caso concreto, preclusa dalla pronuncia cd. doppiaconforme di merito.12. Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme» non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sonofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione aifatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudiceNumero registro generale 25316/2024Numero sezionale 171/2026di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforNzuamreero  doi r accolta generale 7297/2026Data pubblicazione 26/03/2026precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.13. Pertanto, nonostante la denuncia formale di errori didiritto, i vizi dedotti propongono una valutazione del materialeprobatorio diversa da quella operata dai giudici del merito,postulando un sindacato chiaramente inibito in sede dilegittimità (Cass n. 30577/2019, n. 15316/2025).14. La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. integrauna clausola generale che l'interprete deve concretizzaretramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principitacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediantespecificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione èdeducibile in sede di legittimità come violazione di legge; mal'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto ingiudizio, degli elementi integranti il parametro normativocostituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di meritoed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici(Cass. n. 7029/2023).15. La sentenza impugnata, che ha sussunto gli accertamentiin fatto svolti nell’ambito dei principi testé ricordati, resisteperciò alle critiche oggetto dei motivi in esame, perché lecensure della parte finiscono con il richiedere inammissibilmentela rivalutazione in fatto dei dati valutati dal giudice di merito,che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità (v. Cass.n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018,n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. n.20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n.36349/2023).16. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio inNumero registro generale 25316/2024favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo,N umero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 7297/2026in relazione al valore della causa.Data pubblicazione 26/03/202617. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazioneconsegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nellaricorrenza dei presupposti processuali. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, € 200 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, € 200 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris