Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 41/1967
ECLI:IT:COST:1967:41
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del giudizio civile promosso dal sindacato provinciale
lavoratori edili ed affini (S.L.E.A - C.I.S.N.A.L.) contro
l'Associazione degli industriali della provincia di [OSCURATO:PERSONA], contro
il Sindacato provinciale di [OSCURATO:PERSONA] della Federazione italiana
lavoratori delle costruzioni ed affini (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.), contro
il Sindacato provinciale di [OSCURATO:PERSONA] della Federazione italiana
lavoratori del legno, dell'edilizia ed affini (F.I.L.E.A. - C.G.I.L.),
contro la Cassa edile spezzina di mutualità ed assistenza, contro il
Sindacato provinciale edili (F.E.N.E.A. - U.I.L.) e contro altri
soggetti poi estromessi dal giudizio con sentenza parziale, il
Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, con ordinanza in data 25 ottobre
1965, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce efficacia
erga omnes alle norme indicate in epigrafe, istitutivo della Cassa
edile spezzina.
Nell'ordinanza si fa presente che la soluzione risulta già dalla
motivazione della sentenza di questa Corte n. 129 del 1963, ma che dal
momento che il dispositivo di tale pronuncia non investe espressamente
le norme del contratto collettivo relativo alla provincia di [OSCURATO:PERSONA],
limitandosi a dichiarare costituzionalmente illegittime quelle
corrispondenti contenute nel contratto collettivo nazionale e nel
contratto collettivo per la provincia di Salerno, è necessario che la
consequenziale illegittimità delle norme in questione sia dichiarata
mediante una nuova pronuncia della Corte (come già fu affermato, ad
esempio, nella sentenza n. 97 del 1964).
In considerazione di ciò, il Tribunale ha disposto la sospensione
del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza,
notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] n. 105 del 30 aprile 1966. Nessuna delle parti si è
costituita nel giudizio così promosso.
:
La questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si
presenta sotto ogni aspetto corrispondente a quella risolta con la
sentenza n. 129 del 1963 e, riguardando un complesso di norme che hanno
una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con
tale pronuncia, anche se per il loro contenuto analoghe, deve essere
nuovamente decisa con sentenza.
Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu
detto e cioè che le disposizioni degli accordi o contratti collettivi
relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie
edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non
corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato
attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti
valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle
associazioni che li hanno stipulati. Donde l'illegittimità delle
disposizioni cui si riferisce la questione sollevata dal Tribunale di
[OSCURATO:PERSONA].
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie
erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo
di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori
dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di [OSCURATO:PERSONA],
nonché nell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959,
costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza, e
dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa
edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa
medesima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, con
riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
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