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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 41/1967

ECLI:IT:COST:1967:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del giudizio civile promosso dal sindacato provinciale lavoratori edili ed affini (S.L.E.A - C.I.S.N.A.L.) contro l'Associazione degli industriali della provincia di [OSCURATO:PERSONA], contro il Sindacato provinciale di [OSCURATO:PERSONA] della Federazione italiana lavoratori delle costruzioni ed affini (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.), contro il Sindacato provinciale di [OSCURATO:PERSONA] della Federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia ed affini (F.I.L.E.A. - C.G.I.L.), contro la Cassa edile spezzina di mutualità ed assistenza, contro il Sindacato provinciale edili (F.E.N.E.A. - U.I.L.) e contro altri soggetti poi estromessi dal giudizio con sentenza parziale, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, con ordinanza in data 25 ottobre 1965, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes alle norme indicate in epigrafe, istitutivo della Cassa edile spezzina.

Nell'ordinanza si fa presente che la soluzione risulta già dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 129 del 1963, ma che dal momento che il dispositivo di tale pronuncia non investe espressamente le norme del contratto collettivo relativo alla provincia di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a dichiarare costituzionalmente illegittime quelle corrispondenti contenute nel contratto collettivo nazionale e nel contratto collettivo per la provincia di Salerno, è necessario che la consequenziale illegittimità delle norme in questione sia dichiarata mediante una nuova pronuncia della Corte (come già fu affermato, ad esempio, nella sentenza n. 97 del 1964).

In considerazione di ciò, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 105 del 30 aprile 1966.

Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio così promosso. : La questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si presenta sotto ogni aspetto corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 e, riguardando un complesso di norme che hanno una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con tale pronuncia, anche se per il loro contenuto analoghe, deve essere nuovamente decisa con sentenza.

Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu detto e cioè che le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.

Donde l'illegittimità delle disposizioni cui si riferisce la questione sollevata dal Tribunale di

[OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di [OSCURATO:PERSONA], nonché nell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza, e dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, con riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del giudizio civile promosso dal sindacato provinciale lavoratori edili ed affini (S.L.E.A - C.I.S.N.A.L.) contro l'Associazione degli industriali della provincia di [OSCURATO:PERSONA], contro il Sindacato provinciale di [OSCURATO:PERSONA] della Federazione italiana lavoratori delle costruzioni ed affini (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.), contro il Sindacato provinciale di [OSCURATO:PERSONA] della Federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia ed affini (F.I.L.E.A. - C.G.I.L.), contro la Cassa edile spezzina di mutualità ed assistenza, contro il Sindacato provinciale edili (F.E.N.E.A. - U.I.L.) e contro altri soggetti poi estromessi dal giudizio con sentenza parziale, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, con ordinanza in data 25 ottobre 1965, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes alle norme indicate in epigrafe, istitutivo della Cassa edile spezzina. Nell'ordinanza si fa presente che la soluzione risulta già dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 129 del 1963, ma che dal momento che il dispositivo di tale pronuncia non investe espressamente le norme del contratto collettivo relativo alla provincia di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a dichiarare costituzionalmente illegittime quelle corrispondenti contenute nel contratto collettivo nazionale e nel contratto collettivo per la provincia di Salerno, è necessario che la consequenziale illegittimità delle norme in questione sia dichiarata mediante una nuova pronuncia della Corte (come già fu affermato, ad esempio, nella sentenza n. 97 del 1964). In considerazione di ciò, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 105 del 30 aprile 1966. Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio così promosso. : La questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si presenta sotto ogni aspetto corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 e, riguardando un complesso di norme che hanno una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con tale pronuncia, anche se per il loro contenuto analoghe, deve essere nuovamente decisa con sentenza. Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu detto e cioè che le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati. Donde l'illegittimità delle disposizioni cui si riferisce la questione sollevata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di [OSCURATO:PERSONA], nonché nell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza, e dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, con riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].