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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 05320/2023

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UNALE di CASTROVILLARI n. 3453/2019 depositata il 24/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivo avverso l’ordinanza del Tribunale di Castrovillari R.G. n. 3453/1919 depositata il 24 maggio 2022, che, in sede di opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 alla liquidazione del compenso in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile di divisione, ha revocato il decreto opposto del 13 novembre 2019 ed ha liquidato in favore dello stesso avvocato la somma di € 1.290,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, cpa e iva.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato nell’opposizione che il decreto di liquidazione del 13 dicembre 2019 gli aveva riconosciuto il compenso per lasola fase istruttoria e non anche per la fase decisionale, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.m. n. 55/2014, avendo le parti conciliato il giudizio divisorio in data 5 novembre 2019.

Il giudice dell’opposizione ha considerato che, non avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contestato la liquidazione operata nel decreto opposto per la fase istruttoria (pari ad € 850,00), applicato lo scaglione di valore della causa da € 26.001 a € 52.000, dovevano liquidarsi: - Fase istruttoria: € 850,00; - Fase decisionale, valore m inimo: € 1.384,00 - Aumento del 25% su € 1.384,00 per conciliazione giudiziale o transazione della controversia (ex art. 4, comma 6): € 346,00 - Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 2.580,00 - Riduzione del 50 % su € 2.580,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02): € 1.290,00.

Il primo motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ovvero del principio del tantum devolutum quantum appellatum); nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, 345, 346, 434 e 437 c.p.c.

Si espone che l’ordinanza impugnata, nell’accogliere l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione, ha di fatto riformato in peiusl’importo di € 850,00 relativo alla fase istruttoria, sottoponendolo alla riduzione del 50%, quando detto importo era stato già calcolato con la riduzione di legge nel primo decreto di liquidazione.

Il primo motivo di ricorso è infondato nei sensi di seguito indicati.

Il Tribunale di Castrovillari è partito dalla premessa che fosse sottratto all’oggetto dell’opposizione l’importo liquidato nel decreto del 13 novembre 2019 per la fase istruttoria (pari ad € 850,00), ma ha poi applicato sullo stesso, nel computo finale, la riduzione alla metà prevista dall'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le somme spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.

Ora, l’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.

Per consolidata interpretazione di questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ad importo non superiore ai valori medi delle tariffe professionali contenuto nell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, significa che la media dei valori tariffari funge da limite massimo (e non che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe), potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 31404 del 2019; n. 26643 del 2011).

Il ricorrente non si duole, tuttavia, con specifica censura, che l’importo liquidatogli nell’ordinanza impugnata abbia violato il minimo tariffario stabilito dalle tabelle dei parametri allegate al d.m. n. 55/2015 per la fase istruttoria, ma, come visto, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

E’ tuttavia costante l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si configura non come un mezzo di impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento di liquidazione, ma come uno strumento oppositorio volto a stabilire se questa sia avvenuta con criteri adeguati alla qualità e all'entità dell'opera svolta, al fine di assicurare l'esatta applicazione, in tutti i suoi elementi tipologici e nelle sue espressioni quantitative, di un atto di normazione secondaria avente valore di legge.

Si è, così, più volte affermato che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 -come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante -con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione delprincipio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. n. 8618 del 2022; n. 2206 del 2020; n. 31404 del 2019; n. 9911 del 2019; n. 1470 del 2018).

L’ulteriore riduzione dell’importo liquidato nel decreto opposto da parte dell’ordinanza impugnata non era perciò da censurare come violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero come reformatio in peius difforme dalle richieste della parte opponente e dalle affermazioni contenute nel provvedimento opposto.

Il secondo motivo del ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata, pur avendo accolto l’opposizione, ha affermato poi, invero incomprensibilmente, “nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva svolta dal Ministero della Giustizia”.

Il ricorrente precisa tuttavia che, nel caso di specie, egli “aveva chiesto il rimborso/vittoria delle SOLE spese vive (contributo unificato € 98,00 e bollo iscrizione € 27,00).

La motivazione dell’ordinanza impugnata è effettivamente errata in diritto, in quanto la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza.

Ai relativi fini non rilevano, perciò, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento dell a domanda dell'attore.

Di tal che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (così Cass. Sez. 3, 28/03/2001, n. 4485; Cass. Sez. 1, 10/12/1988, n. 6722).

Peraltro, l’art. 92, comma 2, c.p.c. utilizza il termine “compensare” per indicare la negazione del diritto al rimborso delle spese processuali alla parte che le abbia effettivamente sopportate, sicché, in caso di convenuto contumace, il quale in realtà non ha anticipato spese, la corretta statuizione da adottare, ove esistano le ragioni di cui alla citata norma, consiste nell’escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice (cfr. Cass. Sez. 5, 12/05/2011, n. 10445).

Rileva peraltro nel caso in esame che l’opponente, come specifica in ricorso, avesse chiesto soltanto “il rimborso/vittoria” delle “spese vive (contributo unificato € 98,00 e bollo iscrizione € 27,00), e dunque manifestato volontà contraria al rimborso delle restanti spese processuali.

Lacensura non intende lamentare l'errore del giudice nella corresponsione delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa, il quale può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero mediante procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, 12/10/2010, n. 21012 ; Cass. Sez. 3 , 13/08/2015, n. 16778 ).

Viene, piuttosto, censurato il vizio logico e di diritto, effettivamente sussistente, per la mancata liquidazione delle spese vive, giustificata dal Tribunale in forza del “difetto di attività difensiva svolta dal Ministero della Giustizia”.

Ciò conduce ad accogliere il secondo motivo di ricorso.

Conseguono il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo motivo e la cassazione dell’ordinanza impugnata nei limiti della censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, liquidando infavore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] le spese vive del procedimento di opposizione, pari ad € 98,00 per contributo unificato e € 27,00 per bollo iscrizione.

La parziale fondatezza del ricorso porta invece alla integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti della censura accolta e, decidendo nel merito, liquida in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] le spese vive del procedimento di opposizione,pari ad € 98,00 per contributo unificato e € 27,00 per bollo iscrizione, condannando il Ministero della Giustizia al relativo rimborso; compensa per intero tra le parti le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di CASTROVILLARI n. 3453/2019 depositata il 24/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivo avverso l’ordinanza del Tribunale di Castrovillari R.G. n. 3453/1919 depositata il 24 maggio 2022, che, in sede di opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 alla liquidazione del compenso in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile di divisione, ha revocato il decreto opposto del 13 novembre 2019 ed ha liquidato in favore dello stesso avvocato la somma di € 1.290,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, cpa e iva. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato nell’opposizione che il decreto di liquidazione del 13 dicembre 2019 gli aveva riconosciuto il compenso per lasola fase istruttoria e non anche per la fase decisionale, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.m. n. 55/2014, avendo le parti conciliato il giudizio divisorio in data 5 novembre 2019. Il giudice dell’opposizione ha considerato che, non avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contestato la liquidazione operata nel decreto opposto per la fase istruttoria (pari ad € 850,00), applicato lo scaglione di valore della causa da € 26.001 a € 52.000, dovevano liquidarsi: - Fase istruttoria: € 850,00; - Fase decisionale, valore m inimo: € 1.384,00 - Aumento del 25% su € 1.384,00 per conciliazione giudiziale o transazione della controversia (ex art. 4, comma 6): € 346,00 - Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 2.580,00 - Riduzione del 50 % su € 2.580,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02): € 1.290,00. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ovvero del principio del tantum devolutum quantum appellatum); nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, 345, 346, 434 e 437 c.p.c. Si espone che l’ordinanza impugnata, nell’accogliere l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione, ha di fatto riformato in peiusl’importo di € 850,00 relativo alla fase istruttoria, sottoponendolo alla riduzione del 50%, quando detto importo era stato già calcolato con la riduzione di legge nel primo decreto di liquidazione. Il primo motivo di ricorso è infondato nei sensi di seguito indicati. Il Tribunale di Castrovillari è partito dalla premessa che fosse sottratto all’oggetto dell’opposizione l’importo liquidato nel decreto del 13 novembre 2019 per la fase istruttoria (pari ad € 850,00), ma ha poi applicato sullo stesso, nel computo finale, la riduzione alla metà prevista dall'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le somme spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Ora, l’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Per consolidata interpretazione di questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ad importo non superiore ai valori medi delle tariffe professionali contenuto nell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, significa che la media dei valori tariffari funge da limite massimo (e non che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe), potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 31404 del 2019; n. 26643 del 2011). Il ricorrente non si duole, tuttavia, con specifica censura, che l’importo liquidatogli nell’ordinanza impugnata abbia violato il minimo tariffario stabilito dalle tabelle dei parametri allegate al d.m. n. 55/2015 per la fase istruttoria, ma, come visto, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. E’ tuttavia costante l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si configura non come un mezzo di impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento di liquidazione, ma come uno strumento oppositorio volto a stabilire se questa sia avvenuta con criteri adeguati alla qualità e all'entità dell'opera svolta, al fine di assicurare l'esatta applicazione, in tutti i suoi elementi tipologici e nelle sue espressioni quantitative, di un atto di normazione secondaria avente valore di legge. Si è, così, più volte affermato che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 -come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante -con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione delprincipio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. n. 8618 del 2022; n. 2206 del 2020; n. 31404 del 2019; n. 9911 del 2019; n. 1470 del 2018). L’ulteriore riduzione dell’importo liquidato nel decreto opposto da parte dell’ordinanza impugnata non era perciò da censurare come violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero come reformatio in peius difforme dalle richieste della parte opponente e dalle affermazioni contenute nel provvedimento opposto. Il secondo motivo del ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata, pur avendo accolto l’opposizione, ha affermato poi, invero incomprensibilmente, “nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva svolta dal Ministero della Giustizia”. Il ricorrente precisa tuttavia che, nel caso di specie, egli “aveva chiesto il rimborso/vittoria delle SOLE spese vive (contributo unificato € 98,00 e bollo iscrizione € 27,00). La motivazione dell’ordinanza impugnata è effettivamente errata in diritto, in quanto la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano, perciò, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento dell a domanda dell'attore. Di tal che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (così Cass. Sez. 3, 28/03/2001, n. 4485; Cass. Sez. 1, 10/12/1988, n. 6722). Peraltro, l’art. 92, comma 2, c.p.c. utilizza il termine “compensare” per indicare la negazione del diritto al rimborso delle spese processuali alla parte che le abbia effettivamente sopportate, sicché, in caso di convenuto contumace, il quale in realtà non ha anticipato spese, la corretta statuizione da adottare, ove esistano le ragioni di cui alla citata norma, consiste nell’escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice (cfr. Cass. Sez. 5, 12/05/2011, n. 10445). Rileva peraltro nel caso in esame che l’opponente, come specifica in ricorso, avesse chiesto soltanto “il rimborso/vittoria” delle “spese vive (contributo unificato € 98,00 e bollo iscrizione € 27,00), e dunque manifestato volontà contraria al rimborso delle restanti spese processuali. Lacensura non intende lamentare l'errore del giudice nella corresponsione delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa, il quale può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero mediante procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, 12/10/2010, n. 21012 ; Cass. Sez. 3 , 13/08/2015, n. 16778 ). Viene, piuttosto, censurato il vizio logico e di diritto, effettivamente sussistente, per la mancata liquidazione delle spese vive, giustificata dal Tribunale in forza del “difetto di attività difensiva svolta dal Ministero della Giustizia”. Ciò conduce ad accogliere il secondo motivo di ricorso. Conseguono il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo motivo e la cassazione dell’ordinanza impugnata nei limiti della censura accolta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, liquidando infavore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] le spese vive del procedimento di opposizione, pari ad € 98,00 per contributo unificato e € 27,00 per bollo iscrizione. La parziale fondatezza del ricorso porta invece alla integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti della censura accolta e, decidendo nel merito, liquida in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] le spese vive del procedimento di opposizione,pari ad € 98,00 per contributo unificato e € 27,00 per bollo iscrizione, condannando il Ministero della Giustizia al relativo rimborso; compensa per intero tra le parti le spese