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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11424/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11157/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in LECCE (LE) V.LE M.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 9743/2021 depositata il26/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - il ricorso censura l’erronea applicazione della legge n. 742 del 1969, riguardo la sospensione feriale dei termini del procedimento amministrativo in materia di immigrazione; –il motivo è manifestamente fondato: alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione di cui all’art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli per i quali l’art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, esclude l’applicabilità, aggiungendo che il termine in questione ha natura processuale (tra le più recenti, Cass. n. 2049/2023; n. 30647/2022; n. 29762/2020; n. 25966/2020; n. 26968/2018; n. 4634/2015; n. 7202/2012; n. 25659/2010; n. 11305/2004; n. 7077/2003); - il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, perché esamini la tempestiva opposizione e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Lecce, in diversa persona, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11157/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in LECCE (LE) V.LE M.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 9743/2021 depositata il26/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - il ricorso censura l’erronea applicazione della legge n. 742 del 1969, riguardo la sospensione feriale dei termini del procedimento amministrativo in materia di immigrazione; –il motivo è manifestamente fondato: alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione di cui all’art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli per i quali l’art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, esclude l’applicabilità, aggiungendo che il termine in questione ha natura processuale (tra le più recenti, Cass. n. 2049/2023; n. 30647/2022; n. 29762/2020; n. 25966/2020; n. 26968/2018; n. 4634/2015; n. 7202/2012; n. 25659/2010; n. 11305/2004; n. 7077/2003); - il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, perché esamini la tempestiva opposizione e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Lecce, in diversa persona, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 11424/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris