CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42654/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV.to GARBAGNATI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; sentite le parti civili, che hanno concluso come da note scritte depositate; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 28 febbraio 2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 30 ottobre 2017, con la quale è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie. 1.1. I fatti riguardano le dichiarazioni rese dall'imputato,i118 settembre 2011, nell'ambito di un'intervista resa alla giornalista di Rai 3, [OSCURATO:PERSONA], nel corso della trasmissione intitolata "In mezz'ora", nella quale, rispondendo alle domande riguardanti il coinvolgimento del medesimo [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] per corruzione, lo stesso, ampliando il tema oggetto di analisi, riferiva fatti di corruzione e concussione al sindaco di Segrate, [OSCURATO:PERSONA], ed al direttore generale del Comune, [OSCURATO:PERSONA], nel quadro dei rapporti correnti con l'azienda municipalizzata di trasporti [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l'altro, riferendosi al sistema di corruzione, dichiarava "...a Segrate c'è un sistema Segrate, che poi paradossalmente abbiamo visto in questi giorni è collegato con Sesto, e poi c'è una trasversalità come dicevo, a Milano c'è un sistema Milano, perché la mia battaglia, la mia grande battaglia è contro [OSCURATO:PERSONA] a Milano, che compie cose allucinanti che denuncio ....il discorso corruzione e concussione... arriva a Milano con ATM....arriva a Segrate nell'era Alessandrini per Alessandrini e il suo direttore generale. ..a Milano come osservatore di corruzione da spettatore per l'ATM.... c'è una situazione che vede pochi milioni di ladri che danneggiano 50 milioni di italiani.., negli anni 2006-2007-2008 che ATM compie frode nelle pubbliche forniture, si appropria dei quattrini che deve ripartire tra i concessionari che fanno parte del sistema di fatturazione...la caratteristica del sistema Sesto...nel 2010 ci sottraggono i servizi...c'è un'alleanza tra questi sindaci e ATM con il preciso scopo ed obiettivo di buttarci fuori e questo avviene purtroppo.. .ATM si è presa i miei servizi perché doveva eliminare un concorrente scomodo... che parlava troppo di bilanci e noi abbiamo denunciato che non sono molto corretti...il PD si allea con ATM perché il presidente dei revisori è di sinistra". 1.2. Le conformi sentenze di merito - richiamato integralmente il contenuto della trasmissione, acquisito anche in formato digitale, e delineata l'imputazione di corruzione elevata dalla Procura della Repubblica di Monza a carico del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quale tema principale dell'intervista - hanno reputato sussistente l'offensività delle espressioni rivolte al sindaco di Segrate, al Direttore generale del medesimo comune e ad ATM, escludendo la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., anche in forma putativa, in riferimento all'esercizio del diritto di critica quanto alla continenza delle espressioni adoperate ed alla verità dei fatti riferiti.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali premette la sintesi del costrutto motivazionale della sentenza impugnata e l'anticipazione dei temi dell'impugnazione. 2.1. Con il primo, articolato, motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'esclusione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica. Con un primo argomento, rileva come la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato il criterio della verità, decontestualizzandolo dall'ambito politico che connota l'intervista e pretendendo un fondamento obiettivo dei fatti, in luogo del rilievo, necessariamente affievolito, che il predetto canone svolge nell'apprezzamento della critica che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica; in particolare, evidenzia l'ingiustificata sopravvalutazione della pretesa veridicità dei fatti esposti, svolta secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", mentre evidenti profili di illogicità connotano la motivazione che, pur avendo riconosciuto le "incongruenze della gara di Segrate", non ha tratto da tale base fattuale il fondamento giustificativo del diritto di critica, fondata sulla conoscenza dei fatti e sulla trentennale esperienza dell'imputato, imprenditore nel settore dei trasporti urbani. Con un secondo punto, stigmatizza la motivazione in quanto illogica nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo d'appello, inteso all'applicazione della scriminante, reiterando pedissequamente l'iter argomentativo della sentenza di primo grado, omettendo di confutare le specifiche deduzioni difensive, supportate da produzioni documentali, relativamente al procedimento penale che aveva coinvolto ATM, dal quale erano emerse gravi irregolarità, radicate in una situazione di conflitto d'interesse, in violazione del principio di libera concorrenza nella aggiudicazione di bandi di gara e nella quotazione dei servizi aggiuntivi. Sotto altro profilo, contesta il fine di screditare le parti civili che, nelle conformi sentenze di merito, avrebbe ispirato le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], ignorando come dalle intercettazioni acquisite nel procedimento a suo carico fosse, invece, emerso l'interesse di questi alla sollecitazione di doverosi controlli della pubblica amministrazione nei confronti di ATM, come risulta da plurime iniziative giudiziarie, promosse dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla mancata applicazione della causa di giustificazione del diritto di critica, in forma putativa, per avere la Corte territoriale respinto il relativo motivo di gravame assumendo come l'imputato non avesse «fornito la prova dei fatti da lui invocati quale espressione del malaffare e di accordi corruttivi in modo scrupoloso ed oggettivo», in tal guisa escludendo che il [OSCURATO:PERSONA] fosse «mosso dalla certa convinzione della veridicità dei fatti narrati, dovendo infatti residuare in capo allo sesso il dubbio della certezza di quanto riferito». L'assunto - ad avviso del ricorrente - esibisce vistose lacune ed aporie logiche, non specificando se l'omesso esame dei fatti in modo scrupoloso ed oggettivo sia stato determinato da dolo o colpa, altresì trascurando di considerare come l'imputato avesse valutato in termini di illiceità, secondo il proprio grado di esperienza e conoscenza del settore, rilevanti ed oggettive anomalie relative al sistema SITAM (tariffario integrato dell'area metropolitana milanese) ed all'aggiudicazione degli appalti nel settore dei trasporti, definite di "inaudita gravità" nel processo penale relativo alla c.d. tangentopoli sestese, approfondite dallo stesso imputato attraverso investigazioni private e denunciate. Con la conseguenza per cui le dichiarazioni rese hanno riguardato il fatto, oggettivo e vero, della denuncia formalizzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per i reati di corruzione e frode, come emerge dalla lettura della trascrizione dell'intervista, nel cui ambito il ricorrente ha rivestito il duplice ruolo di indagato e denunciante, in tal modo rispondendo alle domande dell'intervistatrice nel pieno convincimento che la propria interpretazione dei fatti esposti corrispondesse al vero. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al limite della continenza, ritenuto superato per il «difetto di prova di positiva esistenza di vicende corruttive, mai provate e mai dimostrate» e per la «gravità delle accuse» rivolte alle persone offese attraverso l'utilizzo strumentale del mezzo televisivo e di un linguaggio denigratorio, in tal modo censurando non già le modalità comunicative, bensì l'assenza di riscontri alle accuse mosse al sistema di corruzione orbitante intorno ad ATM, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamenti richiamati. Sotto altro profilo, si contesta come, nella valutazione della continenza espositiva, la Corte territoriale abbia mancato di apprezzare l'insussistenza di argumenta ad hominem, avendo l'imputato censurato il sindaco Alessandrini quale amministratore di un ente pubblico per questione legate alla alleanza con ATM, omesso di nominare esplicitamente la Aldini e rivolto censure specifiche nei confronti di ATM, come documentato. Infine, l'importanza dei fatti oggetto di esternazione esclude ex se la ritenuta strumentalizzazione del mezzo televisivo e conferma, invece, la pertinenza delle critiche. 2.4. Con il quarto motivo, deduce omessa assunzione di prova decisiva in riferimento alla sentenza di assoluzione, impugnata agli effettivi civili, emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento per calunnia, celebrato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attribuzione alle odierne parti civili Alessandrini e Aldini dei reati di corruzione, concussione, frode nelle pubbliche forniture e turbata libertà degli incanti, per averne la Corte d'appello respinto la richiesta di acquisizione, avanzata ex art. 234 cod. proc. pen. quale documento, in tal modo escludendo dalla piattaforma probatoria elementi di giudizio favorevoli all'imputato, dotati del carattere della decisività in quanto riferiti alla medesima vicenda fattuale oggetto dell'intervista per cui si procede, e rispetto alla quale è stata esclusa la falsità degli addebiti contenuti nelle denunce del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, trasmessa in data 26 marzo 2021 per l'udienza originariamente fissata il 14 aprile 2021, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 29 marzo 2021, il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le censure svolte nel ricorso, producendo la sentenza della Corte d'appello di Milano del 26 novembre 2020, con la quale è stata confermata la pronuncia liberatoria del Tribunale di Monza, richiamata nel quarto motivo di ricorso, ed è stata riformata anche la condanna relativa alla diffamazione contestata al capo 4). Con ulteriore nota dell'8 aprile 2021, la Difesa ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni. 5. In seguito al differimento della trattazione del procedimento, con ulteriore nota del 28 luglio 2021 il difensore del ricorrente ha trasmesso una nuova memoria difensiva, alla quale ha allegato documentazione. Premesso che il rinvio del procedimento a nuovo ruolo abbia rimesso la parte in termine per la presentazione di memorie difensive e di prove documentali sopravvenute, nonché per la presentazione di eventuali motivi nuovi, il difensore ha prodotto, in allegato, la sentenza del 26 novembre 2020 della Corte d'Appello di Milano, con sopravvenuta attestazione di passaggio in giudicato, chiedendone l'acquisizione ai sensi dell'ad. 238-bis cod. proc. pen. e deducendone la decisività ai fini della delibazione dei primi due motivi del ricorso di legittimità. Evidenzia il ricorrente come i fatti oggetto della pronuncia assolutoria d'appello allegata siano gli stessi di cui il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito nel corso della trasmissione condotta dalla giornalista [OSCURATO:PERSONA], vedendo (anche) sul "reiterato e costante favore del Comune di Segrate nei confronti di A.T.M.". Nel riconoscere l'insussistenza della diffamazione e della calunnia per la presenza di elementi di fatto, attribuiti alle odierne parti civili, connotati da un riconoscibile margine di serietà, che legittimavano la lettura in chiave di illiceità della gestione del trasporto pubblico nell'area milanese, la pronuncia della Corte d'Appello prodotta ha dimostrato, per tabulas, l'erroneità della tesi avversata con il ricorso relativamente alla presunta insussistenza di concreta base fattuale delle critiche propalate in TV dal [OSCURATO:PERSONA], oggetto del giudizio di legittimità, con conseguente sussistenza del vizio denunciato nel secondo motivo, inerente la mancata applicazione dell'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica, applicabile nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, che opera anche se di essa non sussista certezza processuale. L'irrevocabilità della sentenza, sopravvenuta il 12 maggio 2021 alla memoria difensiva del 29 marzo 2021, legittima - ad avviso del ricorrente - la deroga al divieto di allegazione documentale in sede di legittimità, con conseguente richiesta di acquisizione, "ai fini della prova di fatto in essa accertato", ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e formulazione di un nuovo motivo, con il quale si specifica la deduzione di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva a discarico con riguardo al rigetto della richiesta della difesa di acquisizione della sentenza del Tribunale di Monza in composizione monocratica del 12 settembre 2018, già introdotta nel quarto motivo di ricorso. Sul punto, il difensore replica alle conclusioni del Procuratore generale - che ha rilevato come il "diniego della richiesta istruttoria sia suscettibile dei sindacato sotto il profilo del vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e non già della lett. d) dell'art. 606 c.p.p.", riservata quest'ultima alla mancata assunzione di prova decisiva allorché la parte ne abbia fatto richiesta come prova a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico - ribadendo la deduzione del vizio, così come originariamente rubricato, in quanto il documento di cui è stata respinta l'acquisizione era stato richiesto a controprova rispetto alla asserita sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Formula, in subordine, la deduzione della medesima censura, sub specie di vizio della motivazione dell'ordinanza reiettiva della Corte d'appello in data 28 febbraio 2019, in quanto «l'assenza di passaggio in giudicato non impedisce certo la acquisizione della sentenza ai sensi dell'art. 234 c.p.p.». [OSCURATO:PERSONA] Il motivo nuovo formulato nella memoria difensiva in data 28 settembre 2021 e la relativa produzione documentale sono inammissibili.1. Il motivo nuovo è tardivo. 1.1. Questa Corte ha già precisato come, in tema di giudizio di cassazione, in caso di rinvio del processo a nuovo ruolo, il termine decadenziale di quindici giorni prima dell'udienza, previsto in ordine alla facoltà di presentare motivi nuovi e memorie dall'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in vista della quale l'imputato è ritualmente citato (Sez. 1, n. 16540 del 10/12/2018, dep. 2019, Borsari, Rv. 275808; N. 26301 del 2017 Rv. 270375, N. 29604 del 2014 Rv. 263426, N. 25677 del 2016 Rv. 266965, N. 42627 del 2009 Rv. 245165). Nella sentenza Borsari richiamata, si è ribadito che il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato è stato ritualmente citato (Sez. 6, n. 25677 del 16/3/2016, P.G., P.C. in proc. Carretta e altri Rv. 266965 - 01; Sez. 5, n. 29604 del 17/6/2014, Tafuro, Rv. 263426 - 01; Sez. 6, n. 14983 del 5/3/2014, Echeverry, n.m.), e che analoga regola vale per le memorie: da un lato, infatti, l'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., con specifico riferimento al giudizio di cassazione, individua unitariamente il dies ad quem tanto per i motivi nuovi quanto per le memorie («Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica»); dall'altro, la disposizione appena evocata viene ritenuta pacificamente applicabile non solo ai procedimenti definiti con rito camerale, ma anche a quelli trattati in pubblica udienza (Sez. 3, n. 50200 del 28/4/2015, Ciotti, Rv. 265935, Sez. 1, n. 19925 del 4/4/2014, Cutrì, Rv. 259618). Anche per le memorie, quindi, il termine per la presentazione, fissato a pena di decadenza, deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza per la quale l'imputato è stato ritualmente citato. 1.2. Nel caso in esame, il termine di giorni quindici per la presentazione dei motivi nuovi e delle memorie va riferito all'udienza del 14 aprile 2021, per la quale l'imputato è stato ritualmente citato e nella quale è stata differita a nuovo ruolo la trattazione del procedimento per impedimento del relatore, senza che la fissazione dell'odierna udienza abbia comportato una nuova decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.. Il motivo nuovo proposto con la memoria in data 28 luglio 2021 è, pertanto, inammissibile.2. E', del pari, inammissibile la richiesta di acquisizione della sentenza del 26 novembre 2020 della Corte d'Appello di Milano, irrevocabile il 12 maggio 2021, prodotta in allegato alla medesima memoria del 28 settembre 2021. 2.1. Nel giudizio di legittimità possono essere, invero, prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (ex multis Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; N. 1417 del 2013 Rv. 254302, N. 5722 del 2016 Rv. 266390). 2.2. Ebbene, se la sentenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 26 novembre 2020, già prodotta in allegato alla memoria difensiva del 29 marzo 2020 e di cui si è, ulteriormente, documentato il passaggio in giudicato, è - al di là della valenza probatoria correlata alla sopravvenuta irrevocabilità - documento sopravvenuto rispetto alla scadenza del termine di presentazione del ricorso di legittimità, nondimeno la stessa involge, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, un'attività di apprezzamento circa la sua efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. Nel rivendicare l'identità del nucleo fattuale, oggetto di accertamento nel diverso procedimento e nel presente giudizio, il ricorrente finisce per richiedere a questa Corte una impropria verifica di corrispondenza tra fatti, che si pone oltre l'orizzonte cognitivo di legittimità, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità. 3. I motivi di ricorso sono, invece, in parte fondati. Conseguentemente deve, in via preliminare, rilevarsi come il 28 giugno 2019 - e dunque successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata - si sia compiuto il termine di prescrizione del reato, tenuto conto dei cento giorni di sospensione registrati nei gradi di merito ed escluso che, nel caso di specie, trovi applicazione il disposto dell'art. 83 comma 3-bis d.l. n. 18/2020, essendo il procedimento pervenuto presso questa Corte il 24 settembre 2019 e, dunque, successivamente alla maturazione del suddetto termine. Agli effetti penali la sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per l'intervenuta estinzione del reato. In ragione dell'impugnazione anche agli effetti civili della sentenza ed ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., i motivi di ricorso vanno compiutamente disaminati secondo l'ordinaria regola di giudizio e non in riferimento a quella posta dal capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen.. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Premesso che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza, intaccandone la struttura portante (per tutte Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670), siffatta connotazione non qualifica, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la sentenza di assoluzione, non (ancora) irrevocabile, emessa dal Tribunale di Monza nei confronti del ricorrente per il reato di calunnia in danno delle parti civili Alessandrini e Aldini. La sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora - all'atto della richiesta - irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute (V. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677), mentre è proprio sulla valutazione liberatoria nel merito resa nel diverso procedimento che il ricorrente fonda le proprie doglianze, in tal modo censurando non già la prova mancata dei fatti documentali rappresentati dalla decisione non acquisita, bensì le stesse motivazioni rese a fondamento dell'esito liberatorio. 4.2. Per altro verso, se è vero che - una volta ammessa la produzione - non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati nelle sentenze non irrevocabili pronunciate in altro procedimento penale, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136), tanto non vale ad integrare il vizio denunciato: la regola enunciata delinea, difatti, l'assenza di un divieto e costituisce un posterius rispetto all'eventuale acquisizione della sentenza-documento. 5. Nel resto, le censure del ricorrente sono, almeno in parte, fondate. 5.1 La sentenza impugnata evidenzia, sin dalla formulazione testuale del costrutto motivazionale, l'acritica adesione alla decisione di primo grado, rivelando la sostanziale elusione di specifiche censure, proposte con l'appello, rivolte alla delibazione del principio di verità rispetto al diritto di critica politica, rivendicato dal ricorrente. In tal modo, i giudici d'appello hanno erroneamente limitato l'indagine in relazione all'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. esclusivamente nell'ottica della necessaria corrispondenza al vero delle accuse rivolte ad ATM e, di conseguenza, al sindaco ed al direttore generale di uno dei comuni consorziati, senza conformarsi alla declinazione che il predetto principio assume nell'esercizio del diritto di critica. Se, come noto, il diritto di cronaca esige il rigoroso rispetto della verità e completezza del fatto riportato e della continenza delle espressioni utilizzate, lo stesso non può affermarsi in merito alla critica: è evidente che un conto è riportare i fatti in modo obiettivo, scevro da valutazioni dell'autore della propalazione, tutt'altro è fornire una personale lettura di un dato accadimento. In quest'ultimo caso, non può pretendersi che un'opinione meramente soggettiva, per sua natura congetturale, sia rigorosamente obiettiva ed asettica. Il requisito della verità e completezza del fatto deve, allora, con riferimento alla critica, valutarsi solo in relazione al nucleo essenziale del fatto sul quale si declina la considerazione personale dell'autore, soprattutto nei casi - quale è quello in esame - in cui le vicende oggetto di propalazione si innestino su un documentato ed incontroverso contenzioso, peraltro pendente tra le stesse parti o, comunque, indirettamente coinvolgente anche gli enti locali consorziati. 5.2. In tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto, individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789). Con specifico riferimento al diritto di critica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola). Nella delineata prospettiva, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica deve, comunque, essere contemperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost.. In questo senso, anche l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, n.47973 del 07/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261205). 5.3. Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce ancora la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Nel quadro così sommariamente delineato, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764), sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). 5.4. Applicando gli enunciati principi al caso in esame, si appalesa evidente la non corretta applicazione dell'art. 51 cod. pen.. e la censurabilità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla insussistenza della scriminante. Nell'aver ricondotto le propalazioni del ricorrente ad una mera ritorsione vendicativa, fondata su interessi economici, la Corte d'appello ha depotenziato la base fattuale sulla quale si è innestata la critica, effettivamente costituita dagli esiti di un procedimento penale, ampiamente documentato dalla difesa, che aveva rivelato una serie di irregolarità riferibili ad ATM, denunciate dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] anche in riferimento ai bandi di gara nel settore dei trasporti nei comuni di Segrate e di [OSCURATO:PERSONA]. Nel delineato contesto, le propalazioni rese dall'imputato nel corso dell'intervista - originata dal personale coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale per corruzione ed estesa, nei temi trattati, ad una visione ambientale d'insieme dei fatti corruttivi di cui il medesimo si è dichiarato vittima - non sono state adeguatamente contestualizzate, finendosi per postulare non già un nucleo di verità, bensì la stessa prova delle accuse mosse, con evidenti ripercussioni anche in punto di esclusione dell'esimente in forma putativa. Non è dunque condivisibile la ritenuta carenza del requisito della completezza (ossia della verità) dei fatti riportati perché ritenuti non giudizialmente provati negli esatti termini, anche giuridici, con cui sono stati riferiti. Se, difatti, la critica è legittima qualora sia riportato il nucleo essenziale del fatto cui si riferisce, è evidente che ciò che rileva è il fondamento fattuale, nel caso di specie da individuare nei fatti effettivamente già denunciati dal [OSCURATO:PERSONA] e che avevano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali tesi all'accertamento di gravi irregolarità nella gestione del trasporto nell'area metropolitana milanese, peraltro confermati nelle sede giudiziari,e e non l'esatta corrispondenza della qualificazione giuridica dei fatti denunciati. Peraltro, sul punto la sentenza impugnata appare non solo erronea in diritto, ma anche illogicamente motivata, dal momento che tale ragionamento sembra presupporre la necessaria corrispondenza, in termini giuridici, tra i fatti giudizialmente accertati e la narrazione di questi e, di conseguenza, finisce per negare l'in se della critica, nella sua dimensione puramente elaborativa e censorea. 5.5. Quanto alla continenza delle espressioni utilizzate, in un crescendo senz'altro propiziato dall'incalzare delle domande dell'intervistatrice, non vi è dubbio che il ricorrente abbia adoperato toni fortemente censorei e palesemente accusatori nei confronti dei querelanti, tutti esplicitamente coinvolti nello stesso sistema del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento pendente a suo carico, e che aveva occasionato la sua stessa intervista su una delle reti Rai. In siffatte espressioni, testualmente riportate nelle conformi sentenze di merito mediante l'incorporazione dell'integrale trascrizione dell'intervista, è stata ravvisata una forma di aggressione ad hominem, esorbitante i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica. L'interpretazione di siffatte espressioni, fornita dalla Corte territoriale, per cui le stesse integrerebbero forme di aggressione gratuitamente denigratorie nei confronti dell'azienda ATM e di esponenti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], risente, tuttavia, della parziale (s)valutazione di contesto già supra segnalata, sia che si voglia considerare il senso lessicale di ogni singola risposta alla lunga serie di domande poste al [OSCURATO:PERSONA], sia che si guardi al complessivo incedere dell'intervista. Si tratta, invero, di espressioni che meritano di essere rilette alla luce della necessaria rivalutazione di contesto e che s'appalesano, comunque, coerenti con l'approccio prescelto dall'imputato per veicolare la propria valutazione critica dell'operato di ATM e delle amministrazioni comunali coinvolte. Al riguardo, va sottolineato come ogni proposizione valutativa, rappresentando un giudizio di valore, comporti d'altro canto l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili, dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva e cioè della adeguatezza, intesa, quest'ultima, in termini di funzionalità allo scopo dialettico perseguito. Sotto l'ultimo profilo evidenziato, è appena il caso di ribadire come l'esimente del diritto di critica non vieta tout court l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133). Di guisa che il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato (Sez. 5, n.18170 del 09/03/2015, Rv. 263460, N. 36602 del 2010 Rv. 248432). Il limite della continenza è, dunque, superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in gratuite aggressioni verbali o in iperboli espressive, di guisa che anche il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, fermo restando che il medesimo non può, comunque, giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella offesa della persona offesa in quanto tale (Sez. 5, n.15060 del 23/02/2011, Rv. 250174); contesto da valutarsi anche in riferimento al momento storico, poiché il requisito della continenza può risultare sussistente anche nel caso in cui siano utilizzate espressioni che, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Fiorato, Rv. 276961). In conclusione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e deve ritenersi superato in presenza dell'utilizzo di termini che non abbiano, alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato, significato di mero giudizio critico negativo (Sez. 5, n.37397 del 24/06/2016). Anche sotto tale profilo, che necessariamente presuppone la rivalutazione del nucleo essenziale di veridicità, anche putativa, dei fatti esposti, la sentenza impugnata non si sottrae alle censure del ricorrente, nella loro complessiva concatenazione, posto che le valutazioni rese dalla Corte territoriale risentono della ritenuta insussistenza del principio di verità, che deve essere rivalutato anche al fine di delibare nuovamente se le risposte rese dal [OSCURATO:PERSONA] siano - una volta ristabilito il fondamento fattuale delle accuse - rispondenti ai parametri di proporzione e misura, atteso che sono continenti «quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico» (Sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010).6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata agli effetti civili perché il giudice civile, competente per valore in grado di appello, proceda a nuovo esame. Al medesimo giudice deve essere rimessa la liquidazione delle spese di assistenza delle parti civili n