CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 36105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia del Tribunale di Ragusa, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen. Considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (oggetto dell'unico motivo sollevato), facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), là dove ha fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'Interessato (p. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /