CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 31109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24974/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in RON1A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; 11\ - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1504/2021 emessa dal CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 26/2/2021 (n. 1504/2021), la Corte d'ap- pello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dalla UnipolSai As- sicurazioni s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la con- danna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti a seguito dell'avvenuto pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle mani di un soggetto non legittimato, di un assegno circo- lare non trasferibile emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di somme dovute da [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo di euro 10.800,00; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rite- nuto che Poste italiane s.p.a., nel consentire la negoziazione dell'asse- gno circolare da parte del falso legittimato, non avesse esercitato la dovuta diligenza nell'esatta identificazione del portatore dell'assegno circolare, essendosi limitata a richiedere una carta d'identità e un tes- serino identificativo del codice fiscale (privo di fotografia), senza con- ferire alcun rilievo alla sospetta circostanza costituita dall'apertura, da parte del falso legittimato, contestualmente alla presentazione dell'as- segno, di un conto presso una sede di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. diversa da quella di residenza dell'effettivo legittimato alla riscossione; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, dev'essere preliminarmente rilevata l'improcedibilità del ricorso; osserva sul punto il Collegio come la sentenza impugnata sia stata depositata agli atti del giudizio priva della data di pubblicazione;Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 24974/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al riguardo, l'attestazione vergata dal difensore in calce a detta sentenza (indicante la data del 26 febbraio 2021 come supposta data di deposito della sentenza) non compare, infatti, nel testo della sen- tenza depositata, dalla quale, viceversa,, risulta desumibile la sola data della decisione del 23 febbraio 2021: data, rispetto alla quale deve ri- tenersi fallita la c.d. 'prova di resistenza' (in ipotesi suscettibile di ga- rantire in ogni caso la certezza della tempestività della notificazione del ricorso), avendo la ricorrente proceduto alla notificazione del proprio ricorso in data 24 settembre 2021, di per sé tardiva rispetto all'unica data certa riferibile alla pubblicazione della sentenza impugnata (com- portante la scadenza del c.d. 'termine lungo' per impugnare alla data del 23 settembre 2021); sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto difese in questa sede; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposi:i processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. :13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara l'improcedibilità del ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di