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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 novembre 2018

Cassazione n. 08869/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25138/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2401/2018 depositata il 02/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d’appello di Ancona, resa nella causa iniziata con ricorso per decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la Banca delle Marche.

Il decreto ingiungeva alla banca, depositaria di somme e titoli intestati al de cuius [OSCURATO:PERSONA], di cui i ricorrenti erano figli ed eredi insieme al germano Federico, il pagamento di determinate somme di denaro e il trasferimento presso altri istituti di titoli, esistenti nel dossier intestato al defunto.

Essendo il decreto provvisoriamente esecutivo, la banca dava corso al pagamento, ma proponeva nello stesso tempo opposizione al fine di fare accertare la legittimità del proprio iniziale rifiuto.

Accolta l’opposizione con sentenza del Tribunale di Camerino, la stessa era impugnata dai fratelli Rinaldi dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, che accoglieva in parte l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA], incorporante la Banca delle Marche, al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti, dell’importo pari al 22,22% di € 1.043.000,00, corrispondente al valore complessivo dei titoli come indicati analiticamente nel decreto opposto.

Successivamente, su ricorso della banca, la corte territoriale ordinava la correzione del dispositivo, tramite la precisazione che “detta somma è già stata loro corrisposta dall’Istituto di credito”.

Insorge contro la sentenza corretta [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione degli artt. 387 e 288 c.p.c.

Si sostiene che la Corte d’appello non ha emendato un errore materiale, ma ha inciso sul contenuto sostanziale della decisione, privando il ricorrente del titolo esecutivo.

Si rileva che la Corte d’appello, nella sentenza poi corretta, ha osservato, in mot ivazione, «che l’esame della domanda di cui al punto b) delle conclusioni (di parte appellante n.d.r.) è preclusa dall’affermazione della banca non contestata [...] che detta somma è stata già loro corrisposta».

Il ricorrente evidenzia che, nel passaggio motivazionale sopra trascritto, il riferimento è alla sola somma in giacenza, e non già ai titoli in deposito.

Il ricorrente rileva ancora che la statuizione di condanna, contenuta nel dispositivo, aveva quale oggetto il pagamento di una certa percentuale del controvalore dei titoli, «frutto di uno specifico e ragionato calcolo operato dal giudicante». [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (quale soggetto nel quale si è fusa per incorporazione [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso è infondato.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. n. 572/2019; n. 16877/2020).

Nel caso in esame, come emerge dalla stessa esposizione operata nella sentenza, gli appellanti avevano proposto, nel giudizio d’appello, la medesima domanda di condanna già avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo: pagamento somma e consegna quota dei titoli.

Risulta ancora dalla sentenza impugnata che la Banca, costituendosi nel giudizio di gravame, aveva chiesto di dichiarare “l’improcedibilità della domanda formulata da controparte al punto b) delle conclusioni, avendo l’istituto appellato corrisposto le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Camerino”.

Al richiamo delle rispettive posizioni difensive, nei termini sopra indicati, la Corte territoriale ha fatto questa enunciazione: «Preliminarmente osserva il collegio che l’esame della domanda di cui al punto b delle conclusioni è preclusa dall’affermazione della banca, non contestata nelle memoria in atti dagli appellati, che detta somma è già stata loro corrisposta dall’Istituto di credito”.

Il ricorrente sostiene che l’enunciazione, contenuta in motivazione, è riferita alle somme, mentre la statuizione di condanna infine portata dal dispositivo si riferisce al pagamento di una somma equivalente a una percentuale dei titoli già intestati al de cuius: da qui l’esistenza, in ipotesi, non di un errore materiale, ma di un errore in iudicando, al quale si doveva al limite porre rimedio con l’impugnazione, non con il procedimento di correzione.

L’assunto non può essere condiviso.

Le conclusioni di cui al punto b) dell’atto di appello, riportate dal ricorrente nella memoria, sono le seguenti : ” a) rigettare in ogni sua articolazione l’opposizione proposta dalla Banca delle Marche S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2012 del Tribunale di Camerino in data 9.2.2011 e, per l’effetto, confermare integralmente il detto decreto ingiuntivo; b) in ogni caso, condannare la Banca delle Marche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a ciascuno degli appellanti la somma di E. 11.637,98, oltre interessi dalla data della domanda, e a consegnare a ciascuno dei medesimi la quota, pari a 2/9 del totale, dei titoli indicati e descritti nel suddetto decreto ingiuntivo; c) condannare, infine, la appell ata Banca delle Marche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA […]”.

In relazioni a tali conclusioni, la Banca, nella comparsa di costituzione in appello, aveva richiesto: "in via pregiudiziale: dichiarare l’improcedibilità della domanda formulata dagli appellanti al punto b) delle proprie conclusioni per i motivi esposti in narrativa dando atto che la Banca ha pagato la somma ingiunta”.

La Corte d’appello, in principio della motivazione, così si esprime: "Preliminarmente osserva il Collegio che l'esame della domanda di cui al punto sub b) delle conclusioni è preclusa dall'affermazione della banca, non contestata […] che detta somma è stata loro già corrisposta dall'Istituto di Credito”.

Nel dispositivo la Corte d’appello così decide: "accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti dell'importo pari al 22,22% di € 1.043,000,00 valore complessivo dei titoli così come indicati analiticamente nel decreto opposto; conferma nel resto l'impugnata pronuncia".

Come già anticipato, gli appellanti, tramite le conclusioni sub b) sopra riportate, hanno proposto una domanda di condanna di ampiezza identica a quella già oggetto dal decreto ingiuntivo.

Ebbene la Corte d’appello ha ritenuto che l’esame di tale domanda, nell’intero suo contenuto, fosse precluso dalla deduzione dell’avvenuto pagamento proposta dalla banca.

È di immediata percezione che il ragionamento proposto dal ricorrente, per avere un minimo di appiglio, implicherebbe, sul piano logico, il riconoscimento che l’affermazione della Corte d’appello (sulla preclusione della “domanda di condanna di cui al punto b) delle conclusioni”), sia da riferire solo a una parte del contenuto condannatorio portato dal decreto ingiuntivo, oggetto della domanda subordinata proposta in grado d’appello dagli originari ricorrenti per ingiunzione.

Ma siccome la Corte d’appello, nel riconoscere la preclusione, non ha neanche lontanamente proposto una simile distinzione, la enunciazione poi contenuta nel dispositivo, in assenza di altre indicazioni, integra un’evidente ipotesi di errore materiale, immediatamente percepibile e perciò suscettibile di correzione con il procedimento per la correzione di errore materiale.

Si deve ancora una volta ribadire che, in motivazione, la Corte d’appello avevo mostrato di recepire per intero l’eccezione della Banca, la quale aveva dedotto l’integrale esecuzione della condanna oggetto dell’ingiunzione.

In questa prospettiva, l’improprio riferimento contenuto infine nel dispositivo non costituisce un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale emendabile con la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c., trattandosi di divergenza non incidente «sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione» (Cass. n. 22433/2017; n. 12846/2019).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese in favore della controricorrente.

Nulla sulle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non svolgendo difese l'intimato.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25138/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2401/2018 depositata il 02/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d’appello di Ancona, resa nella causa iniziata con ricorso per decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la Banca delle Marche. Il decreto ingiungeva alla banca, depositaria di somme e titoli intestati al de cuius [OSCURATO:PERSONA], di cui i ricorrenti erano figli ed eredi insieme al germano Federico, il pagamento di determinate somme di denaro e il trasferimento presso altri istituti di titoli, esistenti nel dossier intestato al defunto. Essendo il decreto provvisoriamente esecutivo, la banca dava corso al pagamento, ma proponeva nello stesso tempo opposizione al fine di fare accertare la legittimità del proprio iniziale rifiuto. Accolta l’opposizione con sentenza del Tribunale di Camerino, la stessa era impugnata dai fratelli Rinaldi dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, che accoglieva in parte l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA], incorporante la Banca delle Marche, al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti, dell’importo pari al 22,22% di € 1.043.000,00, corrispondente al valore complessivo dei titoli come indicati analiticamente nel decreto opposto. Successivamente, su ricorso della banca, la corte territoriale ordinava la correzione del dispositivo, tramite la precisazione che “detta somma è già stata loro corrisposta dall’Istituto di credito”. Insorge contro la sentenza corretta [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione degli artt. 387 e 288 c.p.c. Si sostiene che la Corte d’appello non ha emendato un errore materiale, ma ha inciso sul contenuto sostanziale della decisione, privando il ricorrente del titolo esecutivo. Si rileva che la Corte d’appello, nella sentenza poi corretta, ha osservato, in mot ivazione, «che l’esame della domanda di cui al punto b) delle conclusioni (di parte appellante n.d.r.) è preclusa dall’affermazione della banca non contestata [...] che detta somma è stata già loro corrisposta». Il ricorrente evidenzia che, nel passaggio motivazionale sopra trascritto, il riferimento è alla sola somma in giacenza, e non già ai titoli in deposito. Il ricorrente rileva ancora che la statuizione di condanna, contenuta nel dispositivo, aveva quale oggetto il pagamento di una certa percentuale del controvalore dei titoli, «frutto di uno specifico e ragionato calcolo operato dal giudicante». [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (quale soggetto nel quale si è fusa per incorporazione [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Le parti hanno depositato memoria. Il ricorso è infondato. Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. n. 572/2019; n. 16877/2020). Nel caso in esame, come emerge dalla stessa esposizione operata nella sentenza, gli appellanti avevano proposto, nel giudizio d’appello, la medesima domanda di condanna già avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo: pagamento somma e consegna quota dei titoli. Risulta ancora dalla sentenza impugnata che la Banca, costituendosi nel giudizio di gravame, aveva chiesto di dichiarare “l’improcedibilità della domanda formulata da controparte al punto b) delle conclusioni, avendo l’istituto appellato corrisposto le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Camerino”. Al richiamo delle rispettive posizioni difensive, nei termini sopra indicati, la Corte territoriale ha fatto questa enunciazione: «Preliminarmente osserva il collegio che l’esame della domanda di cui al punto b delle conclusioni è preclusa dall’affermazione della banca, non contestata nelle memoria in atti dagli appellati, che detta somma è già stata loro corrisposta dall’Istituto di credito”. Il ricorrente sostiene che l’enunciazione, contenuta in motivazione, è riferita alle somme, mentre la statuizione di condanna infine portata dal dispositivo si riferisce al pagamento di una somma equivalente a una percentuale dei titoli già intestati al de cuius: da qui l’esistenza, in ipotesi, non di un errore materiale, ma di un errore in iudicando, al quale si doveva al limite porre rimedio con l’impugnazione, non con il procedimento di correzione. L’assunto non può essere condiviso. Le conclusioni di cui al punto b) dell’atto di appello, riportate dal ricorrente nella memoria, sono le seguenti : ” a) rigettare in ogni sua articolazione l’opposizione proposta dalla Banca delle Marche S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2012 del Tribunale di Camerino in data 9.2.2011 e, per l’effetto, confermare integralmente il detto decreto ingiuntivo; b) in ogni caso, condannare la Banca delle Marche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a ciascuno degli appellanti la somma di E. 11.637,98, oltre interessi dalla data della domanda, e a consegnare a ciascuno dei medesimi la quota, pari a 2/9 del totale, dei titoli indicati e descritti nel suddetto decreto ingiuntivo; c) condannare, infine, la appell ata Banca delle Marche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA […]”. In relazioni a tali conclusioni, la Banca, nella comparsa di costituzione in appello, aveva richiesto: "in via pregiudiziale: dichiarare l’improcedibilità della domanda formulata dagli appellanti al punto b) delle proprie conclusioni per i motivi esposti in narrativa dando atto che la Banca ha pagato la somma ingiunta”. La Corte d’appello, in principio della motivazione, così si esprime: "Preliminarmente osserva il Collegio che l'esame della domanda di cui al punto sub b) delle conclusioni è preclusa dall'affermazione della banca, non contestata […] che detta somma è stata loro già corrisposta dall'Istituto di Credito”. Nel dispositivo la Corte d’appello così decide: "accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti dell'importo pari al 22,22% di € 1.043,000,00 valore complessivo dei titoli così come indicati analiticamente nel decreto opposto; conferma nel resto l'impugnata pronuncia". Come già anticipato, gli appellanti, tramite le conclusioni sub b) sopra riportate, hanno proposto una domanda di condanna di ampiezza identica a quella già oggetto dal decreto ingiuntivo. Ebbene la Corte d’appello ha ritenuto che l’esame di tale domanda, nell’intero suo contenuto, fosse precluso dalla deduzione dell’avvenuto pagamento proposta dalla banca. È di immediata percezione che il ragionamento proposto dal ricorrente, per avere un minimo di appiglio, implicherebbe, sul piano logico, il riconoscimento che l’affermazione della Corte d’appello (sulla preclusione della “domanda di condanna di cui al punto b) delle conclusioni”), sia da riferire solo a una parte del contenuto condannatorio portato dal decreto ingiuntivo, oggetto della domanda subordinata proposta in grado d’appello dagli originari ricorrenti per ingiunzione. Ma siccome la Corte d’appello, nel riconoscere la preclusione, non ha neanche lontanamente proposto una simile distinzione, la enunciazione poi contenuta nel dispositivo, in assenza di altre indicazioni, integra un’evidente ipotesi di errore materiale, immediatamente percepibile e perciò suscettibile di correzione con il procedimento per la correzione di errore materiale. Si deve ancora una volta ribadire che, in motivazione, la Corte d’appello avevo mostrato di recepire per intero l’eccezione della Banca, la quale aveva dedotto l’integrale esecuzione della condanna oggetto dell’ingiunzione. In questa prospettiva, l’improprio riferimento contenuto infine nel dispositivo non costituisce un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale emendabile con la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c., trattandosi di divergenza non incidente «sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione» (Cass. n. 22433/2017; n. 12846/2019). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese in favore della controricorrente. Nulla sulle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non svolgendo difese l'intimato. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que
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