CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 1966
Cassazione n. 11263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del TRIB. LIBERTAl di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, investito dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per il reato di tentato omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ricorre Leone, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per mancanza di motivazione e travisamento della prova, sotto il profilo dell'omessa valutazione di specifici atti nel giudizio relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Lamenta, in particolare, il ricorrente che il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo, attuale e concreto, di reiterazione della condotta criminosa, abbia, da una parte, trascurato il rilevante lasso temporale, superiore a sei anni, decorso dalla condotta delittuosa, e, dall'altra, travisato il contenuto delle conversazioni intercettate poste a sostegno del giudizio prognostico, interpretandole, nonostante il tenore non univoco, come dimostrative della persistenza di intenzioni aggressive in capo a Leone, anziché come uno sfogo nel tentativo di apparire forte agli occhi della ex moglie. Ha erroneamente ritenuto irrilevante la circostanza, risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa (certificato storico di residenza e mappa estratta da Google maps), che, dopo l'episodio omicidiario, il Leone e la vittima avevano continuato a vivere, per anni, nella stessa località senza che accadessero ulteriori episodi allarmanti. Ha, infine, illogicamente desunto il pericolo di recidivanza dalle reiterate richieste, rivolte dqll'indagato alla moglie, di comunicargli l'attuale indirizzo del tadros ignorando che il Leone si era astenuto dal commettere ulteriori spedizioni punitVai danni di Tadros, pur avendone avuto l'occasione, quanto meno nel periodo di convivenza tra quest'ultimo e la moglie presso la stessa abitazione dove Leone, più volte nel corso della settimana, si recava per incontrare i figli. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure infondate /sicché deve essere rigettato. 1. Il provvedimento impugnato ha desunto la permanenza delle esigenze cautelari da elementi fattuali dotati di elevata valenza sintomatica del pericolo, delineato dall'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., «di consumazione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale». Il Tribunale ha, infatti, sottolineato che Leone non solo era gravato da diversi precedenti penali (furto, tentata rapina, stupefacenti / ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali / danneggiamento), ma aveva, in concreto, dimostrato una personalità altamente negativa ed incline ai crimini violenti anche nell'esecuzione dello specifico episodio addebitatogli. Aveva, infatti, commissionato a due killer l'omicidio del compagno della ex moglie, raggiunto da più colpi di arma da fuoco. Né poteva affermarsi che il pericolo così desunto fosse venuto meno o si fosse attenuate'a cagione del tempo trascorso dall'episodio omicidiario, certamente non esiguo, atteso che, in epoca ben più recente, ossia nei mesi di aprile e maggio dell'anno 2021, Leone in più conversazioni intercettate, dal significato auto evidente trascritto nel corpo dell'ordinanza, aveva manifestato un persistente ed immutato rancore nei confronti del Tadros. Non si trattava, come sostenuto dalla difesa ricorrente, di semplici sfoghi ma dell'esternazione dell'intenzione concreta di compiere nuove azioni violente perché solo tale ultima finalità giustificava la ripetuta richiesta alla moglie del nuovo indirizzo del Tadros, evidentemente non conosciuto, accompagnata da minacce esplicite di interventi nei suoi confronti per riparare al male che quest'ultimo aveva commesso in passato. 1.2. L'apparato argomentativo così sviluppato, oltre ad essere plausibile nei limiti di una fisiologica opinabilità di ogni apprezzamento di merito, e, comunque privo di vizi logici evidenti, è anche corretto sul piano giuridico laddove giustifica la persistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa non con la previsione di prossime occasioni favorevoli per realizzarla ma da elementi sintomatici di recente verificazione. La legge 16 aprile 2015, n. 47 ha modificato il testo dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inserendo, in aggiunta a quello della concretezza, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Ritiene il collegio che detta modifica normativa non implichi che la valutazione prognostica affidata al giudice, oltre a fondarsi su elementi reali e non ipotetici, debba avere ad oggetto anche la previsione di una «specifica occasione» per delinquere (in tal senso, ex plurimis Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, Rv. 266958 e Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674). La nozione di pericolo che deriverebbe dall'accoglimento di questa interpretazione, invero, sembra esorbitante rispetto al tipo di giudizio previsto dal legislatore in materia di esigenze cautelari; esso, infatti, è configurato come una prognosi riferita alla consumazione di delitti individuati con il ricorso a categorie assai ampie («gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede»), rispetto ai quali, quindi, l'elevata probabilità di recidiva nel periodo di tempo in cui possono essere attive le cautele, da un canto non può essere temporalmente ancorata a parametri stringenti, quali l'immediatezza o l'imminenza, ma solo a parametri più elastici, come la prossimità o la vicinanza, e dall'altro non può essere desunta, in via esclusiva o prevalente, da condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato («le specifiche occasioni») ma in primo luogo dalla sua personalità e dalla sua capacità a delinquere. La necessità di valutare non solo la concretezza ma anche l'attualità del pericolo impone, al fine ultimo di scongiurare automatismi nell'applicazione della misura, di apprezzare il rischio di recidivanza che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare sotto il profilo della dimensione temporale; ne segue che tutti gli elementi posti a fondamento della prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis (le «specifiche modalità e circostanze del fatto», «la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali») devono essere valutati tenendo necessariamente conto dell'epoca in cui hanno assunto la specifica rilevanza loro assegnata; sicché per determinare la natura ed il livello di gravità del pericolo sussistente nella fattispecie concreta dovrà essere presa in considerazione non solo la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e il momento della decisione cautelare ma anche l'epoca di consumazione dei reati oggetto dei precedenti penali dell'indagato nonché, più in generale, la presenza di altri elementi indicativi della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui lo stesso è inserito purché non risalenti nel tempo ma recenti (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Rv 265985, Sez. 6 n. 15978 del 27/11/2015, Rv 266988, Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 e più di recente Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566, che hanno affermato il principio che «il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare»). Dunque, non è necessario, da parte del giudice, verificare l'esistenza di «occasioni di riproduzione» della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti, dovendo, invece, ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso, ex plurimis, Sez. 1, n. 54163 del 21/9/2018, Foniqi, non massinnata; Sez. 4, n. 27420 del 3/5/2018, M., in motivazione; Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 5, n. 31676 del 4/4/2017, Lonardoni, Rv. 270634). 2. Quanto alla scelta della misura cautelare applicabile, il Tribunale ha sottolineato come la restrizione carceraria fosse l'unica in grado di evitare che l'indagato, come fatto non solo in occasione dell'episodio addebitatogli ma anche in occasione di altre spedizioni punitive meno violente, eseguisse un nuovo agguato nei confronti dell'ex compagno della moglie nei cui confronti continua a nutrire risentimento e gelosia e come essa misura fosse perfettamente proporzionata alla estrema gravità dei fatti. Anche su questo punto il giudizio predittivo è stato formulato a partire da solide massime tratte dall'esperienza giudiziaria, applicate alla stregua di criteri di inferenza logica correttamente applicati. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. M43.ei cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co