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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 01262/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19229/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 593/2020 depositata il 06/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.nel novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA] stipularono un preliminare di divisione del patrimonio ereditario del padre [OSCURATO:PERSONA] nel quale fu inserita una clausola, facente riferimento all’allegato D) dello stesso preliminare, con cui, in sede di definitivo, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a manlevare [OSCURATO:PERSONA] dalle pretese che la moglie del de cuius avrebbe potuto avanzare in ragione dell’eventuale accoglimento di domande sul patrimonio relitto proposte davanti al Tribunale di Milano contro le stesse parti del preliminare e contro altri loro fratelli in una causa successoria.

Il definitivo veniva stipulato l’11 giugno 2002. [OSCURATO:PERSONA] chiese successivamente a [OSCURATO:PERSONA] di tenerlo indenne dalla pretesa della moglie del de cuius di ottenere la somma di 326.931,61 euro riconosciutale dal Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] rifiutò, adducendo che il definitivo non conteneva alcuna clausola di manleva in coerenza con il fatto che le parti si erano date reciprocamente atto di non avere alcunché da pretendere l’una d’altra. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo che fu opposto da [OSCURATO:PERSONA] e che fu revocato in accoglimento delle eccezioni dell’opponente per cui nel definitivo non vi era alcuna clausola di manleva, nessun rilievo poteva essere annesso all’atto di manleva prodotto da [OSCURATO:PERSONA] come atto che sarebbe stato stipulato contestualmente al definitivo e sarebbe stato allegato al definitivo, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta a quell’atto e [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la verificazione di tale sottoscrizione,nè la moglie del de cuius aveva escusso il debitore [OSCURATO:PERSONA] cosicché l’ipotetica garanzia non sarebbe stata comunque ancora operativa.

La Corte di Appello di Firenze con la sentenza 593 del 2019 ha confermato la sentenza del Tribunale.

In particolare, la Corte di Appello ha dato conto del motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la “errata valutazione del documento 3 allegato al rogito di divisione e l’errata ricostruzione dei fatti in merito all’obbligo di manleva”, asserendo che “la dichiarazione di manleva di cui al documento 3 è datata e sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] differentemente da come pronunciato dal Giudice di prime cure e la dichiarazione allegato D) del preliminare era effettivamente non sottoscritta ma tuttavia siglata a margine dalle parti come ogni altro allegato al preliminare e riprodotta datata e sottoscritta in sede di rogito notarile”.

La Corte di Appello ha ribadito le affermazioni del Tribunale osservando che nel definitivo non era stata riprodotta la dichiarazione di manleva allegata al preliminare e che la sottoscrizione della dichiarazione che l’appellante aveva prodotto come “scrittura contestuale al rogito” era stata disconosciuta senza che al disconoscimento avesse fatto seguito l’istanza di verificazione.

La Corte di Appello ha ribadito anche l’ulteriore affermazione del Tribunale per cui la clausola di manleva, anche ove fosse stata effettivamente pattuita, non sarebbe stata operativa posto che la moglie del de cuius non aveva un titolo esecutivo con cui poter agire contro [OSCURATO:PERSONA] avendo la stessa ottenuto dal Tribunale di Milano solo una sentenza dichiarativa dell’esistenza del credito verso [OSCURATO:PERSONA]; 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi, avversati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello;

3. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.il primo motivo è rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ossia sulla riferibilità del documento 3 al signor [OSCURATO:PERSONA].

Violazione o falsa applicazione degli artt. 214-215-216 c.p.c. al doc.3, riferibile rispettivamente ex art.360,n.5 c.p.c. ed ex art. 360, n.3 c.p.c.”.

Sotto questa rubrica si deduce che i giudici di merito avrebbero per errore ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse disconosciuto la firma apposta per esteso al documento n.3 -documento recante il patto di manleva, posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo- mentre [OSCURATO:PERSONA], per un verso, non aveva negato di aver sottoscritto quel documento ma aveva solo messo in discussione di averlo sottoscritto l’11 giugno 2002, contestualmente al definitivo, per altro verso, aveva invece disconosciuto la firma di un altro documento che aveva contenuto identico al documento 3 e che era stato prodotto da esso ricorrente come allegato 9 della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. deriverebbero, secondo l’impostazione del ricorrente, dal fatto che, per effetto di tale errore, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del documento n. 3;

2. il motivo è inammissibile.

In sostanza il ricorrente sostiene che vi sia stato, da parte dei giudici di appello, untravisamento dell’oggetto del disconoscimento effettuato da [OSCURATO:PERSONA]: i giudici di appello avrebbero per errore riferito il disconoscimento al documento n. 3 mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disconosciuto il documento n.9.

Il motivo, al di là della relativa rubrica, veicola non una doglianza di violazione di legge ma la prospettazione di una svista concernente il contenuto di un atto del processo, segnatamente l’atto recante il disconoscimento, la quale trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.;

3. il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 1322-1299-1273 c.c. in merito di obbligo di manleva, rilevabile ex art. 360 n.3, c.p.c.” per avere la Corte di Appello ritenuto che l’ipotetica garanzia non sarebbe stata comunque operativa, è inammissibile per difetto di interesse (art.100 c.p.c.) per conseguenza dell’inammissibilità del primo motivo: deve ritenersi ormai definitivamente accertato che la garanzia non era stata prestata; non vi è interesse a stabilire se sia corretta o meno l’affermazione della Corte di Appello per cui la garanzia, ove effettivamente prestata, non sarebbe stata operativa;

4. in conclusione il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €9000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19229/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 593/2020 depositata il 06/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.nel novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA] stipularono un preliminare di divisione del patrimonio ereditario del padre [OSCURATO:PERSONA] nel quale fu inserita una clausola, facente riferimento all’allegato D) dello stesso preliminare, con cui, in sede di definitivo, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a manlevare [OSCURATO:PERSONA] dalle pretese che la moglie del de cuius avrebbe potuto avanzare in ragione dell’eventuale accoglimento di domande sul patrimonio relitto proposte davanti al Tribunale di Milano contro le stesse parti del preliminare e contro altri loro fratelli in una causa successoria. Il definitivo veniva stipulato l’11 giugno 2002. [OSCURATO:PERSONA] chiese successivamente a [OSCURATO:PERSONA] di tenerlo indenne dalla pretesa della moglie del de cuius di ottenere la somma di 326.931,61 euro riconosciutale dal Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] rifiutò, adducendo che il definitivo non conteneva alcuna clausola di manleva in coerenza con il fatto che le parti si erano date reciprocamente atto di non avere alcunché da pretendere l’una d’altra. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo che fu opposto da [OSCURATO:PERSONA] e che fu revocato in accoglimento delle eccezioni dell’opponente per cui nel definitivo non vi era alcuna clausola di manleva, nessun rilievo poteva essere annesso all’atto di manleva prodotto da [OSCURATO:PERSONA] come atto che sarebbe stato stipulato contestualmente al definitivo e sarebbe stato allegato al definitivo, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta a quell’atto e [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la verificazione di tale sottoscrizione,nè la moglie del de cuius aveva escusso il debitore [OSCURATO:PERSONA] cosicché l’ipotetica garanzia non sarebbe stata comunque ancora operativa. La Corte di Appello di Firenze con la sentenza 593 del 2019 ha confermato la sentenza del Tribunale. In particolare, la Corte di Appello ha dato conto del motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la “errata valutazione del documento 3 allegato al rogito di divisione e l’errata ricostruzione dei fatti in merito all’obbligo di manleva”, asserendo che “la dichiarazione di manleva di cui al documento 3 è datata e sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] differentemente da come pronunciato dal Giudice di prime cure e la dichiarazione allegato D) del preliminare era effettivamente non sottoscritta ma tuttavia siglata a margine dalle parti come ogni altro allegato al preliminare e riprodotta datata e sottoscritta in sede di rogito notarile”. La Corte di Appello ha ribadito le affermazioni del Tribunale osservando che nel definitivo non era stata riprodotta la dichiarazione di manleva allegata al preliminare e che la sottoscrizione della dichiarazione che l’appellante aveva prodotto come “scrittura contestuale al rogito” era stata disconosciuta senza che al disconoscimento avesse fatto seguito l’istanza di verificazione. La Corte di Appello ha ribadito anche l’ulteriore affermazione del Tribunale per cui la clausola di manleva, anche ove fosse stata effettivamente pattuita, non sarebbe stata operativa posto che la moglie del de cuius non aveva un titolo esecutivo con cui poter agire contro [OSCURATO:PERSONA] avendo la stessa ottenuto dal Tribunale di Milano solo una sentenza dichiarativa dell’esistenza del credito verso [OSCURATO:PERSONA]; 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi, avversati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello; 3. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.il primo motivo è rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ossia sulla riferibilità del documento 3 al signor [OSCURATO:PERSONA]. Violazione o falsa applicazione degli artt. 214-215-216 c.p.c. al doc.3, riferibile rispettivamente ex art.360,n.5 c.p.c. ed ex art. 360, n.3 c.p.c.”. Sotto questa rubrica si deduce che i giudici di merito avrebbero per errore ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse disconosciuto la firma apposta per esteso al documento n.3 -documento recante il patto di manleva, posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo- mentre [OSCURATO:PERSONA], per un verso, non aveva negato di aver sottoscritto quel documento ma aveva solo messo in discussione di averlo sottoscritto l’11 giugno 2002, contestualmente al definitivo, per altro verso, aveva invece disconosciuto la firma di un altro documento che aveva contenuto identico al documento 3 e che era stato prodotto da esso ricorrente come allegato 9 della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. deriverebbero, secondo l’impostazione del ricorrente, dal fatto che, per effetto di tale errore, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del documento n. 3; 2. il motivo è inammissibile. In sostanza il ricorrente sostiene che vi sia stato, da parte dei giudici di appello, untravisamento dell’oggetto del disconoscimento effettuato da [OSCURATO:PERSONA]: i giudici di appello avrebbero per errore riferito il disconoscimento al documento n. 3 mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disconosciuto il documento n.9. Il motivo, al di là della relativa rubrica, veicola non una doglianza di violazione di legge ma la prospettazione di una svista concernente il contenuto di un atto del processo, segnatamente l’atto recante il disconoscimento, la quale trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.; 3. il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 1322-1299-1273 c.c. in merito di obbligo di manleva, rilevabile ex art. 360 n.3, c.p.c.” per avere la Corte di Appello ritenuto che l’ipotetica garanzia non sarebbe stata comunque operativa, è inammissibile per difetto di interesse (art.100 c.p.c.) per conseguenza dell’inammissibilità del primo motivo: deve ritenersi ormai definitivamente accertato che la garanzia non era stata prestata; non vi è interesse a stabilire se sia corretta o meno l’affermazione della Corte di Appello per cui la garanzia, ove effettivamente prestata, non sarebbe stata operativa; 4. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 5. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €9000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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