Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 393/1991
ECLI:IT:COST:1991:393
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 6 novembre 1990 nel procedimento
civile vertente tra Regione Basilicata e [OSCURATO:PERSONA] ed
altri, la Corte di Appello di Potenza ha sollevato, in relazione
all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30
dicembre 1923, n. 3267, nella parte in cui prevede, per l'occupazione
di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento,
la corresponsione di una indennità annua calcolata, in somma fissa,
sul reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, ancorando
l'indennizzo a un valore monetario sempre più lontano dai valori
attuali (nel caso di specie le occupazioni si protraggono dai 18 ai
31 anni), violerebbe l'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione, determinandosi, per la svalutazione monetaria, uno
squilibrio tra le parti e conseguentemente uno svuotamento di
contenuto del diritto di proprietà, non essendo adeguatamente
compensato, in sede di indennizzo, il sacrificio della perdita
concreta, da parte dei proprietari, del godimento degli immobili.
2. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato
che le opere di sistemazione dei bacini montani previste dall'art. 39
del regio decreto-legge n. 3267 del 1923 sono, a spese dello Stato,
effettuate su terreni che rimangono di proprietà privata e, a lavori
ultimati, vengono riconsegnati al proprietario, osserva che
l'interesse di quest'ultimo all'esecuzione delle opere non è minore
di quello pubblico inerente alla funzione sociale della proprietà e
agli scopi perseguiti con la normativa del regio decreto-legge n.
3267 del 1923.
La questione verterebbe fuori di qualsiasi fattispecie
espropriativa e non sarebbe quindi pertinente il richiamo del secondo
e del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, dovendosi
l'indennizzo in questione considerare nel complesso delle utilità
conseguite dal proprietario e dei corrispondenti oneri assunti a
carico della collettività, per cui, a fronte della sua eventuale
perdita di valore, si colloca non solo la progressiva perdita della
redditività e delle possibilità di sfruttamento del terreno, ma
anche il progressivo incremento della spesa (di valore attualizzato)
a carico della collettività e direttamente produttiva per il
proprietario.
Non sembra pertanto censurabile all'Avvocatura la scelta
legislativa che ha portato a individuare nell'indennizzo come
determinato dalla norma censurata il massimo di contributo e di
riparazione che, nell'ambito degli scopi perseguiti con l'occupazione
temporanea dei beni, può essere garantito al proprietario. Conclude
quindi l'Avvocatura chiedendo che la questione venga dichiarata
infondata.
3. - In una memoria presentata nell'imminenza dell'Udienza, la
difesa privata ricorda come i proprietari dei fondi occupati, per
evitare il ricorso da parte dell'Ispettorato forestale ad espropri,
ebbero a cedere in varie epoche, da oltre trent'anni, alle condizioni
imposte dallo stesso Ufficio, i loro terreni adibiti a pascolo e
seminativo, per le finalità di cui agli artt. 33 e segg. del regg.
decreto-legge n. 3267 del 1923. Ribadite le argomentazioni del
giudice a quo, la difesa sottolinea come la mancata rideterminazione
(o rivalutazione) dell'indennità esclude la funzione
riequilibratrice della stessa: il factum principis, vietando sine die
l'utilizzazione dei fondi e obbligando i proprietari a pagare le
imposte e le tasse in vigore e non tenendo conto della rilevante
svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi, determinerebbe,
come già denunciato dal giudice rimettente, squilibrio tra le parti
e quindi svuotamento del diritto di proprietà per la perdita del
godimento degli immobili e per il mancato compenso del sacrificio con
un indennizzo adeguato e non fermo all'epoca d'inizio dei lavori di
sistemazione.
1. - La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 6 novembre
1990 (R.O. n. 291 del 1991), solleva incidente di legittimità
costituzionale, con riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma,
della Costituzione, dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre
1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani), "nella parte in cui prevede la
corresponsione di un'indennità annua in somma fissa per
l'occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e
rimboschimento".
2. - La questione è infondata.
La parziale o totale sospensione di godimento, da parte dei
proprietari, dei terreni da sistemare rientra nella fattispecie
descritta dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione,
configurandosi come limite allo scopo di assicurare la funzione
sociale della proprietà.
Infatti se i terreni dei bacini montani non fossero sottoposti a
opere di sistemazione idraulico-forestale, il loro degrado li
sottrarrebbe come risorsa produttiva sia direttamente ai proprietari
sia indirettamente alla collettività. La coincidenza che viene a
verificarsi tra interesse pubblico e privato è manifesta
nell'intervento dello Stato, che a propria cura e spese si
sostituisce ai proprietari per il compimento di opere che
salvaguardino i loro terreni. Il sacrificio della sospensione
temporanea del godimento è compensato con un indennizzo che si
aggiunge al beneficio realizzato dalle opere sostenute a spese dello
Stato. Tale indennizzo non deve essere rivalutato, attesa la lunga
durata dell'occupazione dei terreni per il compimento delle opere di
sistemazione, che lo allontana dai valori originari, cui era stato
rapportato in somma fissa, del reddito netto all'epoca dell'inizio
dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento, proprio perché alla
progressiva diminuzione di valore dell'indennizzo corrisponde il
vantaggio determinato dalle opere in corso.
Non risultando peraltro compressione o svuotamento del diritto del
proprietario - che conserva integro ed attuale il potere di
disposizione sul bene - così da configurare una fattispecie
espropriativa non traslativa, esclusa peraltro dal carattere della
temporaneità che tale non cessa in virtù della lunga durata, la
questione è manifestamente infondata rispetto all'art. 42, terzo
comma, della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo
comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Potenza con
l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della medesima norma, sollevata dalla stessa Corte in
riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI