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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25628/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifesta illogica, escluso i presupposti la causa di non punibilità in esame, non ravvisando gli estremi della particolare tenuità del fatto in considerazione del fatto che l'imputato non solo si era impossessato più volte del veicolo, ma dopo averlo utilizzato per diversi giorni, l'aveva riportato nel deposito con il dispositivo elettronico, che serviva all'operatore per certificare la propria presenza a bordo del mezzo, che era danneggiato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifesta illogica, escluso i presupposti la causa di non punibilità in esame, non ravvisando gli estremi della particolare tenuità del fatto in considerazione del fatto che l'imputato non solo si era impossessato più volte del veicolo, ma dopo averlo utilizzato per diversi giorni, l'aveva riportato nel deposito con il dispositivo elettronico, che serviva all'operatore per certificare la propria presenza a bordo del mezzo, che era danneggiato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 25628/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris