CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33530/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9550-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2428/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava l'intimazione di pagamento e la prodromica cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2014 per IRPEF e correlate addizionali contestandosi la prescrizione estintiva della pretesa, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difformità dal modello ministeriale, per omessa sottoscrizione, per omessa motivazione dell'atto reclamato, per mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata, per difetto dei presupposti per procedere all'esecuzione in danno del contribuente e per l'infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi ed agli oneri di riscossione; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che l'appello è generico e inidoneo a vincere le argomentazioni poste alla base della sentenza di primo grado in ordine all'assetto codicistico in tema di prove e formazione della prova; l'organo giudicante statuiva, inoltre, che la mancata notifica della cartella di pagamento non è stata superata da alcuna prova di segno contrario. L' Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione. Lt ezkA-kaoutulk. 4,d„(05 Considerato che Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360, numero 4), del codice di procedura civile, l'Agenzia delle Entrate Riscossione denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 del codice di procedura civile, nonché Ric. 2021 n. 09550 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- dell'articolo 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992 in quanto dall'atto di appello dell'Agente di Riscossione, era facilmente evincibile che l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento; con il secondo motivo d'impugnazione l'Ufficio denuncia il vizio di motivazione, quale violazione degli articoli 132 del codice di procedura civile e 36 e 61 del decreto Legislativo numero 546 del 1992, poiché anche laddove si ritenesse che la [OSCURATO:PERSONA] avesse attivamente valutato la notificazione della cartella, la statuizione di nullità del procedimento notificatorio sarebbe, in ogni caso, chiaramente nulla per inesistenza assoluta del benché minimo apparato motivazionale. Per ragioni di ordine logico-giuridico, appare opportuno esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, perché il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo l'esame del primo. Il secondo motivo d'impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione Ric. 2021 n. 09550 sez. MT - ud. 13-10-2022 -3- specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] affermando che «in linea generale, ed in via del tutto preliminare, va rilevato che le doglianze proposte da [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 09550 sez. MT - ud. 13-10-2022 -4- si risolvono nella prospettazione di tesi generali e generiche in ordine all'assetto codicistico in tema di prove e formazione delle prova e che la sentenza impugnata, per converso, propone un tema che afferisce al caso concreto e cioè la positività delle eccezioni di mancata notifica delle cartelle di pagamento, non superata da alcuna prova di segno contrario» - racchiude in poche parole una motivazione che non dà contezza della situazione di fatto e dell'iter logico seguito dall'organo giudicante per disattendere l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. Ed invero, la [OSCURATO:PERSONA] ritenendo inattendibile la contestazione proposta dall'Ufficio relativa alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento non ha esplicitato il quadro probatorio seguito né la disamina giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo. La motivazione circa il merito della lite risulta quindi oscura ed incompleta e non consente di comprendere la ratio decidendi seguita e si colloca, pertanto, al di sotto del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost. Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo. Ritenuto pertanto fondato il secondo motivo di impugnazione e assorbito il primo, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per statuire in merito alle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di impugnazione e, assorbito il primo, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo Ric. 2021 n. 09550 sez. MT - ud. 13-10-2022 -5- grado della Calabria in diversa composi