CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, i5 persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e -di-- che ha concluso chiedendo ii.,.....nuemea udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglinnento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, riduceva la misura delle pene accessorie fallimentari e, nel resto, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 216, comma 1 n. 1, legge fall., perché, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] (dichiarata fallita il 3 febbraio 2012), aveva ceduto, il 28 luglio 2006, l'immobile sito in Lucca, in via Romana 756, al prezzo di soli 100.000 euro alla moglie [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva poi locato alla fallita per il canone mensile di euro 1.000 (somma pari alla rata del mutuo che la Galatà aveva acceso nella medesima circostanza), quando invece lo stesso immobile doveva essere valutato almeno euro 180.000 ed il canone massimo era stimabile, secondo i dati rinvenibili presso l'Agenzia del territorio, in soli euro 560 mensili. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Il teste operante aveva riferito che l'immobile in questione, acquistato dalla società nel 2000, era inserito in bilancio, fra i beni ammortizzabili, al valore di euro 185.924 e che tale valutazione era congrua anche tenendo dei dati relativi ad immobili similari forniti dall'Agenzia del territorio. Del resto, agli atti era stata prodotta una perizia, del 9 aprile 2005 (e, quindi, un anno prima rispetto alla ricordata cessione) a firma dei geom. [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva individuato il valore in 180.000 euro. Parimenti incongruo, questa volta in eccesso, era il canone mensile che la fallita aveva corrisposto alla moglie dell'imputato. Le diverse conclusioni, sulla valutazione dell'immobile, raggiunte dal consulente della difesa arch. [OSCURATO:PERSONA] - che aveva stimato l'immobile euro 104.800 - non potevano essere condivise, considerando che tale stima era stata operata a molti anni di distanza dalla cessione dell'immobile, e che si fondava su un presupposto - la necessità di effettuare dei lavori di ristrutturazione per un importo di circa 30.000 euro - ritenuto inesistente, posto che, invece, il ricordato geom. Colombini aveva giudicato, nel 2005, come "ottimo" lo stato di conservazione dell'immobile. Gli accenni a tale ristrutturazione, del resto, si ritrovavano solo nel contratto di mutuo che non appariva però affatto decisivo al riguardo. Il valore, dell'immobile, pari a 180.000 euro (al 2005/2006) era poi congruente con il prezzo di acquisto, 129.000 euro nel 2000, a cui doveva aggiungersi la successiva, ingente, rivalutazione di mercato avvenuta proprio in quegli anni. L'evidente dannosità della cessione dimostrava la consapevolezza del prevenuto di cagionare una diminuzione del patrimonio della fallita a vantaggio, poi, di un soggetto a lui legato affettivamente. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto. L'accusa si era fondata sulle valutazioni tratte dai dati dell'Agenzia del territorio e sulla perizia di stima del geom. [OSCURATO:PERSONA] che avevano fissato il valore dell'immobile nella somma, indicata in imputazione, di euro 180.000. Stima che, però, aveva trovato smentita nella valutazione del consulente della difesa, arch. [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva individuato il giusto corrispettivo, nel 2006, in euro 104.800, considerando la necessità di importanti lavori di ristrutturazione che, nello stesso contratto di mutuo (concesso per euro 130.000), erano stati quantificati in euro 30.000. Il Tribunale aveva contestato tale ultima stima ma rimaneva il fatto che l'immobile aveva necessità delle migliorie indicate, e che si era pattuito che le medesime dovessero essere interamente a cario dell'acquirente. Si era poi tenuto conto del giudizio del geom. Colombini senza che la pubblica accusa ne avesse richiesto l'escussione quale consulente tecnico e nonostante che la stessa non potesse avere ingresso nel fascicolo processuale come documento, costituendo non un'attestazione di uno stato di fatto ma, appunto, un giudizio di valore. La cessione dell'immobile alla moglie del prevenuto aveva poi favorito la permanenza della società in quei locali che già occupava, così evitando di sostenere le spese di trasloco. La consulenza Montemagni era del tutto attendibile posto che si era fondata sulla necessità di interventi di manutenzione implicitamente previsti nella quantità della somma mutuata. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Non si era valutato affatto se la condotta dell'imputato fosse stata posta in essere nella consapevolezza di creare un pericolo concreto per l'equilibrio economico finanziario della società, rappresentazione necessaria secondo gli ultimi arresti di legittimità.2.3. Con il terzo motivo si era lamentata l'eccessività delle pene accessorie applicata in una misura non adeguatamente motivata. 2.4. Con il quarto motivo si era eccepita la nullità dell'ordinanza del 9 maggio 2018 con la quale si era dato ingresso alla perizia di stima del geom. Colonnbini ritenendola un mero documento e non sottoponendola così al contraddittorio fra le parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Deve, preliminarmente, osservarsi come la "perizia di stima" dell'immobile ceduto dall'imputato, quale amministratore della società fallita, alla moglie ad opera del geom. Colombini non fosse un atto endo-processuale ma si fosse formato - per ragioni diverse - nel corso dell'anno precedente alla cessione dello stesso, nel 2005, e come tale, pertanto, ben potesse essere prodotto agli atti come documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.. Quanto ai giudizi contenuti in tale perizia - sul valore dell'immobile e sullo stato di conservazione dello stesso al 2005 - risulta evidente, dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, come gli stessi non siano risultati decisivi, ma siano stati citati solo come elementi ulteriori di giudizio, rispetto alle altre emergenze acquisite, così da non incorrere nella sanzione della loro inutilizzabilità. Si è infatti autorevolmente affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; più di recente Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829). Che l'immobile non valesse la sola somma di euro 100.000 fissata nell'atto di compravendita era reso, infatti, palese, dalla valutazione dello stesso, nel medesimo bilancio della società, in oltre curo 180.000 (euro 185.924 per la precisione). Una valutazione che, secondo gli operanti della Guardia di finanza, aveva trovato riscontro nei dati per immobili simili rinvenuti presso l'Agenzia del territorio e nella logica considerazione che l'immobile acquistato anni prima, nel 2000, per la somma già superiore al futuro corrispettivo di 250 milioni di lire (equivalente a 129.000 euro), cui doveva aggiungersi la rivalutazione avvenuta proprio in quegli anni. 2. Né poteva accordarsi credito alla versione difensiva, ancorchè supportata dalla consulenza Montemagni, circa l'adeguatezza del prezzo in considerazione della necessità di lavori di ristrutturazione. E ciò per una pluralità di ragioni. Perché: - anche scomputando la somma ritenuta necessaria per tali opere - circa 30.000 - il valore dell'immobile sarebbe rimasto ben superiore a quello di cessione alla moglie dell'imputato (dai 185.00 del valore fissato in bilancio, residuerebbe un corrispettivo di 150.000 euro e non dei 100.000 euro pattuiti); - non appare affatto credibile che il mutuo acceso dalla banca all'acquirente (di 130.000 euro) superi di ben il 30 % il valore reale dell'immobile, con il conseguente rischio del mancato recupero del credito in caso di inadempimento; - non era affatto emerso, dalla consulenza Montemagni (o da altra fonte), effettuata comunque anni dopo dalla cessione dello stesso, che le opere che si assume essere state programmate perché necessarie, fossero state poi state effettivamente realizzate (pur rimanendo l'immobile occupato ed utilizzato dalla società). 3. Così che si conferma, come rilevato dalla Corte territoriale, la presenza di quegli indici di fraudolenza - la cessione a prezzo vile e a favore di uno stretto familiare - che dimostrano come tale condotta configuri un'illecita distrazione di valore dal patrimonio della fallita (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Sono, pertanto, manifestamente infondati il primo (sull'elemento oggettivo del reato), il secondo (sull'elemento soggettivo dello stesso) ed il quarto (sulla produzione ed utilizzazione della perizia Colombini) motivo di ricorso, peraltro inammissibili anche perché interamente versati in fatto e perché riproducono censure già correttamente affrontate dalla Corte territoriale, senza adeguatamente affrontarne l'apparato motivazionale. 4. Il terzo motivo - sulla durata delle pene accessorie - è parimenti inammissibile sia per la sua evidente genericità, sia perché il giudizio della Corte territoriale sul punto, pur avendo fatto riferimento alla misura della pena detentiva principale, era motivato sugli stessi parametri utilizzati per la fissazione della pena principale e quindi sui criteri dell'art. 133 cod. pen., così sottraendosi alle pur generiche censure mosse nel ricorso.5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p