Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:1084
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0617_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (nooka your space)
(causa T‑617/24)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 17, 58, 59, 62)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo [OSCURATO:PERSONA] e denominativo [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 45, 50, 53, 56, 57, 63‑70)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 22, 31)
4.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 41, 43)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
L’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.