CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore avv. M. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Tivoli ha respinto la richiesta, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Tivoli del 21 giugno 2013, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 26 maggio 2015, che aveva subordinato la sospensione condizionale dEl Pagamento di una provvisionale di euro 5.000,00 in favore della persona offesa entro tre mesi dal passaggio in giudicato della stessa sentenza (avvenuto il giorno 25 settembre 2015). 1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che quanto dedotto dal Lucci (rispetto alla propria condizione economica) e l'ammontare della provvisionale, inducevano a ritenere configurabile una condizione di impossibilità di adempiere in capo al condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 165 e 168, n.1, evidenziando che il Lucci non ha adempiuto l'obbligazione a suo carico e non ha depositato alcuna documentazione a conferma della assoluta impossibilità di adempiere, limitandosi a dedurre le difficoltà economiche da lui incontrate nel corso degli anni. Ciò nonostante il Tribunale ha respinto la domanda di revoca, incorrendo nella lamentata violazione di legge, pur in assenza della prova della impossibilità e nonostante il Lucci avesse chiesto espressamente un termine per adempiere. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di mancanza di motivazione poiché, a fronte delle deduzioni assolutamente generiche del condannato, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto motivare in maniera sicuramente più approfondita per ritenere dimostrata la assoluta impossibilità di provvedere all'adempimento sopra richiamato. 3. Il difensore del condannato ha depositato memoria con la quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Invero, nel caso di specie, è pacifico che il Lucci non abbia adempiuto, nemmeno parzialmente, al pagamento della provvisionale di euro 5.000,00 in favore della persona offesa, cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Come notoiè principio affermato da questa Corte che l'assoluta impossibilità di adempiere impedisce la revoca del beneficio, una volta accertata dal giudice dell'esecuzione (Sez. III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3197, Rv 242177). Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non ha però spiegato, in modo congruo, la sussistenza della assoluta impossibilità per il Lucci di provvedere, essendosi limitato ad indicare che quanto dedotto dal condannato induceva a ritenere configurabile una condizione di incolpevole impossibilità di adempiere. Palese appare dunque la violazione di legge e di motivazione non avendo il giudice a quo motivato, in modo adeguato e logico, perché vi sarebbe l'assoluta impossibilità dell'adempimento tenuto anche conto, come dedotto dal ricorrente, del non breve periodo trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, del mancato pagamento almeno parziale e della omessa allegazione da parte del Lucci di concreti elementi a conferma della sopra indicata impossibilità. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla luce dei rilievi sopra svolti. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a