Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:432
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0052_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-52/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora E. Belliard, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, dal signor G. Mignot e dalla signora I. Latournarie, segretari degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard du [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo vietato provvisoriamente ai suoi pescherecci la pesca della riserva di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] in modo da garantire il rispetto dei contingenti ad essa attribuiti per il 1991 ed il 1992 e non avendo perseguito i responsabili delle attività di pesca e delle attività connesse alla pesca effettuate sulla stessa riserva dopo i divieti di pesca emanati dalla Commissione nel 1991 e nel 1992, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 11, n. 2, e 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1988, n. 3483 (GU L 306, pag. 2), in combinato disposto con l' art. 3 e gli allegati del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3926, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1991 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 378, pag. 1), e del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1991, n. 3882, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1992 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 367, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 ottobre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese,
° non avendo vietato provvisoriamente ai suoi pescherecci la pesca della riserva di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "zona di pesca") in modo da garantire il rispetto dei contingenti ad essa attribuiti per il 1991 e il 1992 e
° non avendo perseguito i responsabili delle attività di pesca e delle attività connesse alla pesca effettuate sulla stessa riserva dopo i divieti di pesca emanati dalla Commissione nel 1991 e nel 1992,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 11, n. 2, e 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1988, n. 3483 (GU L 306, pag. 2), in combinato disposto con l' art. 3 e gli allegati del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3926, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1991 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 378, pag. 1), e del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1991, n. 3882, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1992 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 367, pag. 1).
2 Gli artt. 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), consentono al Consiglio di limitare le catture per popolazione, se ciò risulta necessario. Il volume delle catture disponibili è ripartito, sotto forma di contingenti, tra gli Stati membri. Tuttavia, a norma dell' art. 5, n. 1, dello stesso regolamento, questi ultimi possono scambiare la totalità o parte dei contingenti loro assegnati.
3 Ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83, gli Stati membri devono determinare, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei loro contingenti.
4 Il controllo di questo regime di conservazione è disciplinato dal regolamento n. 2241/87. Ai sensi dell' art. 1, n. 1, di detto regolamento, ogni Stato membro deve controllare, nel proprio territorio e nelle proprie acque marittime, i pescherecci e tutte le attività la cui ispezione dovrebbe consentire di verificare il rispetto di tutti i regolamenti riguardanti le misure di conservazione e di controllo.
5 Quando viene accertata un' infrazione, le autorità competenti devono, a norma del n. 2 dello stesso articolo, intentare un' azione penale o amministrativa contro il capitano del peschereccio o qualsiasi altra persona responsabile.
6 A norma dell' art. 9, n. 2, dello stesso regolamento, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi di ciascuna riserva che, soggetti a contingentamento, sono stati sbarcati durante il mese precedente.
7 L' art. 11, n. 1, dello stesso regolamento dispone che tutte le catture di una riserva soggette a contingentamento ed effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro sono conteggiate sul contingente assegnato a detto Stato per la riserva in questione.
8 In conformità al n. 2 della stessa disposizione, gli Stati membri devono stabilire la data in cui si ritiene che le catture di una riserva soggette a contingentamento, effettuate dai loro pescherecci, abbiano esaurito il contingente considerato. A decorrere da tale data, gli Stati membri devono vietare provvisoriamente ai loro pescherecci la pesca di tale riserva, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture della stessa riserva, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data. Tale misura dev' essere notificata senza indugio alla Commissione.
9 A seguito di tale notifica o di propria iniziativa, la Commissione, a norma del n. 3 della stessa disposizione, fissa la data in cui si ritiene che le catture di una riserva abbiano esaurito il contingente dello Stato membro interessato. Secondo il terzo comma di questo stesso paragrafo, a decorrere da tale data i pescherecci dello Stato membro devono cessare di pescare la specie della riserva in questione. Tali pescherecci devono anche cessare di detenere a bordo, di trasbordare, di sbarcare o di far trasbordare o sbarcare catture di pesce di questa riserva sempreché siano state effettuate dopo tale data.
10 Qualora le autorità competenti di uno Stato membro constatino che un peschereccio di detto Stato non ha rispettato le disposizioni relative alle misure di conservazione o di controllo, lo Stato membro può, ai sensi dell' art. 11 ter del suddetto regolamento modificato, sottoporre il peschereccio in questione a misure di controllo supplementari.
11 In base al regolamento n. 170/83, il Consiglio ha emanato i regolamenti n. 3926/90 e n. 3882/91. Tali regolamenti, nel loro art. 3 e nel loro allegato, hanno assegnato alla Repubblica francese contingenti per la riserva di acciughe nella zona di pesca, che ammontavano, sia per il 1991 sia per il 1992, a 3 000 tonnellate.
12 L' art. 5, n. 1, di detti regolamenti vietava la conservazione a bordo o lo sbarco delle catture provenienti da popolazioni per le quali erano stati stabiliti contingenti, qualora le catture fossero effettuate dalle navi di uno Stato membro che disponesse di un contingente non ancora esaurito.
13 Secondo le statistiche fornite alla Commissione dalle autorità francesi, le catture della riserva di acciughe nella zona di pesca effettuate dai pescherecci battenti bandiera francese o dai pescherecci registrati in Francia (in prosieguo: i "pescherecci francesi") nei primi due mesi del 1991 ammontavano a 3 397,2 tonnellate, senza che la Repubblica francese avesse adottato misure di controllo.
14 Di propria iniziativa la Commissione, nell' art. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) 21 maggio 1991, n. 1326, relativo alla sospensione della pesca dell' acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia (GU L 127, pag. 11), ha vietato la pesca di cui trattasi a decorrere dal 24 maggio 1991.
15 Secondo i dati raccolti alla fine del 1991 dalle autorità francesi, il totale delle catture in questione effettuate dai pescherecci francesi prima del divieto emanato dalla Commissione aveva raggiunto 6 020,6 tonnellate, mentre le catture per la parte restante di quell' anno ammontavano a 89 tonnellate in giugno, a 116 tonnellate in luglio, a 62 tonnellate in agosto, a 36 tonnellate in settembre, a 63 tonnellate in ottobre e a quantitativi inferiori in novembre e dicembre, per cui il totale per il 1991 ammontava a 6 402 tonnellate.
16 Per quanto riguarda il 1992, le autorità francesi, con nota 2 aprile 1992, hanno informato la Commissione che le catture di acciughe nella stessa zona di pesca per il periodo dal 1 gennaio al 29 marzo erano ammontate a 3 473 tonnellate.
17 Poiché la Repubblica francese non ha adottato alcuna misura di controllo, la Commissione, nell' art. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) 13 aprile 1992, n. 942, relativo alla sospensione della pesca dell' acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia (GU L 101, pag. 42), ha vietato la pesca di cui trattasi a decorrere dal 16 aprile 1992.
18 I dati definitivi forniti dalle autorità francesi hanno rivelato che le catture controverse avevano raggiunto 5 213,9 tonnellate alla fine del maggio 1992 e 5 559,4 tonnellate alla fine del luglio 1992.
19 Il 3 luglio 1992 la Repubblica francese è riuscita ad ottenere dal Regno di Spagna un trasferimento di 6 000 tonnellate del contingente interessato, portando così il suo contingente annuo a 9 000 tonnellate. Questo trasferimento ha consentito alla Commissione, attraverso il regolamento (CEE) 31 luglio 1992, n. 2265 (GU L 220, pag. 5), di abrogare il regolamento n. 942/92 e, quindi, di riaprire la pesca di cui trattasi.
20 Alla fine del settembre 1992 le catture ammontavano a 8 995,4 tonnellate, mentre hanno raggiunto 12 781 tonnellate alla fine del novembre 1992 e 14 013 tonnellate alla fine di quell' anno. Le autorità francesi non hanno tuttavia adottato alcun provvedimento di chiusura della pesca di cui trattasi durante quell' anno.
21 Pertanto, la Commissione considera che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per vietare la pesca della riserva di acciughe nella zona di pesca nel 1991 e nel 1992 e non avendo perseguito i responsabili delle attività di pesca effettuate sulla stessa riserva dopo i divieti emanati dalla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 11, n. 2, e 1 del regolamento n. 2241/87.
Sul primo addebito
22 A sostegno del primo addebito la Commissione fa valere che l' art. 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87 esige che gli Stati membri prevengano l' esaurimento delle loro quote e adottino i provvedimenti necessari per vietare provvisoriamente qualsiasi attività di pesca prima ancora che il contingente sia esaurito.
23 Per quanto riguarda il 1991, essa considera che la Repubblica francese avrebbe dovuto, al più tardi nel corso del febbraio 1991, procedere a vietare provvisoriamente la pesca ai pescherecci francesi per la riserva di cui trattasi.
24 Per quanto riguarda il 1992, la Repubblica francese avrebbe dovuto adottare, prima della fine di febbraio, misure di controllo al fine di garantire che non fosse superato il suo contingente iniziale. Analogamente, nel momento in cui l' esaurimento del contingente aumentato fosse stato imminente, essa avrebbe dovuto vietare la pesca della specie considerata ai propri pescherecci.
25 Il governo francese non contesta il fatto che le catture di cui trattasi hanno superato i contingenti assegnati alla Repubblica francese e che nessuna misura di controllo, come quella richiesta dall' art. 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, è stata adottata dalle autorità francesi interessate né per il 1991 né per il 1992.
26 Tuttavia, per quanto riguarda il 1991, esso fa valere che la chiusura tardiva della pesca era dovuta alle carenze del sistema statistico all' epoca in vigore.
27 Questo argomento non può essere condiviso.
28 In primo luogo, per quanto riguarda il sistema statistico in vigore nel 1991, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. sentenza 20 marzo 1990, causa C-62/89, Commissione/Francia, Racc. pag. I-925, punto 23), uno Stato membro non può far valere difficoltà pratiche per giustificare la mancata attuazione di misure di controllo appropriate. Al contrario, spetta agli Stati membri, incaricati dell' esecuzione dei regolamenti comunitari nel settore dei prodotti della pesca, superare queste difficoltà adottando le misure appropriate.
29 In secondo luogo, va ricordato che nella sentenza 8 giugno 1993, causa C-52/91, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3069, punto 26), la Corte ha dichiarato che l' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), che è stato abrogato, ma che era formulato allo stesso modo dell' art. 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, obbligava gli Stati membri ad adottare provvedimenti vincolanti per vietare provvisoriamente qualsiasi attività di pesca prima ancora che fossero esauriti i contingenti.
30 Occorre considerare che l' art. 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87 impone agli Stati membri lo stesso obbligo.
31 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica francese, non avendo vietato provvisoriamente la pesca di cui trattasi né nel 1991 né nel 1992, prima dell' esaurimento del contingente assegnatole per questi anni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87.
Sul secondo addebito
32 Per quanto riguarda il secondo addebito, la Commissione sostiene che la continuazione da parte dei pescherecci francesi delle attività di pesca e delle attività connesse riguardanti la riserva di cui trattasi, dopo che i regolamenti n. 1326/91 e n. 942/92 hanno emanato divieti al riguardo, costituisce violazione da parte dei responsabili di questi pescherecci sia del terzo comma dell' art. 11, n. 3, del regolamento n. 2241/87 sia dell' art. 5 dei regolamenti n. 3926/90 e n. 3882/91. A questo proposito, essa fa valere che, ai sensi dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, le autorità francesi avevano l' obbligo di intentare un' azione penale o amministrativa nei confronti dei responsabili di queste infrazioni.
33 Il governo francese non contesta il fatto che le autorità competenti non hanno perseguito i responsabili delle attività interessate dal presente ricorso.
34 A norma dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, qualora le autorità competenti di uno Stato membro constatino l' inosservanza della normativa in materia di conservazione e di controllo della pesca, esse sono tenute ad intentare un' azione penale o amministrativa.
35 Se le autorità competenti di uno Stato membro si astenessero sistematicamente dal perseguire i responsabili di tali infrazioni, sarebbero pregiudicate sia la conservazione e la gestione delle risorse della pesca, sia l' applicazione uniforme della politica comune della pesca.
36 Ne consegue che, a decorrere dalle date fissate dalla Commissione per il divieto della pesca di cui trattasi, la Repubblica francese era tenuta ad intentare un' azione penale o amministrativa nei confronti dei responsabili della prosecuzione delle attività di pesca di cui trattasi e delle attività connesse, come definite dall' art. 11, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 2241/87 e dall' art. 5 dei citati regolamenti n. 3926/90 e n. 3882/91.
37 Tuttavia, per il 1992 il governo francese fa valere che la campagna di pesca dell' acciuga si è svolta in un clima socioeconomico tanto difficile da far temere notevoli disordini tali da generare gravi difficoltà economiche. Le autorità competenti sono state costrette quindi ad astenersi dal perseguire i responsabili di infrazioni.
38 Questo argomento non può essere condiviso. Infatti, il mero timore di difficoltà interne non può giustificare la mancata applicazione del regime di cui trattasi.
39 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica francese, non avendo perseguito i responsabili delle attività di pesca e delle attività connesse alla pesca effettuate sulla riserva di cui trattasi dopo i divieti di pesca emanati dalla Commissione nel 1991 e nel 1992, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 1 del regolamento n. 2241/87.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica francese è rimasta soccombente e dev' essere quindi condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo vietato provvisoriamente ai suoi pescherecci la pesca della riserva di acciughe nella zona [OSCURATO:PERSONA] in modo da garantire il rispetto dei contingenti ad essa attribuiti per il 1991 ed il 1992, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 11, n. 2, e 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca.
2) La Repubblica francese, non avendo perseguito i responsabili delle attività di pesca e delle attività connesse alla pesca effettuate sulla riserva di cui trattasi dopo i divieti di pesca emanati dalla Commissione nel 1991 e nel 1992, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 1 del citato regolamento n. 2241/87.
3) La Repubblica francese è condannata alle spese.