CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, in quanto, pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte ha dato conto dei rilievi formulati nel giudizio rescindente e ha dunque proceduto ad un nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti e le residue aggravanti, giudizio che non doveva necessariamente tradursi nel riconoscimento della prevalenza delle prime e che in concreto è stato formulato attraverso una completa ponderazione di tutti i profili rilevanti, che ha condotto la Corte a ravvisare, non arbitrariamente, la mera equivalenza delle attenuanti, ferma restando la necessità di tener conto dell'esclusione di un'aggravante, ciò che ha dato luogo alla riduzione del complessivo trattamento sanzionatorio; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente