CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26932/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia,in riforma della sentenza in data 10 gennaio 2023 del Tribunale di Spoleto,appellata dal Procuratore generale, ha affermato la penale responsabilitàdell’imputato in relazione al reato di concorso in ricettazione di monili diprovenienza furtiva di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni commesso indata 12 giugno 2017.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione dilegge in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. atteso che la penaleresponsabilità dell’imputato sarebbe basata sul solo indizio che lo stesso èrimasto a bordo dell’auto, nascosto in prossimità del sedile posteriore, ove sultappetino sono stati rinvenuti i monili provento del furto.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandosostanzialmente un vizio di motivazione e non una violazione di legge, non èconsentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca ocon atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito haesplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazionedella responsabilità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI