CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI, N. 73, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 52 [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 33, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende;- controricorrente -avverso la sentenza n. 3539/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLOdi ROMA il 20/05/2024;Numero registro generale 27236/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 14284/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoappello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 22548/2019che - a definizione del giudizio RG n. 74449/2018 promosso daglistessi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] n. 52, inRoma, ed avente ad oggetto l’annullamento del verbale del16.07.2018, la sospensione dell’efficacia esecutiva dei verbali del1.06.2017, 28.12.2017, 23.02.2018, 24.05.2018 e 16.07.2018 el’accertamento e declaratoria della mancata approvazione da partedell’assemblea condominiale delle tabelle millesimali in uso – avevarespinto la domanda degli attori per difetto di interesse,condannandoli al pagamento delle spese di lite.2. La Corte d’Appello rigettava il gravame. In particolare erainfondata la richiesta degli appellanti coeredi Ciuferri di riformadella sentenza gravata e di accertare e dichiarare la nullità deiverbali impugnati stante l’inesistenza di un’apposita deliberaassembleare approvativa di tabelle millesimali e, in ogni caso,quelle utilizzate sarebbero state errate e pregiudizievoli.Secondo la Corte d’Appello tali doglianze erano infondateperché il [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato per oltre un decennio delletabelle millesimali regolarmente approvate senza che inprecedenza vi fossero state contestazioni da parte dei condomini;pertanto, ogni richiesta di modifica delle predette tabelle millesimaliandava avanzata unicamente attraverso il procedimento direvisione delle ex art. 69 disp. att. c.c.Il diritto del condomino di chiedere la revisione delle tabellemillesimali era, infatti, condizionato dall'esistenza di uno o diNumero registro generale 27236/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 14284/2026Data pubblicazione 14/05/2026entrambi i presupposti indicati dall'art. 69 disp. att. c.c. la cuiricorrenza doveva essere dimostrata da chi intendeva modificare letabelle; la modifica era ammissibile solo in relazione ad errorivalore delle singole unità immobiliari ovvero a circostanzesopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sueporzioni, che incidano in modo significativo sull'originariaproporzione dei valori: detto onere probatorio neppure risultavaassolto nella specie dall’attore in primo grado, che si era limitato alamentare (erroneamente)l’inesistenza di tabelle millesimali e laconseguente nullità delle impugnate delibere.Per mera completezza espositiva la Corte d’Appelloaggiungeva che, in dipendenza della suddetta irrilevanza inconcreto del motivo di impugnazione proposto, si profilava unacarenza di interesse del condomino all’impugnazione medesima,secondo principio uniforme della giurisprudenza di merito e dilegittimità, in base al quale la domanda non può essere sorrettadall'astratto interesse alla legalità della gestione comune, bensì daun interesse concreto e rilevante del singolo condominio allacaducazione della delibera, concernente la posizione di vantaggioeffettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, interesse chepresuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di unapprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamentodella propria posizione patrimoniale3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo diricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] n. 52 in Roma ha resistitocon controricorso.Numero registro generale 27236/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 14284/2026Data pubblicazione 14/05/20265. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizionedel giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.6. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente hachiesto la decisione del ricorso.7. È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità dellasentenza per violazione degli articoli 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c., e118, disposizioni attuative c.p.c., in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 4, c.p.c. (c.d. motivazione apparente).Nella fattispecie concreta, la Corte d’Appello capitolina, afronte di dettagliate e circoscritte argomentazioni di fatto da partedegli odierni ricorrenti, ha motivato il rigetto del gravame con laseguente affermazione: «A seguito del riesame degli atti di causa,si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, ilCondominio odierno appellato ha utilizzato per oltre un decenniodelle tabelle millesimali regolarmente approvate senza che inprecedenza vi fossero state contestazioni da parte dei condomini».Tali affermazioni sarebbero palesemente apodittiche einesplicate, ossia non sarebbe dato comprendere le ragioni e,quindi, le basi della loro genesi e l'iter logico seguito dalla Corte perpervenire al risultato enunciato. Tanto più ove si consideri che ilGiudice di secondo grado non poteva porre a base della suadecisione eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio a seguito dellatardiva costituzione della controparte nel giudizio di primo grado.Sarebbe inammissibile, poi, a fini motivazionali, il richiamo perrelationem alla sentenza di primo grado (“La Corte condivideNumero registro generale 27236/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 14284/2026Data pubblicazione 14/05/2026pertanto l’iter logico giuridico seguito dal giudicante di prime curecon motivazione corretta ed immune da censura”) perché non vi èstato alcun esame critico dei motivi di appello ovvero si tratterebbedi un’adesione acritica, quanto incomprensibile, al provvedimentoimpugnato.4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del ricorso per le seguenti ragioni:Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riformadell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazioneè consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomaliamotivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello hasufficientemente motivato rendendo esplicito il percorso logicogiuridico alla base della decisione. Il ricorrente avrebbe dovutocensurare tale decisione e invece si è limitato a sostenere lamancanza di motivazione come motivazione apparente che per leragioni esposte non è dato riscontrare. propone la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civNumero registro generale 27236/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 14284/2026Data pubblicazione 14/05/20265. Parte ricorrente con la richiesta di decisione e con lasuccessiva memoria si è limitata a ribadire le argomentazioni spesea sostegno della fondatezza dei suoi motivi di ricorso. Inparticolare, con la memoria insiste sulla mancanza di motivazionein violazione dell’art. 132 c.p.c.6. Il ricorso è infondato.6.1 Preliminarmente deve richiamarsi la pronuncia delleSezioni Unite secondo cui: nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidentedella sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato laproposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmenteessere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio aisensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.,suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né ladecisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa(cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).7. [OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni di cui alla proposta didefinizione accelerata e il ricorrente non offre argomenti tali daconsentire di modificarle.Secondo il ricorrente la Corte d’Appello si sarebbe limitata adaffermare che il [OSCURATO:PERSONA] appellato ha utilizzato per oltre undecennio delle tabelle millesimali regolarmente approvate senzache in precedenza vi fossero state contestazioni da parte deicondomini.Numero registro generale 27236/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 14284/2026Data pubblicazione 14/05/2026In realtà questa è solo la prima parte della motivazione dellasentenza impugnata e la Corte d’Appello spiega la ratio della suadecisione evidenziando che data l’esistenza di valide tabelle iricorrenti avrebbero dovuto agire ex art. 69 disp. att. c.c.chiedendone la modifica e provando la sussistenza dei presuppostiper la loro revisione ovvero un errore o un'alterazione del rapportotra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.La modifica delle tabelle, infatti, è ammissibile solo in relazionead errori attinenti alla determinazione degli elementi necessari alcalcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero acircostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio odelle sue porzioni, che incidano in modo significativo sull'originariaproporzione dei valori. Peraltro, secondo la Corte d’Appello taleonere probatorio nella specie neppure risultava assolto dall’attorein primo grado, che si era limitato a lamentare (erroneamente)l’inesistenza di tabelle millesimali e la conseguente nullità delleimpugnate delibere.Risulta evidente, pertanto, che la motivazione della sentenzaimpugnata sia quantomeno sufficiente e contenga una chiara edeffettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nelsenso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire ilpercorso logico -giuridico alla base del decisum.Dunque, il ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi della sentenza impugnata che avrebbe dovuto esserecensurata per l’erroneità della decisione sulla esistenza e validitàdelle tabelle, peraltro già accertata in primo grado o per erroneaapplicazione dell’art. 69 disp. att. c.p.c.Non può che ribadirsi quanto detto con la proposta didefinizione accelerata ovvero che dopo la riforma dell’art. 360,Numero registro generale 27236/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 14284/2026Data pubblicazione 14/05/2026comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, ilsindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentitosolo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez.un. 8053/2014).Per le ragioni sopra esposte, nel caso di specie, la graveanomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello hasufficientemente motivato, rendendo chiaro ed esplicito il percorsologico giuridico che ha portato al rigetto dell’appello.8. Il ricorso è rigettato.9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.10. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati– come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒in favore della cassa delle ammende.Numero registro generale 27236/2024Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 14284/2026Data pubblicazione 14/05/202611. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannala parte ricorrente al pagamento in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensidell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento,in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pariad euro 3000,00, nonché al pagamento della somma di euro1500,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco