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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 14418/2024

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resso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- rappresentata dal [OSCURATO:SOCIETA].- in persona della procuratrice speciale, elett.te domic. in Roma, piazza Mazzini 15, presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, piazza Mazzini 15, presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -controricorrente– e contro [OSCURATO:PERSONA], coop., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9.5.14, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva le domande di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità degli ordini d’investimento per l’acquisto dei titoli Lehman e Italease, nonché di quote di fondi Gestielle e condannando le intermediarie banca [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] SGR alla restituzione rispettivamente, la prima, delle somme di euro 809.164,87 per Lehman, e euro 809.307,10 per Italease, e la seconda di euro 429.917,16 per le quote dei fondi, con interessi legali fino al saldo.

Al riguardo, la nullità veniva pronunciata per inosservanza della forma scritta del contratto-quadro, quanto agli investimenti in titoli Lehman e Italease, e del contratto di sottoscrizione, quanto ai fondi, per mancanza della firma dell’intermediario.

Con sentenza del 9.9.19 la Corte d’appello di Bologna, pronunciando sull’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, dal [OSCURATO:PERSONA] coop., e sull’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello principale e dell’incidentale, respingeva tutte le domande proposte dalla Lorenzini, condannando quest’ultima a restituire alle appellanti tutte le somme rispettivamente corrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di capitale, interessi e spese.

Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: la questione della nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della intermediaria era stata ormai definitivamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 898/2018, sicché era da accogliere l’appello relativo sia alle obbligazioni Lehman ed Italease, sia ai fondi Gestielle, i cui acquisti si erano perfezionati con la sottoscrizione dei relativi moduli da parte della investitrice; circa le domande della Lorenzini di risoluzione per inadempimento, con riferimento alle obbligazioni Italease, era emerso il difetto d’interesse dell’attrice per l’avvenuto l’integrale rimborso del capitale alla scadenza dei titoli, oltre al pagamento delle cedole trimestrali; circa le obbligazioni Lehman, acquistate nel febbraio 2006, la negoziazione dei titoli era avvenuta non in contropartita diretta, ma per conto terzi, avendo la [OSCURATO:PERSONA] rivestito il ruolo di semplice tramite tra l’investitore e il negoziatore, recependo l’ordine della cliente ed eseguendolo sul mercato secondario; non era stata provata la violazione dell’art. 21 TUF per difetto d’approvazione dell’acquisto dei titoli da parte dell’attrice, atteso che la banca era stata espressamente autorizzata a tale modalità invirtù della sottoscrizione del contratto - quadro; l’investitore, all’atto della sottoscrizione della clausola di non adeguatezza, aveva dichiarato di aver letto l’informativa sull’inclusione dei titoli in questione nell’elenco dei titoli a basso rischio relativamente al consorzio “[OSCURATO:PERSONA]”; era da escludere l’obbligo di fornire un’adeguata informazione sulla natura speculativa e ad alto rischio di tali obbligazioni, in ragione dell’imprevedibilità ex-antedel default della banca americana verificatosi nel 2008; la banca aveva dimostrato di aver assolto l’obbligo informativo necessario, risultando escluso l’obbligo di fornire ai clienti, nel corso del rapporto, aggiornamenti sulla solidità dei titoli acquistati, per cui non sussisteva alcuna violazione del dovere di informazione adeguata all’investitore, anche sulla base dell’autorizzazione ad eseguire l’acquisto, pur trattandosi di operazione inadeguata per dimensione, ex art. 29 reg.

Consob 1998, come comunicato dalla intermediaria alla cliente; né si poteva ritenere che l’adesione alla clausola “[OSCURATO:PERSONA]” avesse trasformato il contratto di negoziazione in rapporto di consulenza, difettando altresì la prova di un contratto di mandato di gestione patrimoniale, con conseguente insussistenza di un dovere di inviare informazioni successive all’acquisto dei titoli, in quanto l’obbligo informativo si era esaurito con l’esecuzione delle singole compravendite; la banca aveva valutato le informazioni a sua disposizione sulle qualità soggettive della cliente, a lei nota come investitore esperto con grandi disponibilità finanziarie, evidenziando la sola inadeguatezza per dimensione, dato che l’obbligazione Lehman, di per sé, non era certamente da considerare un titolo rischioso per tipologia, ciò sulla base della documentazione esaminata da cui emergeva una profilazione coerente e completa dell’investitore; circa i fondi Gestielle, l’inadempimento della banca per la mancata consegna del prospetto informativo era da escludere in considerazione del fatto che tale obbligo non era previsto con riguardo alle quote dei fondi comuni d’investimento, che non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento; la doglianza relativa ai rating non era applicabile ai fondi speculativi, che sono sprovvisti di rating, mentre il benchmark non era riferibile a tali fondi che si basano su strategie del tutto diverse e non strettamente dipendenti dall’andamento del mercato; l’investitore aveva sottoscritto i moduli d’ordine dichiarando di aver letto il regolamento di ciascun fondo e di essere a conoscenza che si trattava di fondi speculativi (che prevedevano la possibilità di effettuare vendite allo scoperto, e di operare con strumenti derivati con significativo utilizzo della leva finanziaria); in sede di sottoscrizione del contratto-quadro con [OSCURATO:PERSONA] la Lorenzini aveva dichiarato di possedere un’approfondita esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché una propensione al rischio alta, rifiutandosi peraltro di fornire notizie sulla propria situazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati anche da memoria; [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]-già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], coop., non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 23, c.6, e 21 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 28, c. 2, e 29 Reg.

Consob n. 11522/1998, dell’art. 8 delibera Consob n. 11768/98, in relazione all’acquisto “fuori mercato” delle obbligazioni Lehman, nonché degli art. 1321, 1362, 1453, c.c. in relazione all’obbligo della banca d’informare, dopo l’acquisto dei titoli, circa ogni significativa variazione del rischio.

La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel rigettare le sue domande, ha erroneamente ritenuto che la banca fosse esentata dall’obbligo informativo specifico sol perché aveva proceduto alla profilazione della cliente, rilevandone l’elevata propensione al rischio ed esperienza, e aveva effettuato la segnalazione di inadeguatezza per dimensione dell’acquisto dell’obbligazione Lehman.

Né l’obbligo informativo poteva ritenersi adempiuto per essere stata la cliente informata che il titolo era compreso nell’elenco delle obbligazioni a basso rischio di cui al consorzio “Patti chiari”, cui l’intermediaria apparteneva, attesa la genericità di tale informativa.Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello non ha affatto escluso che l’intermediaria appellante fosse tenuta ad osservare gli obblighi informativi specifici, per il solo fatto di aver proceduto alla profilatura della cliente e averle segnalato la non adeguatezza, sotto il profilo dimensionale, dell’investimento.

Vero è, invece, che essa ha accertato in fatto l’adempimento di tali obblighi (si veda la nona pagina della sentenza impugnata, laddove – a proposito degli “argomenti specifici evidenziati dalla difesa del Lorenzini circa la necessità della Banca di rivolgere un’adeguata informazione sulla natura speculativa e ad alto rischio dei titoli Lehman” – si esamina puntualmente la tempistica dell’emersione della insolvenza della banca emittente, si esclude che l’intermediaria potesse disporre, all’epoca dell’esecuzione dell’investimento, di informazioni che destassero allarme sulla solvibilità dell’emittente stessa, considerati anche ilrating positivo dei titoli fino a pochi giorni prima del defaultLehman, e solo a mero titolo di conferma si aggiunge la considerazione dell’inclusione dei titoli stessi nell’elenco dei titoli a basso rischio del consorzio “Patti chiari”).

Tale accertamento viene censurato nel ricorso con critiche di merito, che presuppongono un riesame degli atti non consentito in sede di legittimità.

Quanto poi, alla violazione del preteso obbligo contrattuale di informazione successiva, che risulterebbe “sia dall’ordine che dall’attestato di eseguito” (in relazione, sembra di capire, allaclausola “[OSCURATO:PERSONA]”), si tratta di obbligo non accertato dalla cda e che presuppone accertamenti di fatto non eseguibili in sede di legittimità.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 30 e 55 Reg.

Consob 11522/98, e degli artt. 1326, 1352, 1362 c.c., in relazione alla ritenuta conclusione per iscritto dei contratti d’investimento nei fondi comuni, per aver la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].), escluso la nullità dei tre contratti relativi ai fondi comuni d’investimento applicando l’orientamento di cui pronuncia delle Sezioni Unite n. 898/2018.

La ricorrente, premesso che, ai sensi delle norme invocate, per l’investimento in fondi comuni era necessaria la forma scritta, nega altresì che nella specie sia applicabile il principio, enunciato da Cass.

S.U. 898/2018, della sufficienza della sottoscrizione del solo investitore, in quanto la SGR, per contratto, si riservava espressamente la facoltà di non accettare le domande di sottoscrizione ed era previsto che la sottoscrizione delle quote di fondo avesse efficacia soltanto a seguito della conferma scritta della SGR al sottoscrittore, nella specie mancante.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha statuito che «i contratti di sottoscrizione delle quote dei fondi Gestielle si erano perfezionati con l’adesione da parte della Lorenzini a ciascuno dei rispettivi regolamenti, avvenuta con la sottoscrizione degli appositi moduli (…).

In considerazione dell’orientamento espresso dalla S.C. ormai universalmente recepito, che si intende qui interamente richiamato, in base al quale il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e una copia sia consegnata al cliente e da lui sottoscritta, deve ritenersi che le lettere di conferma inviate da [OSCURATO:PERSONA] SGR alla signora Lorenzini abbiano avuto la funzione di confermare e riepilogare l’investimento senza poter essere considerate alla stregua di un’accettazione, peraltro non necessaria».

Questa interpretazione degli atti negoziali da parte della Corte d’appello costituisce accertamento di fatto, che avrebbe dovuto essere contestato mediante l’articolazione di idonee censure di violazione delle regole ermeneutiche dei contratti, oppure di omesso esame di fatti decisivi ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: articolazione che però manca del tutto, limitandosi la ricorrente al mero richiamo dell’art. 1362 c.c. nella rubrica del motivo di ricorso.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 28, c. 2, e 29 reg.

Consob 11522/98 in relazione all’acquisto dei fondi comuni e alla violazione dei corrispondenti obblighi informativi da parte della intermediaria.

La sentenza di appello viene censurata anzitutto perché, negando che i fondi comuni siano assistiti da un rating, avrebbe assunto una inesatta nozione di “notorio”, vero essendo, al contrario, che ogni fondo di investimento è assistito da uno specifico rating.

In definitiva la sentenza impugnata avrebbe escluso la violazione degli obblighi in questione senza chiarire quali informazioni in concreto siamo state fornite alla cliente dall’intermediaria e soprattutto senza che quest’ultima avesse fornito alcuna informazione sul rating e sull’effettivo grado di rischio degli investimenti, nonché avesse omesso l’avvertenza di inadeguatezza “per oggetto” in relazione alla natura speculativa degli investimenti.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto è inammissibile, per difetto di attinenza alla ratio decidendi, la censura di violazione della nozione giuridica di notorio, atteso che la Corte d’appello, nel negare l’esistenza di ratingper i fondi in questione, in quanto fondi speculativi, non ha fatto alcun riferimento alla nozione di notorio.

Per il resto, la censura si sostanzia in una critica degli accertamenti in fatto operati dalla Corte d’appello, la quale ha invece accertato che l’intermediaria aveva trasmesso alla cliente le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’investimento, di carattere dichiaratamente speculativo e tuttavia adeguato al profilo della cliente, caratterizzato da una elevata propensione al rischio, oltre che da una dichiarata esperienza approfondita in materia di investimenti in strumenti finanziari.Il ricorso va in conclusione rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- rappresentata dal [OSCURATO:SOCIETA].- in persona della procuratrice speciale, elett.te domic. in Roma, piazza Mazzini 15, presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, piazza Mazzini 15, presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -controricorrente– e contro [OSCURATO:PERSONA], coop., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9.5.14, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva le domande di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità degli ordini d’investimento per l’acquisto dei titoli Lehman e Italease, nonché di quote di fondi Gestielle e condannando le intermediarie banca [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] SGR alla restituzione rispettivamente, la prima, delle somme di euro 809.164,87 per Lehman, e euro 809.307,10 per Italease, e la seconda di euro 429.917,16 per le quote dei fondi, con interessi legali fino al saldo. Al riguardo, la nullità veniva pronunciata per inosservanza della forma scritta del contratto-quadro, quanto agli investimenti in titoli Lehman e Italease, e del contratto di sottoscrizione, quanto ai fondi, per mancanza della firma dell’intermediario. Con sentenza del 9.9.19 la Corte d’appello di Bologna, pronunciando sull’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, dal [OSCURATO:PERSONA] coop., e sull’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello principale e dell’incidentale, respingeva tutte le domande proposte dalla Lorenzini, condannando quest’ultima a restituire alle appellanti tutte le somme rispettivamente corrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di capitale, interessi e spese. Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: la questione della nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della intermediaria era stata ormai definitivamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 898/2018, sicché era da accogliere l’appello relativo sia alle obbligazioni Lehman ed Italease, sia ai fondi Gestielle, i cui acquisti si erano perfezionati con la sottoscrizione dei relativi moduli da parte della investitrice; circa le domande della Lorenzini di risoluzione per inadempimento, con riferimento alle obbligazioni Italease, era emerso il difetto d’interesse dell’attrice per l’avvenuto l’integrale rimborso del capitale alla scadenza dei titoli, oltre al pagamento delle cedole trimestrali; circa le obbligazioni Lehman, acquistate nel febbraio 2006, la negoziazione dei titoli era avvenuta non in contropartita diretta, ma per conto terzi, avendo la [OSCURATO:PERSONA] rivestito il ruolo di semplice tramite tra l’investitore e il negoziatore, recependo l’ordine della cliente ed eseguendolo sul mercato secondario; non era stata provata la violazione dell’art. 21 TUF per difetto d’approvazione dell’acquisto dei titoli da parte dell’attrice, atteso che la banca era stata espressamente autorizzata a tale modalità invirtù della sottoscrizione del contratto - quadro; l’investitore, all’atto della sottoscrizione della clausola di non adeguatezza, aveva dichiarato di aver letto l’informativa sull’inclusione dei titoli in questione nell’elenco dei titoli a basso rischio relativamente al consorzio “[OSCURATO:PERSONA]”; era da escludere l’obbligo di fornire un’adeguata informazione sulla natura speculativa e ad alto rischio di tali obbligazioni, in ragione dell’imprevedibilità ex-antedel default della banca americana verificatosi nel 2008; la banca aveva dimostrato di aver assolto l’obbligo informativo necessario, risultando escluso l’obbligo di fornire ai clienti, nel corso del rapporto, aggiornamenti sulla solidità dei titoli acquistati, per cui non sussisteva alcuna violazione del dovere di informazione adeguata all’investitore, anche sulla base dell’autorizzazione ad eseguire l’acquisto, pur trattandosi di operazione inadeguata per dimensione, ex art. 29 reg. Consob 1998, come comunicato dalla intermediaria alla cliente; né si poteva ritenere che l’adesione alla clausola “[OSCURATO:PERSONA]” avesse trasformato il contratto di negoziazione in rapporto di consulenza, difettando altresì la prova di un contratto di mandato di gestione patrimoniale, con conseguente insussistenza di un dovere di inviare informazioni successive all’acquisto dei titoli, in quanto l’obbligo informativo si era esaurito con l’esecuzione delle singole compravendite; la banca aveva valutato le informazioni a sua disposizione sulle qualità soggettive della cliente, a lei nota come investitore esperto con grandi disponibilità finanziarie, evidenziando la sola inadeguatezza per dimensione, dato che l’obbligazione Lehman, di per sé, non era certamente da considerare un titolo rischioso per tipologia, ciò sulla base della documentazione esaminata da cui emergeva una profilazione coerente e completa dell’investitore; circa i fondi Gestielle, l’inadempimento della banca per la mancata consegna del prospetto informativo era da escludere in considerazione del fatto che tale obbligo non era previsto con riguardo alle quote dei fondi comuni d’investimento, che non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento; la doglianza relativa ai rating non era applicabile ai fondi speculativi, che sono sprovvisti di rating, mentre il benchmark non era riferibile a tali fondi che si basano su strategie del tutto diverse e non strettamente dipendenti dall’andamento del mercato; l’investitore aveva sottoscritto i moduli d’ordine dichiarando di aver letto il regolamento di ciascun fondo e di essere a conoscenza che si trattava di fondi speculativi (che prevedevano la possibilità di effettuare vendite allo scoperto, e di operare con strumenti derivati con significativo utilizzo della leva finanziaria); in sede di sottoscrizione del contratto-quadro con [OSCURATO:PERSONA] la Lorenzini aveva dichiarato di possedere un’approfondita esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché una propensione al rischio alta, rifiutandosi peraltro di fornire notizie sulla propria situazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati anche da memoria; [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]-già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], coop., non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 23, c.6, e 21 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 28, c. 2, e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, dell’art. 8 delibera Consob n. 11768/98, in relazione all’acquisto “fuori mercato” delle obbligazioni Lehman, nonché degli art. 1321, 1362, 1453, c.c. in relazione all’obbligo della banca d’informare, dopo l’acquisto dei titoli, circa ogni significativa variazione del rischio. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel rigettare le sue domande, ha erroneamente ritenuto che la banca fosse esentata dall’obbligo informativo specifico sol perché aveva proceduto alla profilazione della cliente, rilevandone l’elevata propensione al rischio ed esperienza, e aveva effettuato la segnalazione di inadeguatezza per dimensione dell’acquisto dell’obbligazione Lehman. Né l’obbligo informativo poteva ritenersi adempiuto per essere stata la cliente informata che il titolo era compreso nell’elenco delle obbligazioni a basso rischio di cui al consorzio “Patti chiari”, cui l’intermediaria apparteneva, attesa la genericità di tale informativa.Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello non ha affatto escluso che l’intermediaria appellante fosse tenuta ad osservare gli obblighi informativi specifici, per il solo fatto di aver proceduto alla profilatura della cliente e averle segnalato la non adeguatezza, sotto il profilo dimensionale, dell’investimento. Vero è, invece, che essa ha accertato in fatto l’adempimento di tali obblighi (si veda la nona pagina della sentenza impugnata, laddove – a proposito degli “argomenti specifici evidenziati dalla difesa del Lorenzini circa la necessità della Banca di rivolgere un’adeguata informazione sulla natura speculativa e ad alto rischio dei titoli Lehman” – si esamina puntualmente la tempistica dell’emersione della insolvenza della banca emittente, si esclude che l’intermediaria potesse disporre, all’epoca dell’esecuzione dell’investimento, di informazioni che destassero allarme sulla solvibilità dell’emittente stessa, considerati anche ilrating positivo dei titoli fino a pochi giorni prima del defaultLehman, e solo a mero titolo di conferma si aggiunge la considerazione dell’inclusione dei titoli stessi nell’elenco dei titoli a basso rischio del consorzio “Patti chiari”). Tale accertamento viene censurato nel ricorso con critiche di merito, che presuppongono un riesame degli atti non consentito in sede di legittimità. Quanto poi, alla violazione del preteso obbligo contrattuale di informazione successiva, che risulterebbe “sia dall’ordine che dall’attestato di eseguito” (in relazione, sembra di capire, allaclausola “[OSCURATO:PERSONA]”), si tratta di obbligo non accertato dalla cda e che presuppone accertamenti di fatto non eseguibili in sede di legittimità. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 30 e 55 Reg. Consob 11522/98, e degli artt. 1326, 1352, 1362 c.c., in relazione alla ritenuta conclusione per iscritto dei contratti d’investimento nei fondi comuni, per aver la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].), escluso la nullità dei tre contratti relativi ai fondi comuni d’investimento applicando l’orientamento di cui pronuncia delle Sezioni Unite n. 898/2018. La ricorrente, premesso che, ai sensi delle norme invocate, per l’investimento in fondi comuni era necessaria la forma scritta, nega altresì che nella specie sia applicabile il principio, enunciato da Cass. S.U. 898/2018, della sufficienza della sottoscrizione del solo investitore, in quanto la SGR, per contratto, si riservava espressamente la facoltà di non accettare le domande di sottoscrizione ed era previsto che la sottoscrizione delle quote di fondo avesse efficacia soltanto a seguito della conferma scritta della SGR al sottoscrittore, nella specie mancante. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha statuito che «i contratti di sottoscrizione delle quote dei fondi Gestielle si erano perfezionati con l’adesione da parte della Lorenzini a ciascuno dei rispettivi regolamenti, avvenuta con la sottoscrizione degli appositi moduli (…). In considerazione dell’orientamento espresso dalla S.C. ormai universalmente recepito, che si intende qui interamente richiamato, in base al quale il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e una copia sia consegnata al cliente e da lui sottoscritta, deve ritenersi che le lettere di conferma inviate da [OSCURATO:PERSONA] SGR alla signora Lorenzini abbiano avuto la funzione di confermare e riepilogare l’investimento senza poter essere considerate alla stregua di un’accettazione, peraltro non necessaria». Questa interpretazione degli atti negoziali da parte della Corte d’appello costituisce accertamento di fatto, che avrebbe dovuto essere contestato mediante l’articolazione di idonee censure di violazione delle regole ermeneutiche dei contratti, oppure di omesso esame di fatti decisivi ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: articolazione che però manca del tutto, limitandosi la ricorrente al mero richiamo dell’art. 1362 c.c. nella rubrica del motivo di ricorso. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 28, c. 2, e 29 reg. Consob 11522/98 in relazione all’acquisto dei fondi comuni e alla violazione dei corrispondenti obblighi informativi da parte della intermediaria. La sentenza di appello viene censurata anzitutto perché, negando che i fondi comuni siano assistiti da un rating, avrebbe assunto una inesatta nozione di “notorio”, vero essendo, al contrario, che ogni fondo di investimento è assistito da uno specifico rating. In definitiva la sentenza impugnata avrebbe escluso la violazione degli obblighi in questione senza chiarire quali informazioni in concreto siamo state fornite alla cliente dall’intermediaria e soprattutto senza che quest’ultima avesse fornito alcuna informazione sul rating e sull’effettivo grado di rischio degli investimenti, nonché avesse omesso l’avvertenza di inadeguatezza “per oggetto” in relazione alla natura speculativa degli investimenti. Il motivo è inammissibile. Anzitutto è inammissibile, per difetto di attinenza alla ratio decidendi, la censura di violazione della nozione giuridica di notorio, atteso che la Corte d’appello, nel negare l’esistenza di ratingper i fondi in questione, in quanto fondi speculativi, non ha fatto alcun riferimento alla nozione di notorio. Per il resto, la censura si sostanzia in una critica degli accertamenti in fatto operati dalla Corte d’appello, la quale ha invece accertato che l’intermediaria aveva trasmesso alla cliente le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’investimento, di carattere dichiaratamente speculativo e tuttavia adeguato al profilo della cliente, caratterizzato da una elevata propensione al rischio, oltre che da una dichiarata esperienza approfondita in materia di investimenti in strumenti finanziari.Il ricorso va in conclusione rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
Sentenza Cassazione n. 14418/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris