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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39168/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1969; avverso la sentenza n. 4502/21 della Corte di appello di Napoli del 21 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del fpro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza pronunziata in data 21 maggio 2021 - in parziale riforma della precedente decisione con la quale, in data 15 dicembre 2017, il Tribunale di Napoli, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui contestati e consistenti: quanto al reato di cui al capo L) della rubrica a lui contestata nell'avvenuta violazione dell'art. 416 cod. pen., per essersi associato ad altee persone per la commissione di reati fiscali, anche a carattere trans-nazionale; quanto al reato di cui al capo A16) per avere, nella qualità di intermediario fiscale incaricato della tenuta della contabilità della [OSCURATO:PERSONA], indicato nella dichiarazione fiscale di questa relativa all'anno di imposta 2009 elementi passivi di reddito fittizi documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti; e quanto al capo A18) per avere, nella medesima qualità di cui sopra, indicato nella dichiarazione fiscale di questa relativa all'anno di imposta 2010 elementi passivi di reddito fittizi documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti; e lo aveva, pertanto, condannato, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, alla pena, sospesa, di anni 2 di reclusione - dichiarato la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A16) ed ha rideterminato la pena inflitta a carico del Neri in anni 1 e mesi 8 di reclusione, salvo il resto.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, avendo affidato le proprie doglianze a due motivi di ricorso.

Il primo ha ad oggetto l'affermazione della penale responsabilità del Neri quanto al reato di associazione per delinquere e, in particolare, la motivazione con la quale si è giunti a tale affermazione.

Il secondo motivo riguarda la affermazione della penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato fine a lui attribuito, che, ad avviso della difesa di questo, sarebbe stato ascritto al Neri senza che siano emersi elementi atti a suffragare, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la partecipazione del ricorrente al meccanismo fraudolento che ha consentito al legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi di documentazione fiscale fittizia. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.

Ritiene il Collegio che le ragioni della inammissibilità, per la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione ora proposti dalla difesa del ricorrente, del presente ricorso possano essere meglio chiarita laddove si parta dall'esame del secondo motivo di ricorso, cioè quello con il quale la predetta difesa ha censurato la sentenza impugnata, deducendone il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, nella parte in cui è stata ribadita la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, a lui contestato sub A18) del capo di imputazione.

Lamenta il ricorrente che la motivazione della sentenza di appello non contenga alcun riferimento al contributo materiale che l'imputato avrebbe fornito alla perpetrazione del reato, non potendo questo essere rinvenuto nel mero fatto di avere materialmente spedito le dichiarazioni fiscali relative alla attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nazionale.

Si tratta di doglianza priva di pregio.

Deve al riguardo ricordarsi che, laddove la sentenza emessa in sede di gravame sia, nella sostanza, conforme alla sentenza emessa dal giudice di prima istanza in quanto in essa le censure proposte dall'appellante sono state esaminate con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed attraverso frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, di tal che i due provvedimenti concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (come, infatti, si è verificato nella presente occasione in quanto, pur trattandosi di sentenza emessa in riforma di quella di primo grado, quella della Corte di appello di Napoli, avendo riformato la sentenza del Tribunale solo in relazione alla avvenuta estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati, sicuramente può dirsi, nella sostanza, confermativa di quella di primo grado), i due provvedimenti, sotto il profilo delle loro motivazioni, si fondono in un unico corpus, integrandosi a vicenda attraverso un processo di mutua relazione argomentativa (in tale senso, si vedano, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 6 settembre 2019, n. 37295; idem Sezione III penale, 4 novembre 2013, n. 44418).

Fatta questa premessa non può non osservarsi come le doglianze che sono state formulate dalla difesa dell'imputato in grado di appello sono sostanzialmente ripetitive di questioni già esaminate dal giudice di primo grado e da questo esaurientemente definite con argomenti considerati idonei a fondare il giudizio di responsabilità del Neri in relazione alla predetta imputazione.

Si ritiene, a questo punto, onde meglio risolvere il quesito giuridico sollevato dalla parte ricorrente in reazione alla confermata affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto alla violazione dell'art. 2 della legge n. 74 del 2000, ricordare, a dimostrazione della adeguatezza motivazionale della sentenza impugnata e della insussistenza della dedotta violazione di legge, che il giudice del gravame può anche limitarsi - nel motivare il rigetto del motivo di appello che di fatto si riduca alla riproposizione di una lagnanza che già aveva formato oggetto della sentenza di primo grado e che era stata esaurientemente disattesa in tale sede - a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado; analogo procedimento è giustificato laddove le doglianze costituenti l'oggetto del gravame consistano in critiche generiche, superflue o palesemente infondate (Corte di cassazione Sezione VI penale, 7 febbraio 2020, n. 5224), non essendo, in ogni caso, dovere del giudice del gravame quello di procedere ex novo ad una approfondita analisi di tutte le deduzioni formulate in sede di ricorso in appello, essendo adeguatamente motivato il rigetto della impugnazione, laddove egli spieghi le ragioni della sua decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattese, sebbene non espressamente confutate, le deduzioni difensive che si pongano in relazione di incompatibilità logica con la decisione presa (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 settembre 2021, n. 34532).

Nel caso in esame la Corte partenopea, richiamando la sentenza di primo grado, ha ribadito le ragioni per le quali il Neri è stato dichiarato responsabile del reato di frode fiscale a lui ascritto, avendo, altresì, precisato come lo stesso, esperto professionista nel ramo fiscale tanto da essere incontestatamente indicato come il soggetto incaricato della tenuta della contabilità della [OSCURATO:PERSONA], fosse ben consapevole della fittizietà delle operazioni commerciali poste in essere dalla predetta società - significativamente priva di qualunque struttura aziendale, persino di un'autonoma sede, sul territorio dello Stato - ed inserito in maniera approfondita nelle dinamiche operative di quella tanto da avere indicato l'esistenza di un ingente credito fiscale nella dichiarazione da lui redatta pur in assenza di documenti fiscali giustificativi e tanto da avere personalmente gestito, per conto della citata società, in un'operazione di cessione di un assai rilevante credito, da essa vantato nei confronti di un soggetto terzo, in favore di altre imprese coinvolte nella complessa attività volta alla frode fiscale, retrocedendo poi a queste, quale evidente contropartita per il loro solo apparente intervento nella complessiva transazione, il compenso ricevuto, senza che vi fosse una dichiarata ragione sottostante a tale ulteriore transito di danaro.

La piena legittimità della affermazione della penale responsabilità del Neri in ordine al reato fine (o meglio ai reati fine, posto che la indennità penale del Neri quanto al reato di cui al punto A16 del capo di imputazione deriva solamente dal fatto che tale reato è stato dichiarato prescritto) ora in questione consente ora di procedere all'esame, risultando anch'esso conducente alla affermazione della manifesta infondatezza della doglianza, del primo motivo di censura formulato dalla difesa del prevenuto in ordine alla sentenza della Corte di Napoli.

Con questo, infatti, è censurata la predetta sentenza in relazione alla rilevata responsabilità dell'imputato anche quanto al reato di associazione per delinquere a lui contestato, unitamente ad altre persone, sub L) della rubrica complessivamente elevata.

Anche in questo caso la doglianza non coglie nel segno.

Invero, richiamati, anche con riferimento alle questioni ora sollevate dal ricorrente, i rilievi già in precedenza formulati in ordine alla adeguatezza della adozione della motivazione per relationem, si osserva, che, con riferimento alla partecipazione del Neri alla associazione per delinquere di cui al predetto punto L) del capo di imputazione, sodalizio criminoso in relazione alla cui astratta esistenza neppure la difesa dell'attuale ricorrente ha sollevato della contestazioni, i giudici del merito non hanno fatto altro che applicare i criteri di giudizio che in diverse, ma non per questo non pertinenti, occasioni questa Corte ha ritenuto pienamente convincenti dm- Infatti, è stato affermato, cosgqui si intende ulteriormente confermare, che l'appartenenza ad un sodalizio criminale di tipo associativo può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro della consorteria e non come persona cui il gruppo li abbia occasionalmente affidati (Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 febbraio 2015, n. 6446; idem Sezione III penale, 25 novembre 2008, n. 43822); nel nostro caso la natura altamente fiduciaria dell'attività svolta dal Neri, con il suo personale interessamento anche in relazione a rapporti economici aventi uno spiccato significato finanziario, sono elementi - adeguatamente evidenziati in sede di merito in termini che appaiono condivisibili e plausibilmente motivati - che depongono in termini di affidabile sicurezza in ordine alla sua indubbia intraneità rispetto al sodalizio criminoso di cui si è trattato.

Il ricorso proposto dalla difesa del Neri deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1969; avverso la sentenza n. 4502/21 della Corte di appello di Napoli del 21 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del fpro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza pronunziata in data 21 maggio 2021 - in parziale riforma della precedente decisione con la quale, in data 15 dicembre 2017, il Tribunale di Napoli, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui contestati e consistenti: quanto al reato di cui al capo L) della rubrica a lui contestata nell'avvenuta violazione dell'art. 416 cod. pen., per essersi associato ad altee persone per la commissione di reati fiscali, anche a carattere trans-nazionale; quanto al reato di cui al capo A16) per avere, nella qualità di intermediario fiscale incaricato della tenuta della contabilità della [OSCURATO:PERSONA], indicato nella dichiarazione fiscale di questa relativa all'anno di imposta 2009 elementi passivi di reddito fittizi documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti; e quanto al capo A18) per avere, nella medesima qualità di cui sopra, indicato nella dichiarazione fiscale di questa relativa all'anno di imposta 2010 elementi passivi di reddito fittizi documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti; e lo aveva, pertanto, condannato, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, alla pena, sospesa, di anni 2 di reclusione - dichiarato la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A16) ed ha rideterminato la pena inflitta a carico del Neri in anni 1 e mesi 8 di reclusione, salvo il resto. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, avendo affidato le proprie doglianze a due motivi di ricorso. Il primo ha ad oggetto l'affermazione della penale responsabilità del Neri quanto al reato di associazione per delinquere e, in particolare, la motivazione con la quale si è giunti a tale affermazione. Il secondo motivo riguarda la affermazione della penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato fine a lui attribuito, che, ad avviso della difesa di questo, sarebbe stato ascritto al Neri senza che siano emersi elementi atti a suffragare, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la partecipazione del ricorrente al meccanismo fraudolento che ha consentito al legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi di documentazione fiscale fittizia. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. Ritiene il Collegio che le ragioni della inammissibilità, per la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione ora proposti dalla difesa del ricorrente, del presente ricorso possano essere meglio chiarita laddove si parta dall'esame del secondo motivo di ricorso, cioè quello con il quale la predetta difesa ha censurato la sentenza impugnata, deducendone il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, nella parte in cui è stata ribadita la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, a lui contestato sub A18) del capo di imputazione. Lamenta il ricorrente che la motivazione della sentenza di appello non contenga alcun riferimento al contributo materiale che l'imputato avrebbe fornito alla perpetrazione del reato, non potendo questo essere rinvenuto nel mero fatto di avere materialmente spedito le dichiarazioni fiscali relative alla attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nazionale. Si tratta di doglianza priva di pregio. Deve al riguardo ricordarsi che, laddove la sentenza emessa in sede di gravame sia, nella sostanza, conforme alla sentenza emessa dal giudice di prima istanza in quanto in essa le censure proposte dall'appellante sono state esaminate con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed attraverso frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, di tal che i due provvedimenti concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (come, infatti, si è verificato nella presente occasione in quanto, pur trattandosi di sentenza emessa in riforma di quella di primo grado, quella della Corte di appello di Napoli, avendo riformato la sentenza del Tribunale solo in relazione alla avvenuta estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati, sicuramente può dirsi, nella sostanza, confermativa di quella di primo grado), i due provvedimenti, sotto il profilo delle loro motivazioni, si fondono in un unico corpus, integrandosi a vicenda attraverso un processo di mutua relazione argomentativa (in tale senso, si vedano, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 6 settembre 2019, n. 37295; idem Sezione III penale, 4 novembre 2013, n. 44418). Fatta questa premessa non può non osservarsi come le doglianze che sono state formulate dalla difesa dell'imputato in grado di appello sono sostanzialmente ripetitive di questioni già esaminate dal giudice di primo grado e da questo esaurientemente definite con argomenti considerati idonei a fondare il giudizio di responsabilità del Neri in relazione alla predetta imputazione. Si ritiene, a questo punto, onde meglio risolvere il quesito giuridico sollevato dalla parte ricorrente in reazione alla confermata affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto alla violazione dell'art. 2 della legge n. 74 del 2000, ricordare, a dimostrazione della adeguatezza motivazionale della sentenza impugnata e della insussistenza della dedotta violazione di legge, che il giudice del gravame può anche limitarsi - nel motivare il rigetto del motivo di appello che di fatto si riduca alla riproposizione di una lagnanza che già aveva formato oggetto della sentenza di primo grado e che era stata esaurientemente disattesa in tale sede - a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado; analogo procedimento è giustificato laddove le doglianze costituenti l'oggetto del gravame consistano in critiche generiche, superflue o palesemente infondate (Corte di cassazione Sezione VI penale, 7 febbraio 2020, n. 5224), non essendo, in ogni caso, dovere del giudice del gravame quello di procedere ex novo ad una approfondita analisi di tutte le deduzioni formulate in sede di ricorso in appello, essendo adeguatamente motivato il rigetto della impugnazione, laddove egli spieghi le ragioni della sua decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattese, sebbene non espressamente confutate, le deduzioni difensive che si pongano in relazione di incompatibilità logica con la decisione presa (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 settembre 2021, n. 34532). Nel caso in esame la Corte partenopea, richiamando la sentenza di primo grado, ha ribadito le ragioni per le quali il Neri è stato dichiarato responsabile del reato di frode fiscale a lui ascritto, avendo, altresì, precisato come lo stesso, esperto professionista nel ramo fiscale tanto da essere incontestatamente indicato come il soggetto incaricato della tenuta della contabilità della [OSCURATO:PERSONA], fosse ben consapevole della fittizietà delle operazioni commerciali poste in essere dalla predetta società - significativamente priva di qualunque struttura aziendale, persino di un'autonoma sede, sul territorio dello Stato - ed inserito in maniera approfondita nelle dinamiche operative di quella tanto da avere indicato l'esistenza di un ingente credito fiscale nella dichiarazione da lui redatta pur in assenza di documenti fiscali giustificativi e tanto da avere personalmente gestito, per conto della citata società, in un'operazione di cessione di un assai rilevante credito, da essa vantato nei confronti di un soggetto terzo, in favore di altre imprese coinvolte nella complessa attività volta alla frode fiscale, retrocedendo poi a queste, quale evidente contropartita per il loro solo apparente intervento nella complessiva transazione, il compenso ricevuto, senza che vi fosse una dichiarata ragione sottostante a tale ulteriore transito di danaro. La piena legittimità della affermazione della penale responsabilità del Neri in ordine al reato fine (o meglio ai reati fine, posto che la indennità penale del Neri quanto al reato di cui al punto A16 del capo di imputazione deriva solamente dal fatto che tale reato è stato dichiarato prescritto) ora in questione consente ora di procedere all'esame, risultando anch'esso conducente alla affermazione della manifesta infondatezza della doglianza, del primo motivo di censura formulato dalla difesa del prevenuto in ordine alla sentenza della Corte di Napoli. Con questo, infatti, è censurata la predetta sentenza in relazione alla rilevata responsabilità dell'imputato anche quanto al reato di associazione per delinquere a lui contestato, unitamente ad altre persone, sub L) della rubrica complessivamente elevata. Anche in questo caso la doglianza non coglie nel segno. Invero, richiamati, anche con riferimento alle questioni ora sollevate dal ricorrente, i rilievi già in precedenza formulati in ordine alla adeguatezza della adozione della motivazione per relationem, si osserva, che, con riferimento alla partecipazione del Neri alla associazione per delinquere di cui al predetto punto L) del capo di imputazione, sodalizio criminoso in relazione alla cui astratta esistenza neppure la difesa dell'attuale ricorrente ha sollevato della contestazioni, i giudici del merito non hanno fatto altro che applicare i criteri di giudizio che in diverse, ma non per questo non pertinenti, occasioni questa Corte ha ritenuto pienamente convincenti dm- Infatti, è stato affermato, cosgqui si intende ulteriormente confermare, che l'appartenenza ad un sodalizio criminale di tipo associativo può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro della consorteria e non come persona cui il gruppo li abbia occasionalmente affidati (Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 febbraio 2015, n. 6446; idem Sezione III penale, 25 novembre 2008, n. 43822); nel nostro caso la natura altamente fiduciaria dell'attività svolta dal Neri, con il suo personale interessamento anche in relazione a rapporti economici aventi uno spiccato significato finanziario, sono elementi - adeguatamente evidenziati in sede di merito in termini che appaiono condivisibili e plausibilmente motivati - che depongono in termini di affidabile sicurezza in ordine alla sua indubbia intraneità rispetto al sodalizio criminoso di cui si è trattato. Il ricorso proposto dalla difesa del Neri deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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