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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34217/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ettore avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, del 19.12.2023, n. 6749 del 2024, con cui si deduce l'errore nell'indicazione dei reati in relazione ai quali lo stesso è stato condannato nell'iniziale esposizione in fatto della pronuncia, è stato proposto personalmente dall'imputato e, pertanto, è inammissibile.

Infatti, l'impugnazione è stata avanzata successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

La disciplina di nuovo conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame.

Le Sezioni Unite con la pronuncia Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

2. Considerato che, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite e nella sua scia interpretativa, perfettamente chiarita in motivazione, le Sezioni semplici della Cassazione hanno precisato espressamente come non possa essere proposto personalmente anche il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., che, a partire dall'entrata in vigore della novella del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr., tra quelle massimate, Sez. 4, n. 31662 del 4/4/2018, P., Rv. 273177; Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, Manfreda, Rv. 276039, che indica anche la necessità della procura speciale).

In ogni caso, la doglianza riguarda una parte della sentenza di mera esposizione, dal singificato non rilevante sulla decisione.

2.1. Rilevato, altresì, che le Sezioni Unite Aiello, nella citata sentenza, hanno anche evidenziato la coerenza costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del 2 rot9 legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato; per questo hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina limitativa in esame.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ettore avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, del 19.12.2023, n. 6749 del 2024, con cui si deduce l'errore nell'indicazione dei reati in relazione ai quali lo stesso è stato condannato nell'iniziale esposizione in fatto della pronuncia, è stato proposto personalmente dall'imputato e, pertanto, è inammissibile. Infatti, l'impugnazione è stata avanzata successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. La disciplina di nuovo conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame. Le Sezioni Unite con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 2. Considerato che, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite e nella sua scia interpretativa, perfettamente chiarita in motivazione, le Sezioni semplici della Cassazione hanno precisato espressamente come non possa essere proposto personalmente anche il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., che, a partire dall'entrata in vigore della novella del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr., tra quelle massimate, Sez. 4, n. 31662 del 4/4/2018, P., Rv. 273177; Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, Manfreda, Rv. 276039, che indica anche la necessità della procura speciale). In ogni caso, la doglianza riguarda una parte della sentenza di mera esposizione, dal singificato non rilevante sulla decisione. 2.1. Rilevato, altresì, che le Sezioni Unite Aiello, nella citata sentenza, hanno anche evidenziato la coerenza costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del 2 rot9 legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato; per questo hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina limitativa in esame. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme