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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 19930/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; S-, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2/10/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 640 cod. pen., commesso ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che in pendenza del termine per la presentazione dell'impugnazione era intervenuta remissione di querela; chiedeva pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art.152 cod. pen., posto che in data 22.01.2024 sono intervenute remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; deve essere ribadito, a tale proposito, che "è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione" (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584) Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 11/04/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; S-, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2/10/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 640 cod. pen., commesso ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che in pendenza del termine per la presentazione dell'impugnazione era intervenuta remissione di querela; chiedeva pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art.152 cod. pen., posto che in data 22.01.2024 sono intervenute remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; deve essere ribadito, a tale proposito, che "è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione" (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584) Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 11/04/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19930/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris