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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 14265/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 63/19 in data 22/06/2022 della Corte di appello di Palermo, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le note difensive di replica in data 05/01/2023 alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22/06/2022, la Corte di appello di Palermo rigettava il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 03/05/2019 che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca avanzata nell'interesse dei sunnominati.

2. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7

I. 1423/1956 per difetto di motivazione, in quanto meramente apparente, in ordine alla ritenuta mancanza di novità delle prove addotte con la domanda di revoca.

Per quanto di interesse, venivano introdotte le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ove veniva chiarito il senso del proprio dattiloscritto a proposito della "messa a posto" dei Cavallotti e le plurime dichiarazioni testimoniali assunte ex art. 391-bis cod. proc. pen. da tutti gli ex dipendenti delle aziende Cavallotti, attestanti di non aver mai ricevuto pagamenti in nero per il lavoro e per gli straordinari prestati, dichiarazioni che venivano poste a fondamento della consulenza contabile del dr. [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso l'accertato divario di oltre otto miliardi di lire tra i valori aggregati delle aziende del gruppo familiare e i probabili costi per il personale.

In relazione all'anteriorità della dichiarazione del Brusca rispetto alla definizione del procedimento di prevenzione, che secondo il decreto impugnato priverebbe la stessa del requisito della novità, si evidenzia come l'omessa allegazione non sarebbe rimproverabile alla difesa, in ragione dell'impossibilità di pretendere in capo ai preposti la conoscenza degli elementi assunti nei processi.

Il decreto impugnato assume che la ritenuta anteriorità dei pizzini consegnati da Ilardo al colonnello Riccio, assertivamente provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e in cui si dava atto delle indicazioni per le gare di appalto poi aggiudicate ai Cavallotti, non viene affatto scalfita a seguito della dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni di Dardo e di quelle riassuntive del colonnello Riccio: detta declaratoria di inutilizzabilità, statuita nella sentenza del 17/12/2004 che annullava la condanna dei ricorrenti per associazione mafiosa, successivamente assolti in sede di rinvio, nega in radice il principale elemento probatorio a supporto del giudizio di pericolosità dei ricorrenti e capace di corroborare le generiche affermazioni dei collaboratori di giustizia sentiti nel procedimento di cognizione: detti pizzini, tutti privi di data e di firma, in assenza della dichiarazione del Riccio che li riconduceva all'Ilardo che a sua volta assumeva la provenienza da Provenzano, sono da considerarsi documenti di provenienza anonima e, pertanto, inutilizzabili.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7

I. 1423/1956 per difetto di motivazione, alla stregua di quella apparente, in ordine alla ritenuta superfluità delle dichiarazioni rese dai settanta dipendenti e della consulenza tecnico-contabile del dr. [OSCURATO:PERSONA].

Il decreto impugnato ha, per un verso, ritenuto difettare del carattere di novità le prove dichiarative introdotte, con consequenziale inammissibilità della consulenza, e peraltro verso ha ritenuto irrilevante il risultato probatorio cui è pervenuta.

Invero, il consulente [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'accertata insussistenza dei maggiori oneri per il pagamento della manodopera (che si assumeva derivassero da fonti illecite in quanto non tracciati), ha ricondotto il disavanzo finale alla diversa cifra di poco più di trecento milioni delle vecchie lire, cifra questa del tutto marginale nell'economia aziendale, in ogni caso ben al di sotto dell'accertato disavanzo di oltre otto miliardi di lire nel solo periodo 1995/1998.

Nessuno dei settanta dipendenti delle aziende ha mai percepito retribuzione in nero, con la conseguenza che i valoro riportati in bilancio alla voce costi del personale erano veri: e se erano veri, non vi sono stati fondi neri e dunque alcun apporto finanziario di natura esogena.

La Corte territoriale, investita del gravame avverso il decreto reiettivo della domanda di revoca della confisca, ha ritenuto come il denunciato vizio di legalità del provvedimento ablativo, in ragione della mancanza di correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisizione dei beni confiscati, non fosse pertinente al procedimento di revoca ex art. 7, trattandosi di questione emersa a seguito dell'evoluzione degli assetti interpretativi, come tale irrilevante.

Ora, siffatta motivazione però è del tutto disarticolata rispetto al tema della domanda di revoca, con la quale si rappresentava il diverso risultato sperequativo, a seguito dell'emersione della prova nuova, costituita dalle dichiarazioni degli ex dipendenti, che laddove dimostrativa della provenienza lecita dei fondi utilizzati per acquisto dei cespiti, incide sul requisito legale della perpetrazione temporale della pericolosità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).

3. Manifestamente infondati sono i due collegati motivi di ricorso.

La Corte territoriale ha chiarito in premessa come la revoca della confisca definitiva di prevenzione implica l'esistenza di una prova nuova che non può limitarsi a rappresentare circostanze favorevoli al deducente, ma deve possedere una forza dimostrativa in grado di destituire di fondamento la ricostruzione fattuale alla base della decisione irrevocabile e di condurre ad una diversa valutazione della vicenda quanto ai profili della pericolosità del proposto, della disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto stesso, del valore sproporzionato della cosa rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, dell'essere il bene confiscato frutto di attività illecite o di reimpiego di profitti illeciti.

Fermo quanto precede, la Corte territoriale ha inteso fa applicazione dei parametri di valutazione dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707, in tema di revocazione della confisca ex art. 27 d.lgs. 159/2011, mutuabile stante l'identità di ratio, anche nella procedura di revoca ex art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, e riconosciuto che "in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore".

Alla stregua di tali parametri di valutazione, la Corte territoriale ha escluso il carattere della novità alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e alla sentenza del Tribunale di Palermo nel processo "Mori-Obinu" che ha ritenuto inattendibili le datazioni delle relazioni di servizio del col.

Riccio, con una motivazione adeguata e lineare che non esclude alcuna delle argomentazioni dei ricorrenti.

Analogamente, il provvedimento impugnato ha ritenuto, con argomenti adeguati e totalmente immuni da vizi logici, il difetto del necessario requisito della novità della prova con riguardo sia alle dichiarazioni rese in data 20/01/2017 dall'ing.

Catalano (non costituenti comunque prova nuova, non risultando l'impossibilità per causa di forza maggiore di tempestiva deduzione della stessa nel procedimento di prevenzione), rilevando che la circostanza riferita dal Catalano (ossia, di non aver ricevuto pressioni per favorire le imprese dei Cavallotti per l'aggiudicazione dei lavori di nnetanizzazione dei Comuni di Agira e di Centuripe) è inidonea a confutare l'assunto dell'illecita manipolazione delle gare d'appalto in questione poiché la condotta di turbativa d'asta ben può realizzarsi senza il coinvolgimento del presidente della commissione aggiudicatrice, che alle dichiarazioni rese, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 (e non già con le forme espressamente previste dal codice di rito per le indagini difensive), da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dei Cavallotti con le mansioni di geometra responsabile del cantiere e dagli ex dipendenti della società facenti capo ai Cavallotti).

Parimenti, con riferimento ai contenuti della consulenza tecnica di parte redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], si è escluso il carattere di novità in presenza, nuovamente, di elementi probatori che ben potevano essere dedotti nel procedimento di prevenzione.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 63/19 in data 22/06/2022 della Corte di appello di Palermo, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le note difensive di replica in data 05/01/2023 alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/06/2022, la Corte di appello di Palermo rigettava il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 03/05/2019 che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca avanzata nell'interesse dei sunnominati. 2. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 I. 1423/1956 per difetto di motivazione, in quanto meramente apparente, in ordine alla ritenuta mancanza di novità delle prove addotte con la domanda di revoca. Per quanto di interesse, venivano introdotte le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ove veniva chiarito il senso del proprio dattiloscritto a proposito della "messa a posto" dei Cavallotti e le plurime dichiarazioni testimoniali assunte ex art. 391-bis cod. proc. pen. da tutti gli ex dipendenti delle aziende Cavallotti, attestanti di non aver mai ricevuto pagamenti in nero per il lavoro e per gli straordinari prestati, dichiarazioni che venivano poste a fondamento della consulenza contabile del dr. [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso l'accertato divario di oltre otto miliardi di lire tra i valori aggregati delle aziende del gruppo familiare e i probabili costi per il personale. In relazione all'anteriorità della dichiarazione del Brusca rispetto alla definizione del procedimento di prevenzione, che secondo il decreto impugnato priverebbe la stessa del requisito della novità, si evidenzia come l'omessa allegazione non sarebbe rimproverabile alla difesa, in ragione dell'impossibilità di pretendere in capo ai preposti la conoscenza degli elementi assunti nei processi. Il decreto impugnato assume che la ritenuta anteriorità dei pizzini consegnati da Ilardo al colonnello Riccio, assertivamente provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e in cui si dava atto delle indicazioni per le gare di appalto poi aggiudicate ai Cavallotti, non viene affatto scalfita a seguito della dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni di Dardo e di quelle riassuntive del colonnello Riccio: detta declaratoria di inutilizzabilità, statuita nella sentenza del 17/12/2004 che annullava la condanna dei ricorrenti per associazione mafiosa, successivamente assolti in sede di rinvio, nega in radice il principale elemento probatorio a supporto del giudizio di pericolosità dei ricorrenti e capace di corroborare le generiche affermazioni dei collaboratori di giustizia sentiti nel procedimento di cognizione: detti pizzini, tutti privi di data e di firma, in assenza della dichiarazione del Riccio che li riconduceva all'Ilardo che a sua volta assumeva la provenienza da Provenzano, sono da considerarsi documenti di provenienza anonima e, pertanto, inutilizzabili. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 I. 1423/1956 per difetto di motivazione, alla stregua di quella apparente, in ordine alla ritenuta superfluità delle dichiarazioni rese dai settanta dipendenti e della consulenza tecnico-contabile del dr. [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto impugnato ha, per un verso, ritenuto difettare del carattere di novità le prove dichiarative introdotte, con consequenziale inammissibilità della consulenza, e peraltro verso ha ritenuto irrilevante il risultato probatorio cui è pervenuta. Invero, il consulente [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'accertata insussistenza dei maggiori oneri per il pagamento della manodopera (che si assumeva derivassero da fonti illecite in quanto non tracciati), ha ricondotto il disavanzo finale alla diversa cifra di poco più di trecento milioni delle vecchie lire, cifra questa del tutto marginale nell'economia aziendale, in ogni caso ben al di sotto dell'accertato disavanzo di oltre otto miliardi di lire nel solo periodo 1995/1998. Nessuno dei settanta dipendenti delle aziende ha mai percepito retribuzione in nero, con la conseguenza che i valoro riportati in bilancio alla voce costi del personale erano veri: e se erano veri, non vi sono stati fondi neri e dunque alcun apporto finanziario di natura esogena. La Corte territoriale, investita del gravame avverso il decreto reiettivo della domanda di revoca della confisca, ha ritenuto come il denunciato vizio di legalità del provvedimento ablativo, in ragione della mancanza di correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisizione dei beni confiscati, non fosse pertinente al procedimento di revoca ex art. 7, trattandosi di questione emersa a seguito dell'evoluzione degli assetti interpretativi, come tale irrilevante. Ora, siffatta motivazione però è del tutto disarticolata rispetto al tema della domanda di revoca, con la quale si rappresentava il diverso risultato sperequativo, a seguito dell'emersione della prova nuova, costituita dalle dichiarazioni degli ex dipendenti, che laddove dimostrativa della provenienza lecita dei fondi utilizzati per acquisto dei cespiti, incide sul requisito legale della perpetrazione temporale della pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514). 3. Manifestamente infondati sono i due collegati motivi di ricorso. La Corte territoriale ha chiarito in premessa come la revoca della confisca definitiva di prevenzione implica l'esistenza di una prova nuova che non può limitarsi a rappresentare circostanze favorevoli al deducente, ma deve possedere una forza dimostrativa in grado di destituire di fondamento la ricostruzione fattuale alla base della decisione irrevocabile e di condurre ad una diversa valutazione della vicenda quanto ai profili della pericolosità del proposto, della disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto stesso, del valore sproporzionato della cosa rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, dell'essere il bene confiscato frutto di attività illecite o di reimpiego di profitti illeciti. Fermo quanto precede, la Corte territoriale ha inteso fa applicazione dei parametri di valutazione dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707, in tema di revocazione della confisca ex art. 27 d.lgs. 159/2011, mutuabile stante l'identità di ratio, anche nella procedura di revoca ex art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, e riconosciuto che "in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore". Alla stregua di tali parametri di valutazione, la Corte territoriale ha escluso il carattere della novità alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e alla sentenza del Tribunale di Palermo nel processo "Mori-Obinu" che ha ritenuto inattendibili le datazioni delle relazioni di servizio del col. Riccio, con una motivazione adeguata e lineare che non esclude alcuna delle argomentazioni dei ricorrenti. Analogamente, il provvedimento impugnato ha ritenuto, con argomenti adeguati e totalmente immuni da vizi logici, il difetto del necessario requisito della novità della prova con riguardo sia alle dichiarazioni rese in data 20/01/2017 dall'ing. Catalano (non costituenti comunque prova nuova, non risultando l'impossibilità per causa di forza maggiore di tempestiva deduzione della stessa nel procedimento di prevenzione), rilevando che la circostanza riferita dal Catalano (ossia, di non aver ricevuto pressioni per favorire le imprese dei Cavallotti per l'aggiudicazione dei lavori di nnetanizzazione dei Comuni di Agira e di Centuripe) è inidonea a confutare l'assunto dell'illecita manipolazione delle gare d'appalto in questione poiché la condotta di turbativa d'asta ben può realizzarsi senza il coinvolgimento del presidente della commissione aggiudicatrice, che alle dichiarazioni rese, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 (e non già con le forme espressamente previste dal codice di rito per le indagini difensive), da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dei Cavallotti con le mansioni di geometra responsabile del cantiere e dagli ex dipendenti della società facenti capo ai Cavallotti). Parimenti, con riferimento ai contenuti della consulenza tecnica di parte redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], si è escluso il carattere di novità in presenza, nuovamente, di elementi probatori che ben potevano essere dedotti nel procedimento di prevenzione. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
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