CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroLCS [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 5/G,Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata diBolzano n. 20/2022 pubblicata in data 06/05/2022, n.r.g. 16/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente della società CS2Adall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando, in virtù di cessione d’azienda,era passato alle dipendenze di L.C.S. soc.coop. a r.l. Assumeva di aver dirittoall’assegno ad personam quale superminimo non assorbibile (di euro 0,84398Numero registro generale 17808/2022Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 8754/2026Data pubblicazione 08/04/2026all’ora), pagato dalla precedente datrice di lavoro fino a gennaio 2013 e poiinspiegabilmente sospeso da febbraio 2013.Deduceva che neppure la cessionaria gli aveva pagato la predetta voceretributiva.Pertanto adìva il Tribunale di Bolzano per ottenere l’accertamento del suodiritto all’assegno ad personam quale superminimo non assorbibile (di euro0,84398 all’ora) e la condanna di L.C.S. soc.coop. a r.l. al pagamentodell’importo ivi precisato, anche quale responsabile solidale con la cedenteper il periodo da febbraio 2013 a febbraio 2014.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda,escludendo che fosse intervenuto un trasferimento d’azienda e ravvisandopiuttosto un cambio di gestione disciplinato dall’art. 4 CCNL multiservizi, conconseguente insussistenza del mantenimento del superminimo nonassorbibile presso la nuova datrice di lavoro nell’ambito del nuovo rapportodi lavoro.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal lavoratore.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) l’appellante era dipendente della cooperativa ZENIT ed era passato alledipendenze di CS2A sulla base del verbale di accordo con cui era statoprevisto che l’assegno ad personam sarebbe stato erogato“provvisoriamente sotto forma di premio aziendale sino al momentodella trasformazione in un sistema premiante condiviso dalle partifirmatarie del presente accordo”;b) la cooperativa CS2A ha pagato tale voce fino a gennaio 2013, poirevocata a seguito alla delibera del CdA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];c) a seguito di tale delibera CS2A non ha ricevuto rivendicazione alcuna,neppure da parte dell’odierno appellante;d) a seguito di ulteriore successione nei servizi di appalto, l’appellante èstato assunto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alle dipendenze della cooperativa LSC inqualità di socio dipendente;e) tale passaggio è stato preceduto da accordo sindacale del 27/01/2014,nel quale era garantito il mantenimento di “tutti i diritti normativi,Numero registro generale 17808/2022Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 8754/2026Data pubblicazione 08/04/2026contrattuali ed economici maturati alla data della cessione del rapportodi lavoro presso CS2A”;f) al momento del passaggio alle dipendenze di CS2A l’appellante nonpercepiva l’assegno ad personam, in quanto la relativa corresponsioneera stata già interrotta a febbraio 2013;g) il rapporto di lavoro si è concluso con licenziamento per giusta causa aseguito di abuso di congedo parentale, non impugnato dal lavoratore;h) il Tribunale non si è limitato ad accertare la mancanza di prova circal’asserita cessione del ramo d’azienda, ma ha pure evidenziato lasussistenza in concreto di indici rivelatori di una successionenell’appalto;i) è vero che nel contratto di lavoro individuale del 31/01/2014 vi ètestuale riferimento al “passaggio diretto avvenuto per cessione di ramod’azienda”, ma tale espressione non è vincolante per il giudice;j) non si tratta neppure di confessione, che deve avere ad oggetto fatti enon qualificazioni giuridiche;k) nel verbale di accordo del 27/01/2014 vi è la seguente frase: “Ilrappresentante della società CS2A … espone che in data 1 febbraio 2014cederà l’appalto del servizio magazzinaggio, ventilazione e pulizie delmagazzino presso la società [OSCURATO:PERSONA] … alla società LCS”, il checonferma l’accertamento del Tribunale in termini di successionenell’appalto;l) l’ulteriore espressione “senza soluzione di continuità” sta solo asignificare che fra la cessazione del precedente rapporto con CS2A el’inizio del nuovo alle dipendenze di LCS non vi sarebbe stato alcunintervallo;m) inoltre, l’espressa garanzia del riconoscimento “di tutti i dirittinormativi, contrattuali ed economici maturati alla data della cessazionedel rapporto di lavoro presso CS2A” sarebbe stata pleonastica inpresenza di una cessione di ramo d’azienda, perché in quel caso talegaranzia sarebbe derivata direttamente dall’art. 2112 c.c.;n) proprio per effetto di questa clausola dell’accordo sindacale sono statiriconosciuti gli scatti di anzianità già maturati alle dipendenze di CS2A,come si evince dalle buste paga, sebbene poi come anzianità conNumero registro generale 17808/2022Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 8754/2026Data pubblicazione 08/04/2026riferimento alla data di assunzione venga indicato zero, mentre qualorasi fosse trattato di un trasferimento di ramo d’azienda, ai sensi dell’art.2112 c.c. il rapporto di lavoro sarebbe proseguito presso la cessionariae quindi la data di assunzione sarebbe dovuta restare quella originariapresso CS2A (01/03/2010), ciò che invece non è avvenuto;o) inoltre il Tribunale ha accertato elementi di discontinuità fra le duesocietà, tali da escludere il trasferimento d’azienda o di ramo d’aziendaai sensi dell’art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003;p) manca comunque la prova in ordine alla sussistenza della cessione diramo d’azienda;q) solo con l’atto di appello il lavoratore ha evidenziato chel’organizzazione dei beni materiali sarebbe secondaria rispetto allaprofessionalità dei lavoratori ceduti;r) in ogni caso manca la prova che l’insieme dei lavoratori coinvoltinell’operazione di passaggio da CS2A a LCS costituisca ex se un’entitàanche sotto il profilo economico, tale da configurare un trasferimentod’azienda ex art. 2112 c.c., considerato che con i dipendenti non sonostate trasferite anche strumentazioni, macchinari e/o attrezzature dalavoro, già nella disponibilità di LCS;s) in ogni caso si tratta di un fatto nuovo, come tale inammissibile ex art.437 c.p.c.;t) per il periodo anteriore alla successione nell’appalto non sussistedunque la responsabilità solidale di LCS;u) per il periodo successivo non vi è il diritto all’assegno ad personam, dicui non vi è traccia nel verbale di accordo sindacale del gennaio 2014,nel quale è anzi espressamente previsto che “… le posizioni adpersonam … saranno rinegoziate con gli interessati in base alle nuovecompetenze assegnate”;v) va pure considerato che tale voce non veniva più pagata sin da febbraio2013, il contratto individuale del 2014 non la prevede e l’appellante erarappresentante sindacale, per cui non è verosimile che non si sia resoconto delle condizioni economiche pattuite.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.Numero registro generale 17808/2022Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 8754/2026Data pubblicazione 08/04/20265.- LCS [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. ha resistito concontroricorso.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 29, co. 3,d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale escluso il trasferimentod’azienda in presenza di elementi di discontinuità.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni e a tratti infondato.Il denunziato vizio di omesso esame di fatto decisivo è precluso dalla c.d.doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.). Peraltro, il ricorrente non haindicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass.n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).L’asserito vizio di errata interpretazione dell’art. 29, co. 3, d.lgs. n.276/2003 non viene in alcun modo sviluppato: le censure sono tutte articolatein termini di errato riparto dell’onere della prova (v. ricorso per cassazione,p. 16) e di errato convincimento circa la prova della discontinuità cui eraonerata la società datrice di lavoro (v. ricorso per cassazione, p. 18).Sul riparto dell’onere della prova non vi è stata alcuna violazione dellaregola generale posta dall’art. 2697 c.c., poiché la Corte non ha applicato ilc.d. criterio residuale, ma, come il Tribunale, ha accertato che in giudizioerano stati offerti plurimi elementi dimostrativi della discontinuità. Sul puntola censura è dunque infondata.Per il resto le doglianze sono inammissibili, perché attengono allavalutazione di elementi di fatto compiuta dai Giudici d’appello per laformazione del proprio convincimento di merito, come tale insindacabile insede di legittimità, qualora – come nella specie – adeguatamente motivato.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2112c.c. e della garanzia del mantenimento dei diritti dei lavoratori contenuta nelladirettiva 2001/23/CE del 12/03/2001.Il motivo è infondato.Numero registro generale 17808/2022Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 8754/2026Data pubblicazione 08/04/2026Una volta esclusa la sussistenza di un trasferimento d’azienda, le norme ele garanzie invocate non possono trovare applicazione.Per il resto il motivo è inammissibile, poiché volto a censurare solo in puntodi fatto l’interpretazione data dai giudici di merito al verbale di accordosindacale che ha preceduto l’assunzione presso la cooperativa LCS, senzaaddurre alcuna violazione dei criteri di ermeneutica negoziale di cui all’art.1362 ss. c.c.Infine, l’ulteriore argomento – secondo cui il rapporto di lavoro alledipendenze di CS2A non era stato mai estinto mediante licenziamento, tantoè vero che non era stato neppure corrisposto il t.f.r., ciò a dimostrazione deltrasferimento d’azienda – introduce una questione fattuale nuova (mancataestinzione del precedente rapporto e mancato pagamento del t.f.r.), di cui laCorte territoriale tace. Dunque, ai fini dell’autosufficienza del motivo sarebbestato onere del ricorrente indicare l’atto processuale in cui quella circostanzaera stata dedotta, nonché dimostrare che, nel silenzio serbato sul punto dalTribunale, ne aveva fatto motivo di appello. Tali oneri non sono statiadempiuti.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art 4 CCNLmultiservizi per avere la Corte territoriale omesso di considerare che nel casodi specie non era stata in alcun modo seguita la procedura indicata dalla citataclausola contrattuale.Il motivo è inammissibile, perché sotto la surrettizia veste della violazionedi norme di diritto o di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro fa inrealtà valere l’omesso esame di un fatto asseritamente decisivo (ossia ilmancato espletamento della procedura prevista dall’art. 4 CCNL cit.), preclusodalla c.d. doppia conforme.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 36Cost., 2077 e 2948, n. 4, c.c. per avere la Corte territoriale erroneamenteescluso il diritto all’assegno ad personam per il periodo successivo al cambioappalto sulla base della previsione del verbale di accordo sindacale delgennaio 2014, secondo cui “… le posizioni ad personam … saranno rinegoziatecon gli interessati in base alle nuove competenze assegnate”. Assume che ilNumero registro generale 17808/2022Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 8754/2026Data pubblicazione 08/04/2026significato di tale clausola era nel senso non dell’avvenuta soppressione diquella voce retributiva, bensì del suo mantenimento qualora non vi fosse statala rinegoziazione.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.Non vi alcuna allegazione né specificazione che, in mancanza di quella voce,la retribuzione sarebbe risultata inferiore ai principi di proporzionalità e disufficienza previsti dalla norma costituzionale invocata (art. 36 Cost.).Peraltro si tratterebbe di questione nuova, di cui la Corte territoriale tace.Dunque, ai fini dell’autosufficienza del motivo sarebbe stato onere delricorrente indicare l’atto processuale in cui quella questione era stataprospettata, nonché dimostrare che, nel silenzio serbato sul punto dalTribunale, ne aveva fatto motivo di appello. Tali oneri non sono statiadempiuti.Per il resto la doglianza investe il risultato interpretativo raggiunto dallaCorte territoriale, riducendosi a contrapporre una propria interpretazione aquella preferita dai Giudici d’appello. Va ricordato in proposito che il controllodi legittimità sugli atti di autonomia negoziale non può scadere nel controllodi merito ed anteporre a quella prescelta dai giudici d’appello una differenteinterpretazione solo perché reputata più plausibile ad opera della partericorrente. Come è noto, anche l’accertamento della volontà negoziale sisostanzia in un accertamento di fatto (ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass.n. 12360/2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito(Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006). Ne consegue che le valutazionidel giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad unsindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedonoall’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella meracontrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (tra leinnumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n.22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n.11053/2000).Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente neppure denunzia una violazionedei canoni legali di ermeneutica negoziale di cui all’art. 1362 ss. c.c.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.Numero registro generale 17808/2022Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 8754/2026Data pubblicazione 08/04/2026il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91 c.p.c. e 5D.M. n. 55/2014 per avere la Corte territoriale pronunziato la sua condannaalle spese processuali di secondo grado.Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale fatto applicazionedell’ordinario principio di soccombenza.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data21/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]