CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23020/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 co.1 e 4, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], grammi 57 di cocaina, grammi 67 di marijuana e grammi 100,02 di hashish, ritenuta destinata alla spaccio. [OSCURATO:PERSONA] fino al 30 gennaio 2024. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. Deduce la difesa che la condotta dell'appellante era al più riconducibile ad una connivenza non punibile e non sussistevano i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorso è, inoltre, riproduttivo delle censure già vagliate e disattese con un percorso motivazionale logico giuridico che non merita le censure mosse in quanto la sentenza è sorretta da non illogica e non contraddittoria motivazione, congrua rispetto alle emergenze acquisite e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Le censure concernenti le carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale e dell'attribuzione dello stesso anche all'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logiche e coerenti argomentazioni, estese agli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti a sollecitarne la rilettura. La Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui la droga sarebbe stata nell'esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e non anche del'[OSCURATO:PERSONA] che al più sarebbe stato connivente, evidenziando che durante il controllo era proprio [OSCURATO:PERSONA], il quale non era solo consapevole della presenza della droga sull'auto ma ne conosceva anche il nascondiglio, in occasione del controllo a cercare di disfarsene e poi, insieme a [OSCURATO:PERSONA] a cercare di non fare avvicinare gli operanti all'autovettura chiedendo con insistenza di andare via. E' stato poi posto l'accento sulla circostanza che era stato [OSCURATO:PERSONA] a riferire di essere stato accompagnato dal [OSCURATO:PERSONA] nello stesso pomeriggio al Serd poi a casa sua dove presso il garage veniva rinvenuto altro stupefacente, una macchina termosaldatrice, pellicola di cellophane, coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente oltre che buste in plastica per il sottovuoto, nonché sul rinvenimento di 750 euro in contanti "dei quali non era fornita adeguata giustificazione". Non ha mancato la Corte, al netto degli argomenti spesi in merito al fatto che [OSCURATO:PERSONA], cugino del ricorrente, si sarebbe attribuito l'esclusiva detenzione della droga, di evidenziare le contraddizioni nella versione offerta dai due concorrenti: così [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva pernottato con lui presso il residence mentre [OSCURATO:PERSONA] nulla riferiva sul punto e lasciava intendere che il cugino vi abitasse con la compagna; [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] prima lo avrebbe accompagnato al Serd e poi a a casa mentre [OSCURATO:PERSONA] non riferiva nulla circa il passaggio al Serd anzi, sosteneva che all'atto del controllo si stava recando a casa del cugino; che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attribuito la paternità di tutto quanto era stato rinvenuto e sequestrato mentre [OSCURATO:PERSONA] assumeva che parte del denaro fosse suo. Da tutto quanto sopra detto, la Corte territoriale, con motivazione affatto illogica, ha ritenuto un quadro univoco della compartecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla detenzione dello stupefacente di diversa natura e quantità, detenuto parte al seguito e rinvenuto in occasione del controllo e parte presso il garage nella disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA], prima ancora che del cugino [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe disposto delle chiavi. La motivazione posta dalla Corte territoriale è effettiva, non è illogica perché sorretta da argomenti non viziati o da errori evidenti nell'applicazione delle regole; non è contraddittoria né logicamente incoerente con gli atti del processo. 4. Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.