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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21496/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 7927/2026Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 21496/2026Data pubblicazione 24/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 7927/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti;contro[OSCURATO:PERSONA] + 1, difesi come in atti (controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in quanto il controricorso èinammissibile, essendo stato depositato tardivamente in data 29.04.2026(mercoledì), oltre il termine, stabilito dall’art. 370 c.p.c., di giorni 40 dallanotificazione del ricorso, nella fattispecie eseguita in data 19.03.2026; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 22/06/2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 7927/2026Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 21496/2026Data pubblicazione 24/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 7927/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti;contro[OSCURATO:PERSONA] + 1, difesi come in atti (controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in quanto il controricorso èinammissibile, essendo stato depositato tardivamente in data 29.04.2026(mercoledì), oltre il termine, stabilito dall’art. 370 c.p.c., di giorni 40 dallanotificazione del ricorso, nella fattispecie eseguita in data 19.03.2026; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 22/06/2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]
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