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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 20966/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25816-2021 proposto da: sTi .\-N-Tomo, mna\m, elettivamunte (Innicinati in R( )1\ P.7. \ i:OROLOGIO 7, presso IO studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

PAZZA( I che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S. \ VINO i I '1ZR.IN I; - ricorrenti - contro \N.\[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivarnente domiciliato in I« FABIO MASS1\10 60, P° lo studio l'IO 1:1'.( TRA .\\XOC \TI R.I,., rappresentato e difeso dagli avvocati T171. \N( ) [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]( )\I - controricorrente - tvverso la sentenza n. 4L)2/2()2 1 del TRIBUN Alli di TRA I, depositata il 24/0g/ 902 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore 1)0o. \ i \ R( O 1)11 i ;TITR1.

R;c. 2021 n. 25816 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 24/2/2021 (n. 402/2021), il Tribunale di Trani ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- riam Iodice per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in pro- prio favore, di somme a titolo di compensazione pecuniaria (ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004) e a titolo di rimborso del prezzo del pacchetto turistico non utilizzato a seguito della cancellazione, in data 15/12/2017, del volo aereo Bari-Parigi gestito dalla compagnia con- venuta; a fondamento della decisione assunta, il Tribunale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ave- va escluso alcuna responsabilità della compagnia convenuta per la cancellazione del volo dedotto in giudizio dagli attori.

Tale cancella- zione, nella misura in cui era stata imposta alla Ryanair dallo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori di volo Enav, ave- va assunto, nel quadro della relazione contrattuale intercorsa tra le parti, un carattere eccezionale, di per sé tale da sollevare la Ryanair dal dovere di corrispondere, in favore degli attori, alcuna compensa- zione pecuniaria a norma della Convenzione di Montreal e del Rego- lamento CE n. 261/2004; sotto altro profilo, il Tribunale ha inoltre sottolineato la correttez- za della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva altresì e- scluso la responsabilità della Ryanair per la mancata utilizzazione, da parte degli istanti, del pacchetto turistico degli stessi acquistato, es- sendosi limitata, detta compagnia, all'assunzione dei soli obblighi connessi al trasporto aereo, il cui corrispettivo la Ryanair aveva in- contestatamente già provveduto a rimborsare alle controparti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lodi- ce propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Ufo la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto solleva- te dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., anche con rifermen- to ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa deci- sione; che, pertanto, visto l'art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa di- scussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25816-2021 proposto da: sTi .\-N-Tomo, mna\m, elettivamunte (Innicinati in R( )1\ P.7. \ i:OROLOGIO 7, presso IO studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. PAZZA( I che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S. \ VINO i I '1ZR.IN I; - ricorrenti - contro \N.\[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivarnente domiciliato in I« FABIO MASS1\10 60, P° lo studio l'IO 1:1'.( TRA .\\XOC \TI R.I,., rappresentato e difeso dagli avvocati T171. \N( ) [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]( )\I - controricorrente - tvverso la sentenza n. 4L)2/2()2 1 del TRIBUN Alli di TRA I, depositata il 24/0g/ 902 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore 1)0o. \ i \ R( O 1)11 i ;TITR1. R;c. 2021 n. 25816 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 24/2/2021 (n. 402/2021), il Tribunale di Trani ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- riam Iodice per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in pro- prio favore, di somme a titolo di compensazione pecuniaria (ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004) e a titolo di rimborso del prezzo del pacchetto turistico non utilizzato a seguito della cancellazione, in data 15/12/2017, del volo aereo Bari-Parigi gestito dalla compagnia con- venuta; a fondamento della decisione assunta, il Tribunale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ave- va escluso alcuna responsabilità della compagnia convenuta per la cancellazione del volo dedotto in giudizio dagli attori. Tale cancella- zione, nella misura in cui era stata imposta alla Ryanair dallo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori di volo Enav, ave- va assunto, nel quadro della relazione contrattuale intercorsa tra le parti, un carattere eccezionale, di per sé tale da sollevare la Ryanair dal dovere di corrispondere, in favore degli attori, alcuna compensa- zione pecuniaria a norma della Convenzione di Montreal e del Rego- lamento CE n. 261/2004; sotto altro profilo, il Tribunale ha inoltre sottolineato la correttez- za della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva altresì e- scluso la responsabilità della Ryanair per la mancata utilizzazione, da parte degli istanti, del pacchetto turistico degli stessi acquistato, es- sendosi limitata, detta compagnia, all'assunzione dei soli obblighi connessi al trasporto aereo, il cui corrispettivo la Ryanair aveva in- contestatamente già provveduto a rimborsare alle controparti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lodi- ce propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Ufo la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto solleva- te dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., anche con rifermen- to ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa deci- sione; che, pertanto, visto l'art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa di- scussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di
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