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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 47206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni unoi mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt.56 e 624 bis cod. pen. commesso in Bari il 19 aprile 2022/ con recidiva reiterata specifica, infraqu i nquen na le.

2. Il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto dagli atti acquisiti era emerso che l'imputato, dopo il danneggiamento della finestra, avesse interrotto spontaneamente l'azione delittuosa, così dovendosi qualificare il fatto quale ipotesi di desistenza volontaria.

3. Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, tanto più ove si consideri che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente la massima secondo la quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 novembre 2022 Il i iglierJ estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni unoi mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt.56 e 624 bis cod. pen. commesso in Bari il 19 aprile 2022/ con recidiva reiterata specifica, infraqu i nquen na le. 2. Il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto dagli atti acquisiti era emerso che l'imputato, dopo il danneggiamento della finestra, avesse interrotto spontaneamente l'azione delittuosa, così dovendosi qualificare il fatto quale ipotesi di desistenza volontaria. 3. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, tanto più ove si consideri che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente la massima secondo la quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). 4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2022 Il i iglierJ estensore Il
Sentenza Cassazione n. 47206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris