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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 15305/2023

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ella Suprema Corte di Cassazione depositata in data 10 .1 1 .202 1 , N.R.G. 15750/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.5.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dei lavoratori meglio indicati in epigrafe, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 33126/2021, depositata il 10.11.2021, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 5 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4719/2016, ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza; la [OSCURATO:PERSONA] 5 non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] va premesso che dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nel controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ.; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017); il ricorso va dunque accolto; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 33126/2021 di questa Corte sia integrato mediante l'aggiunta, dopo la locuzione «accessori di legge», del seguente enunciato: «con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta». [OSCURATO:PERSONA] per le annotazioni.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Suprema Corte di Cassazione depositata in data 10 .1 1 .202 1 , N.R.G. 15750/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.5.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dei lavoratori meglio indicati in epigrafe, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 33126/2021, depositata il 10.11.2021, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 5 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4719/2016, ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza; la [OSCURATO:PERSONA] 5 non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] va premesso che dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nel controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ.; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017); il ricorso va dunque accolto; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 33126/2021 di questa Corte sia integrato mediante l'aggiunta, dopo la locuzione «accessori di legge», del seguente enunciato: «con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta». [OSCURATO:PERSONA] per le annotazioni. Così d
Sentenza Cassazione n. 15305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris