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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18514/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 7384/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.580 /06/20 depositata in data 24/09/2020, F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7384/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero sezionale 4960/2022Numero di raccolta generale 18514/2022 partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento catastale con il quale l’Ufficio rideterminava il classamento dell’unità immobiliare sita in Carmagnola rettificando i valori proposti con procedura DOCFA; - la CTP rigettava il ricorso; tale pronuncia era gravata di appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - il primo motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.M. n. 28 del 1998, dell’art. 3 del d.

Lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 8 della L. n. 679 del 1969 e della L. n. 208 del 2015, all’art. 1 c. 21 e seguenti per avere, in sintesi, la CTR escluso la legittimazione della contribuente società, destinataria dell’atto impugnato, in quanto conduttrice del suolo e non proprietaria, quindi, del bene oggetto di classamento; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 1142 del 1949, del d.M. n. 28 del 1998, del d.

Lgs. n. 504 del 1992 e della L. n. 208 del 2015 art. 1 c. 21 per avere la CTR erroneamente ritenuto, ai fini della soluzione della questione posta, di scorporare il suolo dall’impianto fotovoltaico, essendo questo parte integrante del bene; - con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 per avere la CTR erroneamente ritenuto non motivato l’atto impugnato, fondato su stima diretta del bene; - alla luce delle questioni poste con il ricorso, il Collegio ritiene che la controversia non sia di immediata evidenza decisoria e che quindi F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7384/2021 Numero sezionale 4960/2022 vada rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di Numero di raccolta generale 18514/2022Data pubblicazione 08/06/2022 questa Corte; p.q.m. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 7384/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.580 /06/20 depositata in data 24/09/2020, F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7384/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero sezionale 4960/2022Numero di raccolta generale 18514/2022 partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento catastale con il quale l’Ufficio rideterminava il classamento dell’unità immobiliare sita in Carmagnola rettificando i valori proposti con procedura DOCFA; - la CTP rigettava il ricorso; tale pronuncia era gravata di appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - il primo motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.M. n. 28 del 1998, dell’art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 8 della L. n. 679 del 1969 e della L. n. 208 del 2015, all’art. 1 c. 21 e seguenti per avere, in sintesi, la CTR escluso la legittimazione della contribuente società, destinataria dell’atto impugnato, in quanto conduttrice del suolo e non proprietaria, quindi, del bene oggetto di classamento; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 1142 del 1949, del d.M. n. 28 del 1998, del d. Lgs. n. 504 del 1992 e della L. n. 208 del 2015 art. 1 c. 21 per avere la CTR erroneamente ritenuto, ai fini della soluzione della questione posta, di scorporare il suolo dall’impianto fotovoltaico, essendo questo parte integrante del bene; - con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 per avere la CTR erroneamente ritenuto non motivato l’atto impugnato, fondato su stima diretta del bene; - alla luce delle questioni poste con il ricorso, il Collegio ritiene che la controversia non sia di immediata evidenza decisoria e che quindi F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7384/2021 Numero sezionale 4960/2022 vada rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di Numero di raccolta generale 18514/2022Data pubblicazione 08/06/2022 questa Corte; p.q.m. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma, il 10
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