CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 16505/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E1434 BARLETTA-ANDRIA-TRANI, in persona del Presidente e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2/2025 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 149/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7695/20251. La sentenza impugnata, dagli estremi descritti in epigrafeN, umero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 16505/2026in riforma della pronuncia di prime cure ha rigettatDoat a pubblicazione 27/05/2026l’impugnativa del licenziamento intimato per giusta causail 26.2.2011 a [OSCURATO:PERSONA], impiegato tecnico-commerciale nel livello B3 del CCNL per il personalecontestazione disciplinare aveva riguardato la proprietàsocietaria, detenuta mediante il possesso del 100% dellequote di una società a socio unico che si occupava delcommercio all’ingrosso e al dettaglio di prodottifarmaceutici, integratori alimentari, presidi medici,apparecchi sanitari e apparecchi medicinali, chirurgici eortopedici, da parte dell’Abbate, in relazione alla qualel’Ente aveva ritenuto sussistente una situazione di conflittodi interesse, idoneo a ledere il vincolo fiduciario, potendoingenerare negli operatori del settore dubbi in ordine allaimparzialità, correttezza e trasparenza delle proceduregestite dall’Ordine, cui era seguito il provvedimento direcesso nonostante la comunicazione, da partedell’incolpato, della cessione delle quote alla di lui moglie.2. Nel ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] le ha contestatosette motivi di censura.3. L’[OSCURATO:PERSONA] dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani ha resistito con controricorso.4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso.5. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. La gravata pronuncia ha osservato che: a) l’Abbate eratenuto al dovere di esclusività; b) del concetto di “conflittodi interessi” non poteva darsi una nozione cd. ristretta elo stesso doveva essere valutato con un giudizioprognostico ex ante; c) era ravvisabile la violazione degliNumero registro generale 7695/2025artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendentNi umero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 16505/2026dell’Ordine a causa della mancata comunicazione dDealt a pubblicazione 27/05/2026possesso di quote societarie; d) non era ravvisabile lalesione del principio di immodificabilità della contestazionedisciplinare; e) non aveva rilevanza la intervenutarimozione della situazione di incompatibilità; f) l’azionedisciplinare irrogata non era abnorme ed il fatto commessoera da considerarsi connotato da rilevante gravità.2. I motivi possono essere così sintetizzati.3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 165/2001 e 60 d.P.R.n. 3/1957, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per averela sentenza impugnata ritenuto applicabili tali disposizionialla fattispecie per cui è causa sebbene questa non fossericompresa, né potesse essere astrattamente sussumibile,nelle ipotesi ivi previste.4. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenzaimpugnata, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, permotivazione apparente, contraddittoria e incomprensibilein relazione ad un fatto decisivo per la controversiarappresentato dalla sussistenza, nel caso in esame, di unasituazione concreta di conflitto di interessi.5. I due motivi, da scrutinare congiuntamente perconnessione logico-giuridica, non sono fondati.In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione delcriterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcunadisamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, coNmummeroa r egistro generale 7695/2025Numero sezionale 1434/20261, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 deNlu m2e0ro1 d2i ra, ccolta generale 16505/2026conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono pDiùat a pubblicazione 27/05/2026ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n.7090/2022).Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, che consentono di ripercorrerel’iter logico-giuridico seguito, ha specificato e precisato ilpercorso logico-giuridico attraverso il quale ha ritenutoche sussistesse, a differenza di quanto ritenuto dal primogiudice, una situazione di conflitto di interessi tra l’OrdineInterprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. per cui i lamentati vizinon sussistono.Quanto alle denunciate violazioni di legge, va invecesottolineato che la materia della incompatibilità è stata, edè disciplinata, innanzitutto, dagli artt. 60 e seguenti deld.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall'art. 58 del d.lgs. n.29 del 1993, e succ. modd. (poi, art. 53 d.lgs. n. 165 del2001).L'art. 60 è chiaro ed inequivoco, nel dato testuale,nell'individuare le ipotesi di incompatibilità assoluta; essodispone, infatti, che "L'impiegato non può esercitare ilNumero registro generale 7695/2025commercio, l'industria, né alcuna professione o assumereN umero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 16505/2026impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche Dinat a pubblicazione 27/05/2026società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti dicariche in società o enti per le quali la nomina è riservataallo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione delMinistro competente."La disposizione risulta sostanzialmente riprodotta nell'art.44 della l. r. 13 novembre 1998 n. 31, che stabilisce alcomma 1 che "Il dipendente non può esercitare attivitàcommerciali, industriali o professionali ovvero assumereimpieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati" e,al comma 2 che "Il dipendente può essere autorizzato adespletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblicio ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro".L' art. 45 della medesima legge esclude l' applicabilità deldivieto previsto nel comma 1 dell'articolo 44 ai dipendenticon rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazionelavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pienoe dispone che detti dipendenti hanno l'obbligo dicomunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenzale attività di lavoro autonomo o subordinato che intendonosvolgere, onde ottenerne l'autorizzazione e a comunicareentro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attivitàlavorativa.E' evidente che la preminenza dell'interesse pubblico hadeterminato un assetto segnato dalla equiparazione diinteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, ilconcretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevolial suo insorgere. Si tratta di valutazione astratta congiudizio prognostico ex ante, indipendentementedall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento esull'osservanza dei doveri d'ufficio (Cass. 31277/2019;Cass. 7343/2010; Cons. St. n. 24/1999).Numero registro generale 7695/2025Dei principi innanzi enunciati, ai quali il Collegio intendeN umero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 16505/2026dare continuità, la Corte territoriale ha fatto correttDaat a pubblicazione 27/05/2026applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio.6. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamentodei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché sul punto della nullitàdella sentenza, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, permotivazione apparente, contraddittoria e incomprensibilerelativamente ad un fatto decisivo per la controversia,rappresentato dal fatto che il Codice di Comportamento siriferiva alla comunicazione della adesione o appartenenzadel dipendente ad associazioni o organizzazioni e a formedi collaborazione in qualunque modo retribuite ma non allasituazione in cui versava esso Abbate.La trattazione di tale motivo resta assorbita dal rigetto deiprimi due.Invero, in ordine alla violazione degli artt. 5 e 6 del [OSCURATO:PERSONA] dei dipendenti dell’Ordine a causa dellamancata comunicazione all’Ente datore di lavoro delpossesso di tutte le quote della “[OSCURATO:PERSONA]”, laCorte territoriale ha svolto una motivazione adabundantiam, per sottolineare ulteriori profili di illiceitàdisciplinare rispetto a quello potenzialmente assorbentecostituito dalla sussistenza di un conflitto di interessi.Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui, in sede di legittimità, le censurerivolte avverso argomentazioni contenute nellamotivazione della sentenza impugnata e svolte"ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sonoinammissibili per difetto di interesse, poiché esse, inquanto prive di effetti giuridici, non determinano alcunainfluenza sul dispositivo della decisione (Cass. n.1170/2025; Cass. n. 22380/2014).7. Con il quarto motivo si obietta la violazione e Nfuamlesroa r egistro generale 7695/2025Numero sezionale 1434/2026applicazione dell’art. 7 co. 2 della legge n. 300/1Nu9m7er0o dii nra ccolta generale 16505/2026relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla “immodificabilitDàat a pubblicazione 27/05/2026della contestazione” perché la sussistenza della ipotesidella incompatibilità tra l’essere dipendente dell’Ordine ela proprietà societaria era stata menzionata per la primavolta solo nella nota con la quale era stato irrogato illicenziamento.Il motivo è infondato.In punto di diritto la gravata sentenza è in linea con iprincipi di legittimità con i quali è stato precisato, ai finidel rispetto delle garanzie previste dall’art. 7 dello St. lav.,che il contraddittorio sul contenuto dell’addebito mosso allavoratore può ritenersi violato (con conseguenteillegittimità della sanzione, irrogata per causa diversa daquella enunciata nella contestazione) solo quando vi siastata una sostanziale immutazione del fatto addebitato,inteso con riferimento alle modalità dell’episodio e alcomplesso degli elementi di fatto connessi all’azione deldipendente, ossia quando il quadro di riferimento siatalmente diverso da quello posto a fondamento dellasanzione da menomare concretamente il diritto di difesa(cfr. Cass. n. 2935 del 2012).Si è anche affermato che il principio di immutabilità dellacontestazione dell’addebito disciplinare mosso allavoratore ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970motivano il recesso e, pertanto, non riguarda laqualificazione giuridica dei fatti stessi, in relazioneall’indicazione delle norme violate (Cass. n. 7105 del1994).Tuttavia, il fatto contestato ben può essere ricondotto aduna diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, nonsi verifica una modifica della contestazione, ma solo undifferente apprezzamento dello stesso fatto), Nummeroa r egistro generale 7695/2025Numero sezionale 1434/2026l’immutabilità della contestazione preclude al daNtuomreero did rai ccolta generale 16505/2026lavoro di fare poi valere, a sostegno della legittimità dDealt a pubblicazione 27/05/2026licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quellecontestate, tali da implicare una diversa valutazionedell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codicedisciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva,dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che lanormativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato(Cass. n. 6499 del 2011).La regola che presidia tali principi è quella della necessariacorrelazione dell’addebito con la sanzione, e la medesimacorrelazione deve essere garantita e presidiata, in chiavedi tutela della esigenza difensiva del lavoratore- che sisostanzia nel diritto a difendersi dall’incolpazionedisciplinare esattamente in relazione a quantocontestatogli e posto a base del licenziamento- anche insede giudiziale, in un contesto in cui il datore di lavoro èchiamato a dare conto dell’avvenuto corretto esercizio delpotere disciplinare. Invero, anche in tale situazione lecondotte del lavoratore non devono, nella sostanzafattuale, differire da quelle poste a fondamento dellasanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri delgiudice in un ambito riservato alla scelta del datore dilavoro.Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto, in sostanza, cheil nucleo centrale della contestazione disciplinare fossecostituito dalla situazione di conflitto di interessi in cui sitrovava l’Abbate (oggetto di contestazione disciplinare) eche le ulteriori circostanze evidenziate nella lettera dilicenziamento, oltre a non avere leso il diritto di difesadell’incolpato perché questi comunque aveva avuto mododi confutarle, comunque non incidevano in quanto quelleNumero registro generale 7695/2025contestate erano già sufficienti a legittimare l’adozione deNl umero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 16505/2026provvedimento disciplinare. Data pubblicazione 27/05/2026Va, infine, aggiunto che, per sottrarsi al sindacato dilegittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito adun atto (o contratto) non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma unadelle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quandodi una clausola (anche contrattuale) sono possibili due opiù interpretazioni, non è consentito, alla parte che avevaproposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice dimerito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fossestata privilegiata l'altra (Cass. n. 24539/2009).Ciò perché in tema di interpretazione dell’atto diautonomia privata il sindacato di legittimità non puòinvestire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito,ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legalidi ermeneutica e della coerenza e logicità dellamotivazione addotta, con conseguente inammissibilità diogni critica alla ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca in una diversavalutazione degli stessi elementi di fatto da questiesaminati (Cass. n. 2465/2015).Nella fattispecie, l’esegesi degli atti della contestazionedisciplinare e del recesso operata dai giudici di secondecure non contrasta con i criteri interpretativi di legge(neanche in realtà idoneamente denunciati dallaricorrente) ed appare plausibile e coerente sotto un profilologico.8. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 63 DPR n. 3/1957, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 cpc, sulla asserita “irrilevanzadell’ottemperato alla diffida” per non avere la Corteterritoriale ben valutato la circostanza che, essendo statecedute le quote societarie, alla data del licenziamentoN eumsesroo r egistro generale 7695/2025Numero sezionale 1434/2026Abbate non esercitava alcun commercio né in precNeumdeeron dzi ara ccolta generale 16505/2026aveva ricoperto alcuna carica all’interno della AbbatDeat a pubblicazione 27/05/2026proporzionalità della sanzione espulsiva adottata.Il motivo non è meritevole di accoglimento.Correttamente la Corte territoriale ha richiamato ilprecedente di questa Corte (Cass. n. 8722/2017 “Inmateria di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesidi incompatibilità assoluta vengono in rilievo due diversiaspetti: l’uno, relativo alla cessazione automatica delrapporto, che si verifica qualora essa non venga rimossanel termine assegnato al dipendente con la diffida, ai sensidell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957; l’altro, inerente allaresponsabilità disciplinare, per violazione dell'obbligo diesclusività, che può essere ravvisata anche ovel’incompatibilità venga rimossa, ed in tale ultimo caso lasanzione irrogata dal datore di lavoro deve essereproporzionata alla gravità della condotta, da valutarsi negliaspetti oggettivi e soggettivi, in relazione alla qualeassumono particolare rilievo il comportamento deldipendente dopa la diffida e la mancata rimozione dellaincompatibilità”) adeguandosi ad esso per differenziare gliistituti della decadenza e quello della responsabilitàdisciplinare e, conseguentemente, in modo esatto haritenuto che l’avvenuto trasferimento delle quote ad unproprio familiare non rendesse ex se irrilevante la condottapregressa e non implicasse l’automatica illegittimità dellasanzione espulsiva.Il resto delle censure concernono accertamenti di fattosvolti dai giudici di seconde cure e, in quanto tali,inammissibilmente formulati.9. Con il sesto motivo si sostiene la violazione e falsaapplicazione dell’art. 55 D.lgs. n. 165/2001, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sulla “intempestività dell’aNzuiomenroe r egistro generale 7695/2025Numero sezionale 1434/2026disciplinare” per non avere la Corte territoriaNluem erob dei nra ccolta generale 16505/2026valutato che già nel mese di luglio del 2018 il PresidenteD eat a pubblicazione 27/05/2026il Vicepresidente dell’Ordine erano a conoscenza dellatitolarità, in capo all’Abbate, di tutte le quote della societàper cui la contestazione avvenuta oltre il termine di diecigiorni era da ritenersi tardiva.Il motivo è inammissibile perché non si confronta con laratio decidendi della gravata sentenza che ha richiamatocorrettamente il principio di legittimità secondo cui, intema di illeciti disciplinari nel pubblico impiegoprivatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs.n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs.n. 165 del 2001, il termine per la conclusione delprocedimento da parte dell'Ufficio per i procedimentidisciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito incapo al responsabile della struttura di appartenenza, mada quando l'Ufficio predetto abbia effettuato lacontestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempiintercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d.non hanno rilievo, se non quando ne risultiirrimediabilmente compromesso il diritto di difesa deldipendente (Cass. n. 10284/2023) e ha, quindi, ritenutoininfluente, in assenza di compromissione del diritto didifesa del dipendente, il termine trascorso per latrasmissione degli atti dal responsabile del servizioall’ufficio procedimenti disciplinari.10. Con il settimo motivo si ribadisce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 CCNL, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 cpc, sulla “sproporzione della sanzione”, per nonessere stato considerato che la stessa si dimostravaassolutamente sproporzionata rispetto alla effettivacondotta tenuta.Numero registro generale 7695/2025Anche tale ultimo motivo è, infine, inammissibile in quantoN umero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 16505/2026le doglianze, al di là delle denunciate violazioni di leggeDa,t a pubblicazione 27/05/2026tendono unicamente ad una inammissibile rivalutazionedel requisito della proporzionalità della sanzionedisciplinare del licenziamento che la Corte distrettuale hasvolto, escludendo correttamente ogni forma diautomatismo, con un accertamento di fattoadeguatamente motivato (e pertanto insindacabile inquesta sede), da un lato, in ordine alla gravità dei fattiaddebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettivae soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle qualisono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale,e, dall'altro, considerando la proporzionalità fra tali fatti ela sanzione inflitta.11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.12. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàche si liquidano come da dispositivo.13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228,deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali,sempre come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilNumero registro generale 7695/2025ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, seN umero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 16505/2026dovuto. Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026La PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoIl Cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]