CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 09572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . fr avverso del 15/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'impugnazione avverso l'anteriore provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, reso a definizione di reclamo generico. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio camerale. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. La decisione del Magistrato di sorveglianza, che interviene a definizione di un reclamo generico proposto ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. - reclamo, cioè, avente ad oggetto provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto - non è ricorribile per cassazione, né altrimenti impugnabile (ex multis, Sez. 7, n. 39607 del 03/04/2014, Attanasio, Rv. 261474- 01; v. anche Sez. 1, n. 32996 del 02/07/2018, Schiavone). Il ricorrente contesta la natura generica dell'originario suo reclamo, asserendo trattarsi di materia disciplinare, ma la doglianza è totalmente priva di specificità, in quanto meramente enunciativa 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ., [OSCURATO:PERSONA] /1444.4-~' [OSCURATO:PERSONA] i N L