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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 novembre 2024

Corte di giustizia UE n. 1143/2024

ECLI:EU:C:2024:958
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0165_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 novembre 2024 – Commissione/Bulgaria (Specie esotiche invasive) (causa C-165/23) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive – Regolamento (UE) n. 1143/2014 – Articolo 14, paragrafi 1 e 2 – Obbligo di istituire un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale – Articolo 13, paragrafi 2 e 5 – Obblighi di elaborare e attuare un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione e di trasmettere senza indugio tale piano o tali piani d’azione alla Commissione europea»

1. Ambiente – Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive – Regolamento n. 1143/2014 – Obblighi degli Stati membri – Elaborazione e attuazione di piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale – Piani d'azione sui vettori prioritari d'introduzione e di diffusione di tali specie – Trasmissione di detti piani alla Commissione – Insussistenza – Inadempimento (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1143/2014, art. 13, §§ 2 e 5) (v. punti 23, 25-28, 55, 1 o trattino)

2. Ambiente – Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive – Regolamento n. 1143/2014 – Obblighi degli Stati membri – Istituzione o integrazione in un sistema esistente di un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale – Insussistenza – Inadempimento (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1143/2014, art. 14) (v. punti 50, 52-55, 2° trattino) Dispositivo 1) Avendo omesso di stabilire e attuare un piano d’azione unico o una serie di piani d’azione e di trasmettere senza indugio tale piano o tali piani d’azione alla Commissione europea, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. 2) Avendo omesso di istituire o integrare nel suo sistema esistente un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che raccolga tutte le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1143/2014, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. 3) La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 173 del 15.5.2023 .

62023CJ0165_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 novembre 2024 – Commissione/Bulgaria (Specie esotiche invasive) (causa C-165/23) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive – Regolamento (UE) n. 1143/2014 – Articolo 14, paragrafi 1 e 2 – Obbligo di istituire un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale – Articolo 13, paragrafi 2 e 5 – Obblighi di elaborare e attuare un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione e di trasmettere senza indugio tale piano o tali piani d’azione alla Commissione europea» 1. Ambiente – Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive – Regolamento n. 1143/2014 – Obblighi degli Stati membri – Elaborazione e attuazione di piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale – Piani d'azione sui vettori prioritari d'introduzione e di diffusione di tali specie – Trasmissione di detti piani alla Commissione – Insussistenza – Inadempimento (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1143/2014, art. 13, §§ 2 e 5) (v. punti 23, 25-28, 55, 1 o trattino) 2. Ambiente – Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive – Regolamento n. 1143/2014 – Obblighi degli Stati membri – Istituzione o integrazione in un sistema esistente di un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale – Insussistenza – Inadempimento (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1143/2014, art. 14) (v. punti 50, 52-55, 2° trattino) Dispositivo 1) Avendo omesso di stabilire e attuare un piano d’azione unico o una serie di piani d’azione e di trasmettere senza indugio tale piano o tali piani d’azione alla Commissione europea, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. 2) Avendo omesso di istituire o integrare nel suo sistema esistente un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che raccolga tutte le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1143/2014, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. 3) La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 173 del 15.5.2023 .
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