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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 42479/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte medesima avverso la sentenza del tribunale cittadino che il 22 gennaio 2018 aveva assolto CHISARI Sergio dal reato di truffa pluriaggravata per aver sottaciuto all'[OSCURATO:PERSONA] di Catania di svolgere attività libero professionale presso uno studio medico associato pur essendo dipendente pubblico ed essendo titolare, invece, di solo parziale autorizzazione relativa ad una struttura diversa da quella ove poi è risultato operare, così procurandosi un profitto di euro 52.775,95 con corrispondente danno per l'amministrazione, ha riconosciuto la penale responsabilità del predetto in ordine al delitto contestatogli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte territoriale, così, non ha condiviso la valutazione del primo giudice, che aveva ritenuto il fatto non punibile perché di particolare tenuità, ritenendo invece che la punibilità dovesse essere riconosciuta in base non già al numero di prestazioni che si assumevano effettuate in favore del pubblico presso lo studio privato (nel caso di specie dalle deposizioni testimoniali assunte ne erano emerse soltanto due), bensì dalla violazione del Patto di Esclusività e dalla percezione di indennità conseguenti a tale patto, alle quali il CHISARI non aveva diritto per lo svolgimento di attività medica presso sede non autorizzata, peraltro non rilasciando fattura, così da sfuggire al controllo da parte della Guardia di Finanza.

La Corte territoriale, pertanto, ha ritenuto che il comportamento del CHISARI dovesse essere riconosciuto come "particolarmente grave, con un danno ed un pericolo per l'amministrazione sanitaria tale da configurare un'offesa che non può ritenersi di particolare tenuità", non potendo tale danno per l'amministrazione essere individuato nella mancata fatturazione di due prestazioni bensì in quello corrispondente al "notevole profitto derivante dalle indennità stipendiali che invece non erano dovute".

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il CHISARI deducendo, con unico motivo di impugnazione, il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ignorato la memoria difensiva depositata dalla difesa nella quale si specificava che l'assoluzione per particolare tenuità del fatto, intervenuta in primo grado, doveva ritenersi giustificata dal risarcimento del danno operato dall'imputato.

3. Il motivo posto a fondamento del ricorso, per quanto concerne il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in quanto il dedotto risarcimento del danno può aver rilievo solo ai fini civili, trattandosi di un post factum rispetto alla condotta criminosa, come tale di per sé inidoneo a rendere di particolare tenuità la condotta criminosa contestata al CHISARI, indicato nel capo di imputazione aver percepito indebitamente e fraudolentemente indennità per almeno euro 42.206,57, con corrispondente danno per l'ente ospedaliero.

Quanto agli effetti civili, in relazione ai quali rileva la deduzione dell'intervenuto risarcimento del danno, deve invece darsi atto che la sentenza di primo grado, alla pag. 5, riferiva che l'[OSCURATO:PERSONA] di Catania, con dichiarazione resa a verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva revocato la costituzione in giudizio: vanno conseguentemente annullate le disposizioni civili della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 21 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte medesima avverso la sentenza del tribunale cittadino che il 22 gennaio 2018 aveva assolto CHISARI Sergio dal reato di truffa pluriaggravata per aver sottaciuto all'[OSCURATO:PERSONA] di Catania di svolgere attività libero professionale presso uno studio medico associato pur essendo dipendente pubblico ed essendo titolare, invece, di solo parziale autorizzazione relativa ad una struttura diversa da quella ove poi è risultato operare, così procurandosi un profitto di euro 52.775,95 con corrispondente danno per l'amministrazione, ha riconosciuto la penale responsabilità del predetto in ordine al delitto contestatogli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. La Corte territoriale, così, non ha condiviso la valutazione del primo giudice, che aveva ritenuto il fatto non punibile perché di particolare tenuità, ritenendo invece che la punibilità dovesse essere riconosciuta in base non già al numero di prestazioni che si assumevano effettuate in favore del pubblico presso lo studio privato (nel caso di specie dalle deposizioni testimoniali assunte ne erano emerse soltanto due), bensì dalla violazione del Patto di Esclusività e dalla percezione di indennità conseguenti a tale patto, alle quali il CHISARI non aveva diritto per lo svolgimento di attività medica presso sede non autorizzata, peraltro non rilasciando fattura, così da sfuggire al controllo da parte della Guardia di Finanza. La Corte territoriale, pertanto, ha ritenuto che il comportamento del CHISARI dovesse essere riconosciuto come "particolarmente grave, con un danno ed un pericolo per l'amministrazione sanitaria tale da configurare un'offesa che non può ritenersi di particolare tenuità", non potendo tale danno per l'amministrazione essere individuato nella mancata fatturazione di due prestazioni bensì in quello corrispondente al "notevole profitto derivante dalle indennità stipendiali che invece non erano dovute". 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il CHISARI deducendo, con unico motivo di impugnazione, il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ignorato la memoria difensiva depositata dalla difesa nella quale si specificava che l'assoluzione per particolare tenuità del fatto, intervenuta in primo grado, doveva ritenersi giustificata dal risarcimento del danno operato dall'imputato. 3. Il motivo posto a fondamento del ricorso, per quanto concerne il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in quanto il dedotto risarcimento del danno può aver rilievo solo ai fini civili, trattandosi di un post factum rispetto alla condotta criminosa, come tale di per sé inidoneo a rendere di particolare tenuità la condotta criminosa contestata al CHISARI, indicato nel capo di imputazione aver percepito indebitamente e fraudolentemente indennità per almeno euro 42.206,57, con corrispondente danno per l'ente ospedaliero. Quanto agli effetti civili, in relazione ai quali rileva la deduzione dell'intervenuto risarcimento del danno, deve invece darsi atto che la sentenza di primo grado, alla pag. 5, riferiva che l'[OSCURATO:PERSONA] di Catania, con dichiarazione resa a verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva revocato la costituzione in giudizio: vanno conseguentemente annullate le disposizioni civili della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 21 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore L
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