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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43260/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, il 30 novembre 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma in relazione a reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina.

Il ricorso é articolato in due motivi.

Con il primo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte di merito si è limitata a richiamare il compendio probatorio valorizzato in primo grado, omettendo di valutare se si verificasse in un'ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso é inammissibile perché manifestamente infondato e affatto generico.

In esso, infatti, il ricorrente, da un lato, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento o di cause di non punibilità, di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, esame che invece è dato rinvenire e che deve ritenersi del tutto adeguato; dall'altro, egli contesta la decisione impugnata senza fornire indicazioni su quali sarebbero i punti sui quali la Corte di merito si sarebbe dovuta esprimere, ma limitandosi ad ampi richiami sulla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione.

Quanto precede, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argomentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato.

In ordine al secondo motivo si ricorda che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri).

Risulta perciò evidente, alla stregua di quanto emerge in atti, la correttezza dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, laddove il compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente non consente di qualificare la sua condotta come di minima offensività, atteso il non rninimale quantitativo di stupefacente complessivamente detenuto, la cessione di altro non trascurabile quantitativo e la provenienza da reato dell'ingente somma di denaro trovata in suo possesso.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, il 30 novembre 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma in relazione a reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina. Il ricorso é articolato in due motivi. Con il primo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte di merito si è limitata a richiamare il compendio probatorio valorizzato in primo grado, omettendo di valutare se si verificasse in un'ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorso é inammissibile perché manifestamente infondato e affatto generico. In esso, infatti, il ricorrente, da un lato, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento o di cause di non punibilità, di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, esame che invece è dato rinvenire e che deve ritenersi del tutto adeguato; dall'altro, egli contesta la decisione impugnata senza fornire indicazioni su quali sarebbero i punti sui quali la Corte di merito si sarebbe dovuta esprimere, ma limitandosi ad ampi richiami sulla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione. Quanto precede, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argomentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato. In ordine al secondo motivo si ricorda che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). Risulta perciò evidente, alla stregua di quanto emerge in atti, la correttezza dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, laddove il compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente non consente di qualificare la sua condotta come di minima offensività, atteso il non rninimale quantitativo di stupefacente complessivamente detenuto, la cessione di altro non trascurabile quantitativo e la provenienza da reato dell'ingente somma di denaro trovata in suo possesso. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 202
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