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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42040/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2014, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112, 624 bis, 625, nn. 2 e 5, e 61 n. 5 cod. pen. (furto di un apparecchio cambiamonete posizionato all'interno di un esercizio commerciale).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella corrispondente ipotesi tentata.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla mancata irrogazione della pena nel minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato che, come motivato in maniera esauriente dal Giudice di prime cure, l'imputato, insieme ai concorrenti, ha sottratto la macchinetta cambiamonete dal bar [OSCURATO:PERSONA] per riporla nel suo veicolo, acquisendone autonoma ed effettiva disponibilità pur se per un breve lasso di tempo.

La Corte napoletana ha correttamente qualificato il reato come furto consumato in quanto non assume rilievo il fatto che il bene sia accidentalmente caduto durante la fuga né che vi fosse una sorta di controllo da parte della persona offesa.

La Corte territoriale, pertanto, ha applicato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, dopo essersi impossessato di un bene, venga inseguito e bloccato dalla vittima che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266).

Il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché attiene al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Nella fattispecie in questione, la Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha escluso la possibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'inclinazione dimostrata dall'imputato a commettere reati, considerando i suoi precedenti penali.

Nella sentenza impugnata, peraltro, è stato adeguatamente chiarito che non poteva essere diminuita la pena irrogata poiché non sussistevano elementi positivamente valutabili a tal fine.

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2014, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112, 624 bis, 625, nn. 2 e 5, e 61 n. 5 cod. pen. (furto di un apparecchio cambiamonete posizionato all'interno di un esercizio commerciale). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella corrispondente ipotesi tentata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla mancata irrogazione della pena nel minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato che, come motivato in maniera esauriente dal Giudice di prime cure, l'imputato, insieme ai concorrenti, ha sottratto la macchinetta cambiamonete dal bar [OSCURATO:PERSONA] per riporla nel suo veicolo, acquisendone autonoma ed effettiva disponibilità pur se per un breve lasso di tempo. La Corte napoletana ha correttamente qualificato il reato come furto consumato in quanto non assume rilievo il fatto che il bene sia accidentalmente caduto durante la fuga né che vi fosse una sorta di controllo da parte della persona offesa. La Corte territoriale, pertanto, ha applicato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, dopo essersi impossessato di un bene, venga inseguito e bloccato dalla vittima che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché attiene al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Nella fattispecie in questione, la Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha escluso la possibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'inclinazione dimostrata dall'imputato a commettere reati, considerando i suoi precedenti penali. Nella sentenza impugnata, peraltro, è stato adeguatamente chiarito che non poteva essere diminuita la pena irrogata poiché non sussistevano elementi positivamente valutabili a tal fine. 3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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