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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28996/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché del tutto genericamente a) del tutto genericamente adduce la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, senza argomentare giuridicamente l'eccezione e soprattutto senza precisare la decisività del dato rispetto al complessivo compendio acquisito a sostegno della condanna; b) in termini di marcata aspecificità contesta la configurabilità dell'evasione ascritta al prevenuto quando per contro, con puntualità e rigore giuridico, la sentenza gravata fonda il relativi giudizio di responsabilità alla luce di una logica lettura delle emergenze acquisite; c) non meno genericamente rivendica la applicabilità dell'art 131 bis cp, mai prospettata innanzi alla Corte del merito, sollecitata in modo apodittico (senza alcuna puntuale e argomentata descrizione delle coordinate in fatto cristallizzate dalle decisione di merito da valorizzare nell'ottica della causa di non punibilità rivendicata), così da precludere pregiudizialmente ogni possibile valutazione in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché del tutto genericamente a) del tutto genericamente adduce la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, senza argomentare giuridicamente l'eccezione e soprattutto senza precisare la decisività del dato rispetto al complessivo compendio acquisito a sostegno della condanna; b) in termini di marcata aspecificità contesta la configurabilità dell'evasione ascritta al prevenuto quando per contro, con puntualità e rigore giuridico, la sentenza gravata fonda il relativi giudizio di responsabilità alla luce di una logica lettura delle emergenze acquisite; c) non meno genericamente rivendica la applicabilità dell'art 131 bis cp, mai prospettata innanzi alla Corte del merito, sollecitata in modo apodittico (senza alcuna puntuale e argomentata descrizione delle coordinate in fatto cristallizzate dalle decisione di merito da valorizzare nell'ottica della causa di non punibilità rivendicata), così da precludere pregiudizialmente ogni possibile valutazione in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno
Sentenza Cassazione n. 28996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris